
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1855 DELLA COMMISSIONE, 10 giugno 2022
G.U.U.E. 7 ottobre 2022, n. L 262
Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 ottobre 2022
Applicabile dal: 29 aprile 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ha subito sostanziali modifiche. Poiché sarebbero necessarie ulteriori modifiche per rendere più chiaro il quadro normativo in materia di segnalazione e garantire la coerenza con le nuove norme tecniche di attuazione e altre norme concordate a livello internazionale, esso dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
2) La segnalazione di dati completi e accurati sui derivati, compresa l'indicazione degli eventi commerciali che attivano la modifica dei derivati, è essenziale affinché i dati sui derivati possano essere usati in modo efficace.
3) Se il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme come il prodotto di un unico accordo economico, le autorità competenti devono poter capire le caratteristiche di ciascuno dei contratti derivati in questione. Dato che le autorità competenti devono inoltre essere in grado di comprendere il contesto generale, dovrebbe altresì risultare chiaro dalla segnalazione che il contratto derivato rientra in uno strumento derivato complesso. Pertanto i contratti derivati che si riferiscono ad una combinazione di contratti derivati dovrebbero essere segnalati in segnalazioni separate per ciascun contratto derivato, con un identificativo interno che consenta di stabilire un collegamento tra le segnalazioni.
4) Per quanto riguarda i contratti derivati costituiti da una combinazione di contratti derivati che devono essere segnalati in più di una segnalazione, può essere difficile determinare in che modo le pertinenti informazioni sul contratto dovrebbero essere riportate nelle diverse segnalazioni e quindi quante segnalazioni dovrebbero essere presentate. Pertanto le controparti dovrebbero concordare il numero di segnalazioni da presentare specificando il contratto.
5) Per assicurare flessibilità è opportuno che la controparte di un contratto possa delegarne la segnalazione all'altra controparte o ad un terzo. Le controparti dovrebbero anche essere in grado di concordare di delegare la segnalazione a un soggetto terzo comune, compresa una controparte centrale (CCP). Al fine di garantire la qualità dei dati, la segnalazione effettuata per conto di entrambe le controparti dovrebbe contenere tutti i dati pertinenti in relazione a ciascuna controparte. Se delegata, la segnalazione dovrebbe contenere l'intera serie di dati che sarebbero stati segnalati se fosse stata fatta dalla controparte segnalante.
6) E' importante riconoscere che le CCP agiscono come parte del contratto derivato. Pertanto, se un contratto in essere è successivamente compensato mediante controparte centrale, il contratto dovrebbe essere segnalato come cessato e il nuovo contratto risultante dalla compensazione dovrebbe essere oggetto di segnalazione.
7) E' importante riconoscere che alcuni derivati, come quelli negoziati in sedi di negoziazione o su piattaforme di negoziazione organizzate situate al di fuori dell'Unione, i derivati compensati mediante CCP o i contratti differenziali, sono spesso cessati e inclusi in una posizione, e che il rischio per tali derivati è gestito a livello di posizione. Inoltre è la posizione risultante, piuttosto che i derivati originari a livello di operazione, che diventa soggetta ai successivi eventi del ciclo di vita. Al fine di consentire una segnalazione efficiente e accurata di tali derivati, le controparti dovrebbero essere autorizzate a effettuare segnalazioni a livello di posizione. Per assicurare che le controparti non utilizzino in modo inappropriato la segnalazione a livello di posizione, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche da soddisfare per effettuare la segnalazione a livello di posizione.
8) Per monitorare adeguatamente la concentrazione delle esposizioni e del rischio sistemico è di fondamentale importanza assicurare che ai repertori di dati sulle negoziazioni siano trasmesse informazioni complete e accurate sull'esposizione e sulle garanzie scambiate tra le due controparti. Il valore del contratto ai prezzi correnti sul mercato o basato su un modello indica il segno e l'entità delle esposizioni relative al contratto e integra le informazioni sul valore d'origine specificato nel contratto. Pertanto è essenziale che le controparti segnalino le valutazioni dei contratti derivati secondo una metodologia comune. Inoltre è altrettanto importante imporre la segnalazione dei margini iniziali e dei margini di variazione costituiti e ricevuti relativi a un particolare derivato. Pertanto le controparti che costituiscono garanzie per i loro derivati dovrebbero segnalare i dati relativi a tali garanzie a livello di operazione. Quando la garanzia è calcolata sulla base di un portafoglio, è opportuno che le controparti segnalino i margini iniziali e di variazione costituiti e ricevuti relativi a tale portafoglio utilizzando un codice unico stabilito dalla controparte segnalante. Questo codice unico dovrebbe identificare il portafoglio specifico sul quale è scambiata la garanzia e dovrebbe inoltre garantire che tutti i derivati pertinenti possano essere collegati a quel particolare portafoglio.
9) L'importo nozionale è una caratteristica essenziale di un derivato ai fini della determinazione degli obblighi ad esso associati. Gli importi nozionali sono inoltre utilizzati come metrica per valutare le esposizioni, i volumi delle negoziazioni e le dimensioni del mercato dei derivati. E' quindi essenziale segnalare in modo coerente gli importi nozionali. Al fine di assicurare che le controparti segnalino gli importi nozionali in modo armonizzato, è opportuno specificare il metodo prescritto per il calcolo dell'importo nozionale in relazione ai diversi tipi di prodotti.
10) Analogamente, le informazioni relative ai prezzi dei derivati dovrebbero essere segnalate in modo coerente, consentendo così alle autorità competenti di verificare le esposizioni segnalate, valutare i costi e la liquidità nei mercati dei derivati, nonché confrontare i prezzi di prodotti analoghi negoziati su diversi mercati.
11) A seguito di eventi del ciclo di vita come la compensazione, la novazione o la compressione, taluni derivati sono creati, modificati o cessati. Al fine di consentire alle autorità competenti di comprendere le sequenze di eventi che si verificano nel mercato e le relazioni tra i derivati segnalati, è essenziale fornire un metodo per collegare tutti i derivati pertinenti oggetto del medesimo evento del ciclo di vita. Poiché il modo più efficiente di collegare i derivati può essere diverso a seconda della natura dell'evento, è opportuno stabilire diversi metodi di collegamento.
12) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
13) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
14) Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di adottare tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 201 del 27.7.2012.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Dati da fornire nelle segnalazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012
1. Le segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 includono i dati completi e accurati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento relativi al derivato in questione.
Tali dati sono comunicati in un'unica segnalazione.
2. Nel segnalare la conclusione, la modifica o la cessazione del derivato, la controparte specifica nella segnalazione i dati relativi al tipo di azione e al tipo di evento, come descritto nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato, a cui tale conclusione, modifica o cessazione si riferisce.
3. In deroga al paragrafo 1, se i campi delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato non consentono l'effettiva segnalazione dei dati di cui al paragrafo 1, tali dati sono comunicati in segnalazioni separate, come nel caso in cui il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme come prodotto di un unico accordo economico.
Prima del termine della segnalazione, le controparti di un contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati di cui al primo comma stabiliscono di comune accordo il numero di segnalazioni separate da trasmettere al repertorio di dati sulle negoziazioni in relazione al contratto derivato.
La controparte segnalante collega le segnalazioni separate al gruppo di segnalazioni del derivato mediante un identificativo unico a livello della controparte, conformemente al campo 6 della tabella 2 dell'allegato.
4. La segnalazione unica effettuata per conto di entrambe le controparti contiene i dati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato relative a ognuna delle controparti.
5. Quando una controparte trasmette i dati relativi a un derivato ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto dell'altra controparte, ovvero un terzo segnala un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una o di entrambe le controparti, le informazioni trasmesse includono tutti i dati che sarebbero stati trasmessi se i derivati fossero stati segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni separatamente da ogni parte.
Operazioni compensate
1. Se un derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 è successivamente compensato da una controparte centrale (CCP), detto derivato è segnalato come cessato specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento come tipo di azione «Cessazione» e come tipo di evento «Compensazione». I nuovi derivati risultanti dalla compensazione sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento il tipo di azione «Nuovo» e il tipo di evento «Compensazione».
2. Quando i derivati sono conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione e compensati da una CCP nello stesso giorno, sono segnalati solo i derivati risultanti dalla compensazione. Tali derivati sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento o il tipo di azione «Nuovo» o il tipo di azione «Componente di posizione», conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e il tipo di evento «Compensazione».
Segnalazione a livello di posizione
1. Dopo la segnalazione dei dati di un derivato che la controparte ha concluso e la cessazione di tale derivato dovuta all'inclusione in una posizione, la controparte è autorizzata a utilizzare la segnalazione a livello di posizione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il rischio è gestito a livello di posizione;
b) le segnalazioni si riferiscono a derivati conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione o a derivati compensati da una CCP o a contratti differenziali che sono fungibili tra loro e che sono stati sostituiti dalla posizione;
c) i derivati a livello di operazione di cui al campo 154 della tabella 2 dell'allegato sono stati correttamente segnalati prima della loro inclusione nella posizione;
d) altri eventi che incidono sui campi comuni nella segnalazione della posizione sono comunicati separatamente;
e) i derivati di cui alla lettera b) sono stati debitamente cessati indicando il tipo di azione «Cessazione» nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato e il tipo di evento «Inclusione in una posizione» nel campo 152 della tabella 2 dell'allegato;
f) la posizione risultante è stata debitamente segnalata come una nuova posizione o come un aggiornamento di una posizione esistente;
g) la segnalazione della posizione è avvenuta compilando correttamente tutti i campi applicabili delle tabelle 1 e 2 dell'allegato e indicando che la segnalazione è effettuata a livello di posizione nel campo 154 della tabella 2 dell'allegato;
h) le controparti del derivato concordano che il derivato debba essere segnalato a livello di posizione.
2. Quando un derivato esistente deve essere incluso in una segnalazione a livello di posizione nello stesso giorno, tale derivato è segnalato con tipo di azione «Componente di posizione» nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato.
3. Gli aggiornamenti successivi, compresi gli aggiornamenti della valutazione, gli aggiornamenti delle garanzie e altre modifiche ed eventi del ciclo di vita sono segnalati a livello di posizione e non sono segnalati per i derivati originari a livello di operazione che sono stati cessati e inclusi in tale posizione.
Segnalazione delle esposizioni
1. I dati sulle garanzie per i derivati tanto compensati quanto non compensati includono tutte le garanzie costituite e ricevute, conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato.
2. Quando la controparte 1 costituisce garanzie sulla base di un portafoglio, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia costituita e ricevuta sul portafoglio conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato e specifica un codice identificativo del portafoglio conformemente al campo 9 della tabella 3 dell'allegato.
3. Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 o i soggetti responsabili della segnalazione per loro conto non sono tenuti a segnalare le garanzie e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento.
4. Per i derivati compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala la valutazione del derivato fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato.
5. Per i derivati non compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento, la valutazione del derivato effettuata secondo la metodologia definita nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 13 Valutazione del fair value adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (1), senza applicare alcuna rettifica al fair value.
Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 29.11.2008).
Importo nozionale
1. L'importo nozionale del derivato, di cui ai campi 55 e 64 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:
a) nel caso di swap, future, forward e opzioni negoziate in unità monetarie, l'importo di riferimento;
b) nel caso di opzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), calcolato utilizzando il prezzo strike;
c) nel caso di forward diversi da quelli di cui alla lettera a), il prodotto del prezzo forward e il quantitativo nozionale totale del sottostante;
d) nel caso di equity dividend swap, il prodotto dello strike fissato per il periodo e il numero di azioni o unità dell'indice;
e) nel caso di equity volatility swap, l'importo nozionale vega;
f) nel caso di equity variance swap, l'importo della varianza;
g) nel caso di contratti finanziari differenziali, l'importo risultante del prezzo iniziale e della quantità nozionale totale;
h) nel caso di commodity fixed/float swap, il prodotto del prezzo fisso e del quantitativo nozionale totale;
i) nel caso di commodity basis swap, il prodotto dell'ultimo prezzo a pronti disponibile al momento dell'operazione dell'attività sottostante della gamba senza differenziale e il quantitativo nozionale totale della gamba senza differenziale;
j) nel caso di swaption, l'importo nozionale del contratto sottostante.
k) nel caso di derivati diversi da quelli di cui alle lettere da a) a j), in cui l'importo nozionale è calcolato utilizzando il prezzo dell'attività sottostante e tale prezzo è disponibile solo al momento del regolamento, il prezzo di fine giornata dell'attività sottostante alla data di conclusione del contratto.
2. La segnalazione iniziale del contratto derivato il cui importo nozionale varia nel tempo specifica l'importo nozionale applicabile alla data della conclusione del contratto derivato e la tabella dell'importo nozionale.
Nel segnalare la tabella dell'importo nozionale, le controparti indicano tutti i seguenti elementi:
i) la data non rettificata in cui l'importo nozionale associato acquisisce validità;
ii) la data finale non rettificata dell'importo nozionale;
iii) l'importo nozionale che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.
Prezzo
1. Il prezzo del derivato di cui al campo 48 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:
a) nel caso di swap con pagamenti periodici relativi a merci, il prezzo fisso;
b) nel caso di forward relativi a merci e azioni, il prezzo forward del sottostante;
c) nel caso di swap relativi ad azioni e contratti differenziali, il prezzo iniziale del sottostante.
2. Il prezzo di un derivato non è indicato nel campo 48 della tabella 2 dell'allegato quando è indicato in un altro campo della tabella 2 dell'allegato.
Collegamento delle segnalazioni
La controparte segnalante o il soggetto responsabile della segnalazione collega le segnalazioni relative ai derivati conclusi o cessati a seguito dello stesso evento di cui al campo 152 della tabella 2 dell'allegato come segue:
a) in caso di compensazione, subentro, allocazione ed esercizio, la controparte segnala l'identificativo unico dell'operazione (UTI) del derivato originario che è stato cessato a seguito dell'evento di cui al campo 152 della tabella 2 nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione o delle segnalazioni relative al derivato o ai derivati derivanti da tale evento;
b) in caso di inclusione di un derivato in una posizione, la controparte segnala l'UTI della posizione in cui quel derivato è stato incluso nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione di quel derivato inviata con tipo di azione «Componente di posizione» o con una combinazione di tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Inclusione in una posizione»;
c) nel caso di un evento di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR) con un prestatore di servizi PTRR o una CCP che fornisce il servizio PTRR, la controparte indica un codice unico che identifica tale evento, fornito dal prestatore di servizi PTRR o dalla CCP, nel campo 5 della tabella 2 dell'allegato in tutte le segnalazioni relative ai derivati che sono stati cessati a causa o a seguito di tale evento.
Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN