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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2022, n. 208

G.U.R.I. 19 gennaio 2023, n. 15

Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili.  

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, gli articoli 36 e 37, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72, concernente l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili, e la sua rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, effettuato a seguito delle richieste avanzate dalle aziende interessate;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'8 giugno 2021;

Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 28 luglio 2021 ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2022;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 17 maggio 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Inserimento di nuovi acciai

1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modificazioni, è sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 novembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 55