
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 13 ottobre 2022, n. 488
- Allegato al Comunicato Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica pubblicato nella G.U.R.S. 20 gennaio 2023, n. 3
Applicazione del comma 24 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 e s.m.i.
L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024";
VISTA la Delibera n. 265 del 30 maggio 2022 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024;
VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono stati previsti i trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani;
VISTO il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 che, tra l'altro, autorizza per l'anno 2022 la spesa annua di 326.997.500,00 euro da destinare ai trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani di cui al sopra richiamato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.,
VISTO il decreto n. 360 del 29 agosto 2022 - emanato, in conformità al comma 3 dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i., dall'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia - con il quale è stato definito il riparto provvisorio dell'importo complessivo di 282.947.428,97 euro, dovuto ai Comuni dell'Isola a titolo di trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
VISTA la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, il quale prevede che la Regione garantisce la copertura delle quote complementari del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati - non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori - mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;
VISTO il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;
VISTI il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. da iscrivere in apposito capitolo di bilancio a cura del Ragioniere Generale, su richiesta del competente Ufficio;
VISTO il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, il quale prevede che le anticipazioni concesse dal Ragioniere Generale delle Regione per far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, sono recuperate, entro il limite massimo di dieci esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi;
VISTO il comma 2ter dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, il quale prevede che le anticipazioni concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci;
VISTO il comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - come modificato dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 - il quale prevede che per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari e che con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al medesimo comma;
VISTA la nota prot. n. 14018 dell'8 settembre 2022 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali concernente, tra l'altro, l'esame delle implicazioni finanziarie derivanti dall'applicazione per il corrente anno della disposizione di cui al citato comma 24 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione per il corrente anno alla disposizione di cui al comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i. con specifico riferimento ai credi regionali nei confronti dei Comuni, si rende necessario determinare la misura massima della riduzione da operare ai trasferimenti ordinari per l'anno 2022, tenuto conto della vigente disciplina in materia di destinazione dei trasferimenti regionali in favore dei comuni come sopra richiamata;
RITENUTO di determinare la riduzione massima dei trasferimenti regionali da assegnare per il corrente anno ai Comuni dell'Isola nel 1,5% (1,5 per cento) dell'ammontare delle attribuzioni determinate in sede di riparto provvisorio dei trasferimenti regionali per l'anno 2022 approvato con D.A. n. 360 del 29 agosto 2022, fatte salve, comunque, le quote del costo dei contratti del personale con contratto a tempo determinato e/o stabilizzato non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e da garantire con le risorse destinate alle finalità del comma 1 dell'art. 6 della medesima L.r. n. 5/2014 e s.m.i. ("quote complementari"), in virtù delle disposizioni sopra richiamate;
per quanto sopra esposto
Decreta:
Al fine dell'attuazione della disposizione recata dal comma 24 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. con specifico riferimento ai crediti regionali, la riduzione massima dei trasferimenti regionali da assegnare ai Comuni per l'anno 2022, è determinata nel 1,5% (1,5 per cento) dell'ammontare delle attribuzioni derivanti dal riparto provvisorio dei trasferimenti regionali per l'anno 2022 disposto con il D.A. n. 360 del 29 agosto 2022 e, fatte salve, comunque, le quote del costo dei contratti del personale con contratto a tempo determinato o stabilizzato, non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.
Le riduzioni per il recupero dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei Comuni debitori - da effettuare in attuazione del comma 24 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i., nella misura massima determinata con il precedente articolo - saranno operate a valere sulla quarta trimestralità dei trasferimenti regionali per l'anno 2022 autorizzati dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.
Il presente decreto sarà pubblicato per sul sito internet della Regione Siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, lì 13 ottobre 2022
L'Assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica
MARCO ZAMBUTO