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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 27 ottobre 2022, n. 352

- Allegato al Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella G.U.R.I. 26 gennaio 2023, n. 21

Approvazione delle modalità attuative e di monitoraggio del programma sperimentale denominato «Dateci spazio» finalizzato alla realizzazione di parchi gioco innovativi nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili", convertito, con modifiche, nella legge n. 108 del 5 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 agosto 2022, n. 182;

VISTO l'articolo 10, comma 5-bis, del citato decreto-legge, secondo cui, «al fine di favorire lo sviluppo psicofisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socio- economico delle città, nonché il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza e la rifunzionalizzazione di spazi pubblici, anche periferici, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City), per la realizzazione di parchi gioco innovativi è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione pari a complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'attuazione di un programma sperimentale denominato "Dateci spazio" destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti»;

CONSIDERATO che l'articolo 10, comma 5-ter, del citato decreto-legge ha stabilito che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 108 del 2022, sono definiti:

i tempi e le relative modalità di erogazione del finanziamento;

i criteri per la valutazione delle proposte;

le modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento;

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190, Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dal d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di "Attuazione dell'articolo 30 comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTO l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020 n. 120, che stabilisce la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020 n. 120, ai cui effetti le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

VISTO l'articolo 7-bis della legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020;

CONSIDERATO che la valutazione delle proposte di cui al programma sperimentale "Dateci spazio" è svolta dall'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

ACQUISITA l'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 12 ottobre 2022.

Decreta:

Art. 1

Soggetti eleggibili al finanziamento

1. Il programma sperimentale denominato "Dateci spazio", con una dotazione pari a complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2023, promuove la realizzazione di parchi gioco innovativi nei Comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 5-bis del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito con modifiche dalla legge n. 108 del 2022, con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, che da censimento ISTAT al 1° gennaio 2021 risultano essere i Comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania.

Art. 2

Entità del finanziamento

2. Il finanziamento di ciascun parco gioco innovativo, nel limite massimo di 500.000,00 euro, è assegnato in rapporto all'estensione dell'area del parco gioco:

a) per un'area di superficie compresa tra 300 mq e fino a 400 mq il contributo massimo è di euro 300.000,00;

b) per un'area di superficie compresa tra oltre 400 mq e fino a 500 mq, il contributo massimo è di euro 400.000,00;

c) per un'area di superficie superiore a 500 mq il contributo massimo è di euro 500.000,00.

3. Il contributo copre il costo, IVA compresa, integrale per la realizzazione del parco gioco in modo da permetterne l'utilizzo comprendendo l'eventuale sgombero dell'area, la realizzazione delle fondamenta, l'acquisto e installazione delle attrezzature di gioco, delle pavimentazioni, dei percorsi e degli ulteriori arredi (panchine ed eventuali recinzioni, qualora ritenute necessarie) ed illuminazioni nonché piante a decoro ed elementi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 ed eventuali sistemi di videosorveglianza per il controllo dell'area di cui all'articolo 3 comma 7, ivi comprese le relative spese tecniche.

4. Il contributo non comprende i costi di acquisizione dell'area da gioco, in quanto essa deve già essere nella disponibilità del Comune proponente.

5. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente interventi che non risultino già destinatari di contributi e risorse sulla base di altra normativa regionale, nazionale o europea.

Art. 3

Finalità, oggetto e contenuto delle proposte

1. Le proposte dovranno, compatibilmente con le classi di età dei bambini dai 2 ai 12 anni e più, promuovere lo sviluppo delle capacità motorie, emotive, cognitive e creative dei bambini in un ambiente facilitante, inclusivo e sicuro.

2. Ciascun soggetto proponente è chiamato a elaborare proposte di realizzazione di parchi gioco innovativi in grado di valorizzare la componente ludico-ricreativa, e la componente pedagogica, legata all'apprendimento.

3. Le proposte ludiche trasmesse dai soggetti proponenti dovranno comprendere al loro interno connotazioni di carattere multisensoriale, di cui si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcuni esempi: impiego di stimoli luminosi, ricorso a stimolazioni sonore e strumenti musicali outdoor, stimolazioni visive e materiali.

4. Le proposte di intervento trasmesse da ciascun Comune possono prevedere il ricorso a superfici a verde da destinare ad orto-didattico, con cui avviare programmi didattici volti a valorizzare il coinvolgimento attivo dei bambini come motore di formazione e conoscenza, e a stimolare una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione dei bambini sui temi del verde e della sostenibilità ambientale.

5. Le proposte di intervento trasmesse dovranno, altresì, fornire adeguata risposta in relazione ai seguenti aspetti chiave:

a) Inclusività sociale, allorquando la proposta di intervento dovrà riguardare la realizzazione di un parco gioco che possa essere un punto di aggregazione liberamente accessibile a ogni bambino, sia esso solo o accompagnato dai genitori, e fruibile indipendentemente dallo status sociale e dalle abilità fisiche o mentali del minore;

b) sicurezza nell'uso delle attrezzature nel rispetto delle normative vigenti, anche con riguardo alle necessità dei bambini con disabilità motorie e sensoriali per i quali devono essere previsti giochi ad accessibilità universale;

c) qualità dei materiali impiegati, con riferimento alla resistenza all'usura, all'uso intensivo e alle intemperie, nonché alle forme di garanzia offerte e alla loro durata;

d) impatto ambientale dei materiali impiegati e al contenimento delle emissioni di carbonio, con riguardo all'impiego di materiali riutilizzati, riciclati e riciclabili, ivi comprese le nuove materie prime sostenibili di materiali riciclati post-consumo.

6. Le proposte progettuali di realizzazione di parchi gioco innovativi dovranno costituire il risultato progettuale di laboratori partecipativi guidati da esperti, e attivati con il coinvolgimento dei bambini residenti e/o delle scuole di quartiere, accogliendo le istanze di integrazione sociale ascrivibili al quartiere di riferimento.

7. Fermo restando l'accesso in forma gratuita al parco gioco, il Comune proponente, in relazione sia alle caratteristiche del contesto sociale dove si interviene, sia alla possibilità di avviare specifiche attività didattiche in forma guidata, può individuare associazioni senza fini di lucro o di volontariato cui affidare il controllo, la gestione e la manutenzione del parco gioco, nonché lo svolgimento dei programmi didattici.

Art. 4

Criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione

1. L'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, procede alla selezione delle proposte di intervento da ammettere a finanziamento, assicurando il rispetto della clausola del 34% per le Regioni del Mezzogiorno introdotta dall'articolo 7-bis della legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a) Coerenza, organicità e qualità complessiva del parco gioco con specifico riferimento ai contenuti indicati ai commi 1, 2, 3, e 4, del precedente articolo 3 - da 0 fino a 40 punti;

b) Livelli di inclusività di cui al comma 5, lettera a), del precedente articolo 3 - da 0 fino a 10 punti;

c) Livelli di sicurezza di cui al comma 5, lettera b), del precedente articolo 3 - da 0 fino a 10 punti;

d) Qualità dei materiali impiegati di cui al comma 5, lettera c), del precedente articolo 3 - da 0 fino a 10 punti;

e) Sostenibilità ambientale dei materiali impiegati di cui al comma 5, lettera d), del precedente articolo 3 - da 0 fino a 10 punti;

f) Processi partecipativi di cui al comma 6, del precedente articolo 3 - da 0 fino a 10 punti;

g) Coinvolgimento di associazioni senza fini di lucro di cui al comma 7, del precedente articolo 3 - da 0 fino a 10 punti.

Art. 5

Presentazione delle proposte di intervento

1. I Comuni proponenti presentano le proposte di intervento entro il 6 dicembre 2022, inviando la documentazione in via telematica alla casella PEC dg.urbanedil@pec.mit.gov.it della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventispeciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. Il Comune proponente può presentare al massimo n. 3 proposte di intervento di parchi gioco.

3. La documentazione di ciascuna proposta, con indicazione del relativo CUP, è costituita da un dossier in formato pdf di massimo 30 pagine, formato A3, ed è firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'Amministrazione comunale o da un suo delegato.

4. Il contenuto del dossier è il seguente:

a) Relazione generale di inquadramento dell'area giochi rispetto al contesto di riferimento;

b) Assetto proprietario dell'area d'intervento ed esplicita dichiarazione in merito all'assenza di impedimenti di qualsiasi natura (urbanistici, idrogeologici, ecc.) per la realizzazione del parco gioco;

c) Relazione tecnica volta ad illustrare le caratteristiche del parco gioco e dei caratteri innovativi, che specifica ed evidenzia gli aspetti legati ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo 4;

d) Elaborati grafici dell'area giochi, ivi compresi rendering tridimensionali;

e) Quadro economico di progetto e quantificazione del contributo richiesto.

5. Nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'Alta Commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 predispone l'elenco delle proposte ammissibili a finanziamento con relativo codice unico di progetto (CUP) di ciascun intervento.

6. Acquisito detto elenco, nei successivi 30 giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, da sottoporre alla registrazione degli Organi di controllo, è approvato l'elenco delle proposte ammissibili a finanziamento, nonché sono definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni per l'attuazione delle proposte di cui all'articolo 10, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito con modifiche dalla legge n. 108 del 2022. L'elenco definitivo degli interventi è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - al fine di garantire l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 7.

Art. 6

Modalità di erogazione del finanziamento

1. A seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed in forma di avviso nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili a finanziamento di cui al precedente articolo 5, comma 6, la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla sottoscrizione con ciascun Comune di una convenzione per l'attuazione delle proposte ammesse a finanziamento. Nell'ambito di detta convenzione sono precisati, tra l'altro, per ciascun parco gioco ammesso a finanziamento, su indicazione dei Comuni, ledate da cronoprogramma entro le quali procedere all'approvazione del progetto esecutivo, alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori, all'aggiudicazione dei lavori, all'inizio dei lavori e all'ultimazione dei lavori, pena decadenza del finanziamento.

2. A seguito dell'avvenuta approvazione della convenzione di cui al precedente comma 1, un decreto direttoriale della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, trasferisce il contributo al Comune proponente ammesso a finanziamento, secondo le seguenti modalità:

a) 30% della complessiva somma assegnata al Comune ad avvenuta registrazione da partedegli Organi di Controllo del decreto direttoriale di approvazione della convenzione di cui al precedente comma 1;

b) 50% della somma assegnata al Comune per ciascuna proposta ammessa a finanziamento a seguito della comunicazione dell'inizio dei lavori da parte del Responsabile Unico del Procedimento e all'avvenuta presentazione del report semestrale di cui al successivo articolo 7, comma 2;

c) 10% della somma assegnata al Comune per ciascuna proposta ammessa a finanziamento a seguito della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori da parte del Responsabile Unico del Procedimento e all'avvenuta presentazione del report semestrale di cui al successivo articolo 7, comma 2;

d) 10% della somma assegnata al Comune per ciascuna proposta ammessa a finanziamento a seguito dell'invio del provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori, del quadro economico a consuntivo dei costi complessivi sostenuti a firma del Responsabile Unico del Procedimento, comprendenti anche le somme a disposizione, con l'indicazione delle eventuali economie, nonché di una scheda illustrativa del parco gioco realizzata ai fini della divulgazione dello stesso sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al successivo articolo 7, comma 3.

Le informazioni di avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) e la relativa reportistica sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 7.

3. Eventuali economie accertate dal Responsabile Unico del Procedimento restano nella disponibilità del Comune per la realizzazione di ulteriori interventi di miglioria del parco gioco realizzato o di altri parchi gioco, previa comunicazione, da parte dello stesso Responsabile, delle forme di utilizzo previste, da presentare al Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali per la relativa presa d'atto.

Art. 7

Modalità di monitoraggio del programma

1. I Comuni si avvalgono del sistema informativo BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per il monitoraggio dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato, ivi compreso il rispetto delle previsioni di spesa. In caso di inadempienza dei Comuni si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 8.

2. A seguito dell'avvenuta approvazione della convenzione di cui al precedente articolo 6, comma 1, i Comuni ammessi a finanziamento predispongono, fino al termine della realizzazione del progetto, report semestrali coerenti con i dati presenti nel sistema informativo di cui al comma precedente in formato digitale pdf, da inviare alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili entro il mese di giugno ed il mese di dicembre, volti ad illustrare sinteticamente l'avanzamento della progettazione e realizzazione dei parchi gioco, rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 3, e alla tempistica prevista nel cronoprogramma di cui alla convenzione. A detti report sono allegati i dati desunti dal sistema di cui al comma precedente, al fine di assicurarne la coerenza informativa.

3. All'atto della richiesta di erogazione della rata di saldo finale di cui al precedente articolo 6, comma 2, lett. d), il Comune beneficiario dovrà presentare alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, una scheda illustrativa del parco gioco realizzato, ai fini della divulgazione dello stesso sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Detta scheda, anch'essa in formato digitale pdf, dovrà illustrare le caratteristiche progettualidel parco gioco, tenute presenti le finalità di cui al precedente articolo 3 ed i costi sostenuti, con eventuali dettagli di progetto e dovrà essere corredata da idonea documentazione fotografica di quanto realizzato. Ciò al fine di trasferire tali esperienze ad altre Amministrazioni, quali buone pratiche per la realizzazione di ulteriori parchi gioco innovativi.

Art. 8

Definanziamento

1. Nei casi in cui la realizzazione del parco gioco innovativo ammesso a finanziamento si dovesse svolgere in difformità rispetto alla tempistica stabilita nell'accordo di programma o convenzione di

cui al precedente articolo 6, comma 1, ovvero nella fattispecie di cui al successivo comma 3, il Comune ha l'obbligo di motivare con specifica nota da inviare alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, le cause e rimuovere gli impedimenti entro 90 giorni decorrenti dalla data del cronoprogramma non rispettata.

2. Qualora l'impedimento dovesse protrarsi oltre il termine di 90 gg di cui al precedente comma 1, ad eccezione difatti non imputabili ad inadempienze dell'Amministrazione comunale (come ad esempio in caso di proposizione di ricorsi avverso le aggiudicazioni degli appalti o in caso di necessità di procedere ad un nuovo affidamento per il fallimento dell'impresa esecutrice ovvero altre motivazioni da specificare), la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali con diffida ad adempiere richiederà al Comune di rimuovere le criticità entro e non oltre i successivi 90 giorni decorrenti dalla ricezione della diffida del finanziamento.

3. Qualora, dopo la diffida ad adempiere, il Comune comunichi l'avvenuto superamento degli impedimenti alla prosecuzione dell'iniziativa, lo stesso dovrà presentare un nuovo cronoprogramma che costituirà il nuovo vincolo temporale alla realizzazione del parco gioco, pena la decadenza del finanziamento.

4. Qualora, invece, gli impedimenti dovessero protrarsi anche oltre i termini della diffida ad adempiere di cui al comma 2, la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana egli interventi speciali, previo contraddittorio con il Comune rispetto alla persistenza delle cause ostative, potrà procedere motivatamente alla revoca del finanziamento concesso al Comune, e lo stesso Comune dovrà restituire le somme già erogate ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, con le modalità che saranno stabilite nella convenzione di cui al precedente articolo 6, comma 1.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

ENRICO GIOVANNINI

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DANIELE FRANCO