
DECISIONE DELEGATA (UE) 2022/1612 DELLA COMMISSIONE, 16 febbraio 2022
G.U.U.E. 19 settembre 2022, n. L 241
Decisione che specifica il contenuto e il formato dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini della richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 16 febbraio 2022
Entrata in vigore il: 9 ottobre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
2) Per far sì che l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente possa decidere in merito a una domanda che genera un riscontro positivo, o affinché l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo intende recarsi possa decidere in merito a una domanda con validità territoriale limitata, le informazioni fornite nel modulo di domanda dovrebbero essere complete ed esatte. Se le informazioni sono ritenute insufficienti per poter assumere una decisione, l'unità nazionale ETIAS dovrebbe poter chiedere maggiori informazioni o documenti necessari al richiedente, utilizzando un elenco di opzioni.
3) E' necessario stabilire l'elenco predefinito di opzioni di cui le unità nazionali ETIAS possono disporre per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi al richiedente conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, o all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240. L'elenco dovrebbe essere generico ed elencare le informazioni e i documenti che possono essere richiesti, consentendo nel contempo al richiedente di trasmettere le informazioni o i documenti che egli stesso ritenga necessari.
4) Il richiedente dovrebbe disporre di indicazioni chiare sulle informazioni o sui documenti che gli si chiede di fornire. La realizzazione tecnica dell'elenco predefinito di opzioni dovrebbe perciò consentire alle unità nazionali ETIAS di includere una descrizione nell'opzione o nelle opzioni selezionate. La realizzazione tecnica dell'elenco predefinito di opzioni dovrebbe inoltre indicare automaticamente al richiedente la possibilità di presentare qualunque informazione o documento che egli ritenga necessari in relazione alla sua domanda.
5) Le informazioni o i documenti presentati dal richiedente entro i termini di legge dovrebbero consentire all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente di decidere in merito alla domanda. La mancata presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi richiesti, tuttavia, non dovrebbe comportare il rigetto automatico della domanda di autorizzazione al viaggio.
6) E' inoltre necessario stabilire norme adeguate per proteggere i dati personali del richiedente e salvaguardare l'accesso a tali dati da parte delle autorità autorizzate, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
7) La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
8) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).
11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).
12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).
13) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
14) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e ha espresso un parere in data 21 giugno 2021,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 236 del 19.9.2018.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004).
La presente decisione non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002).
GU L 176 del 10.7.1999.
Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999).
GU L 53 del 27.2.2008.
Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008).
GU L 160 del 18.6.2011.
Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Oggetto
La presente decisione stabilisce il contenuto e il formato dell'elenco predefinito di opzioni che le unità nazionali ETIAS devono utilizzare per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, o dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Contenuto dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi
1. Il contenuto dell'elenco predefinito di opzioni che le unità nazionali ETIAS devono utilizzare per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi figura nell'allegato.
2. Nell'ambito dello sviluppo tecnico del sistema d'informazione ETIAS, eu-LISA prevede, per le unità nazionali ETIAS, la possibilità di aggiungere una descrizione all'opzione o alle opzioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.
3. Il contenuto dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi indica al richiedente la possibilità di presentare qualunque informazione o documento che egli ritenga necessario in relazione alla sua domanda a seguito di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi.
Formato dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi
Il formato dell'elenco predefinito di opzioni che le unità nazionali ETIAS devono utilizzare per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi permette di selezionare una o più voci.
Dati da fornire al richiedente unitamente alla richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi riguardanti i soggiorni fuoritermine segnalati nel sistema di ingressi/uscite
1. Qualora gli chiedano di fornire informazioni aggiuntive che giustifichino un precedente o precedenti soggiorni fuoritermine nel territorio di uno o più Stati membri, le unità nazionali ETIAS mettono a disposizione del richiedente i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) tramite il servizio di account sicuro istituito dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Ai fini del paragrafo 1, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS ha accesso diretto ai dati di cui a tale paragrafo e può consultarli in modalità di sola lettura nel sistema di ingressi/uscite. I dati consultati non sono registrati nel fascicolo di domanda.
3. I dati del sistema di ingressi/uscite sono disponibili solo durante il periodo in cui il richiedente può presentare informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
4. Una volta presa la decisione in merito alla domanda da parte dell'unità nazionale ETIAS, i dati del sistema di ingressi/uscite sono cancellati dal servizio di account sicuro.
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017).
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
di cui all'articolo 2
Contenuto dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini della richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi al richiedente:
1) documento o documenti di viaggio del richiedente (possibilità di richiedere il documento nella sua integralità o limitatamente alla pagina contenente i dati anagrafici; pagina o pagine contenenti il visto o i visti rilasciati, rifiutati, revocati o annullati; pagine contenenti i timbri di ingresso/uscita; possibilità di richiedere un documento di viaggio precedente e documenti di viaggio collegati a un'altra nazionalità);
2) prova della perdita o del furto del documento di viaggio;
3) documento di viaggio dell'eventuale tutore legale del richiedente (possibilità di richiedere il documento nella sua integralità o limitatamente alla pagina contenente i dati anagrafici);
4) documento o documenti, diversi dal documento di viaggio, che attestino l'identità del richiedente (es.: patente di guida, certificato di nascita);
5) documento o documenti di soggiorno permanente del richiedente, oppure documento o documenti che ne attestino la cittadinanza;
6) motivo o motivi della mancata indicazione dell'indirizzo del proprio domicilio nel modulo di domanda;
7) documenti attestanti la residenza del richiedente presso l'indirizzo dichiarato;
8) documenti attestanti la registrazione ufficiale di un'impresa o di un'organizzazione (in caso di domanda presentata da un terzo per conto del richiedente);
9) documento o documenti contenenti l'indirizzo postale al quale il richiedente può essere contattato (es.: carta d'identità, carta di soggiorno o patente di guida);
10) documento o documenti riguardanti la validità o la cancellazione dal sistema d'informazione Schengen di un rifiuto d'ingresso e di soggiorno disposto nei confronti del richiedente;
11) prova, da parte del richiedente, della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata prevista del suo soggiorno;
12) prova della disponibilità di un alloggio per la durata prevista del soggiorno e recapito della persona ospitante;
13) convocazione o convocazioni giudiziarie, ordinanza/e o sentenza/e di un giudice, certificato o certificati rilasciati dalle autorità di polizia;
14) lettere o email scambiate con l'amministrazione/le amministrazioni dello Stato membro o del paese terzo;
15) documenti relativi a una o più dichiarazioni di condanna;
16) estratto/i del casellario o dei casellari giudiziali nazionali pertinenti;
17) documentazione riguardante una o più richieste di un datore di lavoro o di un'organizzazione di recarsi o di essere presenti in un determinato paese o in determinate zone di conflitto o di guerra nel periodo considerato;
18) documentazione riguardante ordini di lasciare il territorio dichiarati o decisioni di rimpatrio dichiarate;
19) prova di uno o più errori amministrativi;
20) fattura/e ospedaliera/e o altri documenti attestanti un ricovero ospedaliero;
21) biglietto/i di ritorno per l'imminente soggiorno, inclusa una prova del pagamento;
22) prova dell'esistenza di legami familiari negli Stati membri;
23) prova dell'avvenuta visita di familiari, compresi nome, cognome e residenza del familiare o dei familiari presso i quali ci si è recati;
24) prova dell'avvenuta visita di amici, compresi nome, cognome e residenza dell'amico o degli amici presso i quali ci si è recati;
25) biglietti (eventi, mostre, concerti);
26) contratto/i o accordo/i di lavoro o simili;
27) biglietto/i o carta/e d'imbarco;
28) certificato/i sanitario/i;
29) certificato/i di vaccinazione;
30) documenti comprovanti l'attuale occupazione del richiedente (per il richiedente che si sia dichiarato «lavoratore dipendente» nel modulo di domanda di cui al regolamento delegato della Commissione relativo all'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato in tale modulo);
31) documenti contenenti i recapiti ed eventuali referenze del datore di lavoro del richiedente (per il richiedente che si sia dichiarato «lavoratore dipendente» nel modulo di domanda di cui al regolamento delegato della Commissione relativo all'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda);
32) nome dell'istituto d'istruzione (per il richiedente che si sia dichiarato «studente» nel modulo di domanda di cui al regolamento delegato della Commissione relativo all'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato in tale modulo);
33) certificato di iscrizione presso tale istituto d'istruzione (per il richiedente che si sia dichiarato «studente» nel modulo di domanda di cui al regolamento delegato della Commissione relativo all'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato in tale modulo);
34) diplomi/certificati (per il richiedente che si sia dichiarato «studente» nel modulo di domanda di cui al regolamento delegato della Commissione relativo all'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato in tale modulo);
35) prova di pagamento delle tasse di iscrizione (per il richiedente che si sia dichiarato «studente» nel modulo di domanda di cui al regolamento delegato della Commissione relativo all'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato in tale modulo);
36) richiesta di informazioni aggiuntive che giustifichino un precedente o precedenti soggiorni fuoritermine nel territorio dello Stato membro o degli Stati membri, compresi lo scopo del viaggio nel periodo in cui si è superata la durata autorizzata del soggiorno, i motivi di tale superamento, l'indirizzo o gli indirizzi esatti in cui si è soggiornato durante il o i soggiorni fuoritermine e il relativo numero di telefono;
37) richiesta di informazioni aggiuntive che spieghino i motivi di un precedente o di precedenti rifiuti del visto;
38) richiesta di informazioni aggiuntive che spieghino i motivi di un precedente o di precedenti rifiuti dell'autorizzazione ai viaggi;
39) richiesta di informazioni aggiuntive che spieghino i motivi di una precedente o di precedenti revoche del visto;
40) richiesta di informazioni aggiuntive che spieghino i motivi di una precedente o di precedenti revoche dell'autorizzazione ai viaggi;
41) richiesta di informazioni aggiuntive che spieghino i motivi di un precedente o di precedenti annullamenti del visto;
42) richiesta di informazioni aggiuntive che spieghino i motivi di un precedente o di precedenti annullamenti dell'autorizzazione ai viaggi;
43) richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi che spieghino i motivi della domanda di autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata per motivi umanitari;
44) richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi che spieghino i motivi della domanda di autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata in forza di obblighi internazionali.