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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 dicembre 2022, n. 308

G.U.R.S. 20 gennaio 2023, n. 3

Modifica ed integrazione del documento "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.", approvato con D.A. n. 271 del 23 dicembre 2021.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2021, n. 23;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii. in particolare l'art. 18, comma 6, che prevede che "Le modalità di redazione ed i contenuti metodologici del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1 lett. b), del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio in coerenza con le disposizioni contenute negli articolo da 12 a 18 del suddetto decreto legislativo, sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo decreto sono individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nelle procedure di VAS nonché i piani, i programmi, i piani attuativi, le varianti correttive e le varianti ordinarie esclusi dalla procedura VAS in conformità alle disposizione di cui al citato decreto legislativo.";

VISTO il D.A. n. 271/Gab del 23 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il documento denominato "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente, in attuazione all'art. 18, comma 6, della l.r. 13/08/2020 n. 19 e ss.mm.ii.; ed in particolare, il punto 1.5.1 del citato denominato "Autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche", nel quale è individuato il Dipartimento dell'Urbanistica dell'Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente quale Autorità ambientale competente in materia di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche;

VISTA la nota prot. 19377 del 6 dicembre 2022, assunta al protocollo in data 13/12/2022 al n. 11237, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha rappresentato all'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, a seguito dell'entrata in vigore del sopra citato D.A. n. 271/Gab del 23/12/2021, in fase di applicazione dello stesso, l'opportunità di modificare le disposizioni inerenti ai casi di esclusione delle varianti urbanistiche dalla verifica di assoggettabilità e dalla VAS, ed in particolare, di inserire al punto 1.5.2 rubricato "Varianti urbanistiche. Casi di esclusione", del documento sopra citato la lettera g) come di seguito riportato: "le varianti al PRG riguardanti la riclassificazione di zone territoriali omogenee a zone destinate ad usi agricoli di cui all'art. 2 del D.I. n. 1444 del 02 aprile 1968 o relative all'attribuzione della medesima zona di verde agricolo alle aree definite "zone bianche"; ed ha, altresì, proposto di definire ulteriormente la disposizione di cui alla lettera b) dello stesso punto 1.5.2., proponendo di modificare la dicitura della stessa come di seguito riportato: "lettera b) le varianti al PRG finalizzate alla reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione nel caso che non comportino modifiche alle previgenti destinazioni urbanistiche delle aree, agli indici e parametri quantitativi delle Norme tecniche d'attuazione del Piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777/Area 1/SG del 15 novembre 2022 con il quale la dott. Elena Pagana è stata nominata Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020, n. 2800 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020, all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente;

CONSIDERATE le sopra citate proposte di integrazione e di definizione del punto 1.5.2 denominato "Varianti urbanistiche. Casi di esclusione" del documento approvato con il D.A. n. 271/Gab più volte citato, rappresentate dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Urbanistica, quale Autorità ambientale competente in materia;

RITENUTO di poter condividere le sopra indicate proposte di integrazione e di modifica del citato punto 1.5.2 denominato "Varianti urbanistiche. Casi di esclusione";

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, sono approvate le proposte, di modifica e di integrazione del documento denominato "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.", approvato con D.A. n. 271/Gab del 23 dicembre 2021, e per gli effetti, la lettera b) del punto 1.5.2 rubricato "Varianti urbanistiche. Casi di esclusione", è così modificata: "le varianti al PRG finalizzate alla reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione nel caso che non comportino modifiche alle previgenti destinazioni urbanistiche delle aree, agli indici e parametri quantitativi delle Norme tecniche d'attuazione del Piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici"; ed è inserita al suddetto punto 1.5.2, come di seguito riportato, la lettera "g) le varianti al PRG riguardanti la riclassificazione di zone territoriali omogenee a zone destinate ad usi agricoli di cui all'art. 2 del D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968 o relative all'attribuzione della medesima zona di verde agricolo alle aree definite " zone bianche".

Art. 2

Il presente provvedimento verrà pubblicato integralmente nel sito web del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ex art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e D. Lgs. n. 33 del 2013.

Palermo, 23 dicembre 2022.

PAGANA