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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 2022

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 3 febbraio 2023, n. 28

Riparto del fondo destinato alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale per gli anni 2020 e 2021.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";

VISTO, in particolare, l'articolo 30-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi", il quale prevede, ai commi 1 e 2, la concessione di agevolazioni in favore di soggetti esercenti attività nei settori dell'artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5, del richiamato articolo 30-ter, le agevolazioni ivi previste consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al menzionato comma 2 e per i tre anni successivi, e che la misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al cento per cento dell'importo;

VISTO, inoltre, il comma 6 del summenzionato articolo 30-ter, il quale dispone che i comuni di cui al citato comma 1 istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al richiamato comma 5 e che, a tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022, e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 6 dell'articolo 30-ter, il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

VISTO, altresì, il comma 9 del menzionato articolo 30-ter, il quale stabilisce che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al citato articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai richiamati commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base ad un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti, e che il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, con provvedimento del responsabile dell'ufficio competente per i tributi, determina la misura del contributo spettante, con le modalità ed i criteri ivi specificati;

VISTE le note del 15 marzo e del 25 maggio 2022, con le quali la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'interno ha chiesto ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti di comunicare, mediante certificazione telematica a cura del responsabile del servizio finanziario, i dati relativi all'importo complessivo dei contributi determinati, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai sensi del più volte richiamato articolo 30-ter;

ESAMINATE le certificazioni pervenute e accertato che gli importi dei predetti contributi, riconosciuti dai comuni interessati a titolo di agevolazioni per la promozione dell'economia locale ai soggetti esercenti le attività e per le iniziative sopra richiamate, ammontano complessivamente a 458.088,68 euro per l'anno 2020 e a 409.019,65 euro per l'anno 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al riparto parziale, per gli anni 2020 e 2021, del fondo in argomento sulla base degli importi dei contributi certificati dai comuni, nonché alla determinazione delle modalità di riparto per le annualità decorrenti dal 2022;

SENTITA la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Riparto del fondo destinato alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale per gli anni 2020 e 2021

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 il fondo destinato alla concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale è ripartito tra i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti assegnando a ciascun ente l'importo complessivo dei contributi annui, determinati ai sensi del medesimo articolo 30-ter, certificato dagli enti interessati al Ministero dell'interno con la procedura telematica richiamata in premessa.

2. Le misure delle assegnazioni attribuite ai comuni beneficiari, per l'ammontare complessivo di 458.088,68 euro per l'anno 2020 e di 409.019,65 euro per l'anno 2021, sono indicate pro quota e per annualità nell'allegato A "Piano di riparto", che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per i comuni della regione a statuto speciale Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano gli importi, come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle predette Autonomie speciali.

Art. 2

Riparto per gli anni 2022 e successivi

1. Le ulteriori dotazioni annuali del fondo, previste a decorrere dall'anno 2022, secondo gli importi indicati dall'articolo 30-ter, comma 6, saranno ripartite con successivi analoghi provvedimenti, da adottarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo i criteri definiti al primo comma del precedente articolo.

2. A tal fine il Ministero dell'interno renderà disponibile entro il 31 marzo di ciascun anno decorrente dal 2023, sul proprio sito internet istituzionale, alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l'importo complessivo dei contributi annui riconosciuti, nell'anno precedente rispetto a quello di riferimento, ai soggetti esercenti attività nei settori di cui all'articolo 30 ter, comma 2.

3. La certificazione dovrà essere trasmessa, a cura del responsabile del servizio finanziario dei comuni beneficiari, tassativamente tramite le modalità di cui al precedente comma, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno decorrente dal 2023.

4. Qualora la somma degli importi certificati superi la dotazione annuale del fondo, si procederà al riparto proporzionale del relativo stanziamento.

5. Le risorse complessive spettanti ai comuni delle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano saranno erogate alle predette autonomie che provvederanno alla successiva assegnazione ai comuni del proprio territorio beneficiari del fondo.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro dell'Interno

PIANTEDOSI

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

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