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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 settembre 2022

- Allegato al Comunicato Ministero della Salute pubblicato nella G.U.R.I. 31 gennaio 2023, n. 25

Disciplina del funzionamento e dell'organizzazione dell'Osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

VISTO l'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera d), n. 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute";

VISTO il decreto del Ministro della salute del 27 ottobre 2009, che ha modificato il precedente decreto del 31 marzo 2008, in merito al funzionamento dell'anagrafe dei fondi sanitari, presso il Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, alla quale possono iscriversi o chiedere il rinnovo dell'iscrizione con cadenza annuale, i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

RILEVATA l'esigenza di svolgere, in maniera continuativa, approfondimenti tecnico-scientifici sulla sanità integrativa e sulle forme di assistenza complementare al fine di implementare le funzioni dell'anagrafe dei fondi sanitari, in coerenza con le previsioni del decreto ministeriale 27 ottobre 2009;

TENUTO CONTO che dovranno essere individuati degli indicatori di analisi e di monitoraggio delle prestazioni, tanto quelle comprese nei livelli essenziali di assistenza, quanto quelle ad esse integrative, erogate negli anni dai fondi sanitari, nonché dei relativi volumi di spesa, al fine di verificare i possibili sviluppi del settore quale strumento per incrementare l'offerta di prestazioni in favore del cittadino in condizioni di sostenibilità;

CONSIDERATA la necessità di rendere sistematico lo studio e la ricerca del settore della sanità integrativa anche ai fini dell'aggiornamento periodico della normativa del settore, nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza, equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, nonché della centralità della persona e della globalità della copertura assistenziale;

TENUTO CONTO che l'Osservatorio opererà in continuità con l'Anagrafe presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute dovendo avvalersi prevalentemente dei dati raccolti nel Sistema Informativo Anagrafe Fondi Sanitari (SIAF-NSIS) del Ministero della salute, nonché del nuovo cruscotto che, messo a regime, potrà rilevare in maniera più dettagliata le prestazioni erogate dai fondi sanitari e la tipologia dei beneficiari;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

RITENUTO, pertanto, di provvedere, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1

Istituzione e funzioni

1. L'Osservatorio nazionale permanente dei Fondi Sanitari Integrativi (OFSI) istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, opera presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, ai fini dell'implementazione della governance istituzionale del settore, nonché dell'aggiornamento periodico della normativa, nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza, equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, nonché della centralità della persona e della globalità della copertura assistenziale.

Art. 2

Composizione

1. L'Osservatorio è composto da:

a) Direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria, con ruolo di Presidente;

b) Direttore dell'Ufficio 2 della Direzione generale della programmazione sanitaria, con ruolo di Coordinatore;

c) un Dirigente medico dell'Ufficio 2 della Direzione generale della programmazione sanitaria;

d) un funzionario dell'Ufficio 2 della Direzione generale della programmazione sanitaria;

e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) un rappresentante dell'Agenzia delle entrate;

g) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);

h) un rappresentante designato dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

i) quattro rappresentanti dei fondi sanitari integrativi iscritti all'Anagrafe (fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale ed enti, casse e società di mutuo soccorso);

j) un rappresentante della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute;

k) un rappresentante della Direzione generale della prevenzione.

2. L'Osservatorio può avvalersi, occasionalmente, di altri rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze, dell'Agenzia delle entrate e del Ministero della salute per particolari e specifiche tematiche.

3. L'Osservatorio potrà prevedere il coinvolgimento di esperti esterni e portatori di interesse, identificati sulla base degli argomenti trattati e degli approfondimenti da svolgere nel corso delle attività.

4. L'Osservatorio si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente, privilegiando la modalità videoconferenza.

5. I componenti, ove impossibilitati a partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti previa delega scritta.

Art. 3

Funzionamento

1. I componenti dell'Osservatorio vengono nominati dal Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'Osservatorio, entro sessanta giorni dall'atto di insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento e le attività da svolgere a breve, medio e lungo termine.

3. Il Direttore generale della programmazione sanitaria, con decreto dirigenziale, provvede ad aggiornare la composizione dell'Osservatorio e a rinnovarne i componenti garantendo il mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.

4. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dall'Ufficio 2 della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute.

Art. 4

Compiti

1. L'Osservatorio, con apposito regolamento, definisce le linee metodologiche e strategiche da adottare, identifica gli obiettivi da raggiungere e pianifica le attività.

2. L'Osservatorio promuove convegni, seminari e workshop tematici intesi a promuovere il confronto e il dibattito su aspetti che ritiene rilevanti e contribuisce alle attività di reportistica dell'Anagrafe dei fondi sanitari.

Art. 5

Durata

1. L'Osservatorio è permanente.

2. I componenti dell'Osservatorio nominati rimangono in carica tre anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati.

Art. 6

Oneri finanziari

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione all'Osservatorio, da parte dei componenti, degli eventuali sostituti ed esperti, non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

Obblighi di condotta

1. I componenti, gli eventuali sostituti e le persone che a qualunque titolo collaborano con le attività dell'Osservatorio, sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza nonché dei principi di correttezza e imparzialità di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e rendono specifica dichiarazione in merito ai potenziali conflitti di interesse.

Il Ministro

SPERANZA ROBERTO