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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1627 DELLA COMMISSIONE, 19 settembre 2022

G.U.U.E. 21 settembre 2022, n. L 244

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2022) 6786] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 19 settembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1483 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1483, la Germania, la Spagna, la Francia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel Land della Bassa Sassonia in Germania, nella provincia di Guadalajara in Spagna, nei dipartimenti di Ain, Ille-et-Vilaine, Meuse e Somme in Francia, nelle province di Gelderland, Friesland, Noord-Holland, Overijssel, Zuid-Holland e Utrecht nei Paesi Bassi.

7) Le autorità competenti di Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

8) Inoltre alcuni focolai confermati in Germania e nei Paesi Bassi sono situati nelle immediate vicinanze del confine tra questi due Stati membri. Di conseguenza le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che dette zone di protezione e di sorveglianza si estendono nel territorio sia dei Paesi Bassi che della Germania.

9) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

11) E' pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

12) Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applica fino al 30 settembre 2022. La durata delle restrizioni applicabili nelle zone soggette a restrizioni istituite da Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687 va però al di là del 30 settembre 2022.

13) Considerato altresì che i virus dell'HPAI continuano a essere rilevati nei volatili selvatici nell'Unione e che gli uccelli selvatici migratori rischiano di diffondere la malattia durante la stagione migratoria autunnale, vi è un rischio crescente di ulteriori focolai nel pollame e nei volatili in cattività.

14) E' pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 fino al 30 settembre 2023 per coprire il prossimo ciclo migratorio annuale degli uccelli selvatici migratori. Tale proroga tiene conto anche degli attuali sviluppi della situazione epidemiologica relativa all'HPAI nell'Unione e dei relativi rischi per la sanità animale derivanti da possibili ulteriori focolai di tale malattia. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 4 di detta decisione di esecuzione.

15) Inoltre, durante i recenti periodi ad alto rischio della migrazione autunnale e primaverile dei volatili selvatici, è stato confermato un numero elevato di focolai nel pollame e nei volatili in cattività nell'Unione. Di conseguenza il numero delle aree elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641, che rappresentano le zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri per tali focolai, è aumentato in modo significativo ed è diventato difficile individuare quali aree corrispondono a quali focolai. Per facilitare una migliore comprensione del corrispondente legame tra i vari focolai e le rispettive zone soggette a restrizioni, è pertanto opportuno aggiungere una nuova colonna alle tabelle di cui all'allegato, parti A e B, della decisione di esecuzione (UE) 2021/641, al fine di includere il numero di riferimento del particolare focolaio, quale notificato dallo Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema di informazione sulle malattie animali (ADIS) in conformità all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (5).

16) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

17) Nelle tabelle di cui all'allegato, parti A e B, della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe inoltre essere aggiunta una nuova colonna per includere i numeri di riferimento ADIS dei focolai corrispondenti alle zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza.

18) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

19) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1483 della Commissione, del 2 settembre 2022 [N.d.R. recte: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1483 della Commissione, del 6 settembre 2022], che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 233 dell'8.9.2022).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020).

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è così modificata:

1) all'articolo 4, la data «30 settembre 2022» è sostituita dalla data «30 settembre 2023»;

2) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2022

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione