
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 dicembre 2022, n. 210
G.U.R.I. 14 febbraio 2023, n. 37
Regolamento relativo ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici, alle modalità del loro accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo» e, in particolare, l'articolo 45;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 aprile 2022, n. 74, concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, che approva lo statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 6 giugno 2022, che, ai sensi degli articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, individua la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del personale del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto necessario adottare un apposito regolamento per l'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e della disciplina introdotta dall'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;
Sentiti il Ministro per le disabilità, il Dipartimento per lo sport e il Comitato italiano paralimpico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 10666 P- del 5 dicembre 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, avviene mediante concorso pubblico per titoli, assicurando che l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il limite massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Al concorso possono partecipare atleti, cittadini italiani, riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal Comitato italiano paralimpico (CIP), ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 131, comma 1, lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei limiti di età di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
3. Gli atleti di cui al comma 2 devono essere atleti del più alto livello tecnico-agonistico, secondo i parametri definiti dal Comitato italiano paralimpico, ai fini del reclutamento previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2021.
4. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonchè sul sito internet www.vigilfuoco.it
5. Nel bando di concorso sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive paralimpiche interessate ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse;
b) le categorie di disabilità richieste ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'International Paralympic Committee (I.P.C.) e dalle Federazioni sportive di riferimento;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) i limiti minimo e massimo di età previsti per la partecipazione, in ragione della disciplina sportiva, ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
e) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
f) le modalità e i termini di presentazione della relativa documentazione, relativa ai titoli di cui all'articolo 2;
g) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale, con riferimento alla categoria di atleti paralimpici per i quali è indetto il concorso;
h) i criteri e i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 e i termini e le modalità della loro presentazione;
i) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.
6. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Titoli
1. Nel concorso pubblico di cui all'articolo 1 sono valutati titoli sportivi e culturali. Le categorie dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato italiano paralimpico, acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali paralimpiadi, campionati mondiali ed europei paralimpici, si tiene conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di ventiquattro mesi. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro. I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili.
3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 «Titoli culturali» dell'allegato A afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresì, valutabili le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire è quello dei titoli di studio ai quali sono equiparati.
Requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale
1. I candidati al fine di essere sottoposti agli accertamenti relativi all'idoneità psico-fisica e attitudinale, presentano apposita documentazione sanitaria propedeutica al rilascio dell'idoneità fisica per l'attività agonistica specifica, rilasciata dal medico afferente al Comitato italiano paralimpico o alla competente Federazione nazionale.
2. I candidati devono possedere i requisiti di idoneità fisica richiesti per l'attività sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati dal Comitato italiano paralimpico. Costituiscono cause di non idoneità psico-fisica, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato:
a) i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati; il disturbo depressivo maggiore; i disturbi di personalità paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale e borderline; le disabilità intellettive e i disturbi neurocognitivi maggiori;
b) l'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; l'uso, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo documentate finalità terapeutiche, accertato attraverso i relativi test tossicologici.
3. I candidati al concorso devono possedere, compatibilmente con il grado di disabilità, in correlazione al servizio in qualità di atleta paralimpico del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo Nazionale, nonchè alle attività in sede di reimpiego per sopravvenuta inidoneità, i seguenti requisiti attitudinali:
a) livello evolutivo: maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità, percezione e autostima di sè, assunzione di responsabilità e determinazione finalizzate ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica;
b) controllo emotivo: stabilità emotiva e attitudine a controllare le proprie reazioni emotivo-comportamentali e ad elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva;
c) capacità intellettiva: adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati;
d) socialità: capacità di comunicazione e di relazione finalizzate all'integrazione e funzionalità di gruppo semplice e complessa, nonchè capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati.
4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonchè della documentazione sanitaria di cui al comma 1, è demandata ad una commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici del Corpo nazionale, che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del medesimo Corpo. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei supplenti, che abbiano gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
Il giudizio di idoneità è definitivo e, qualora negativo, comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo del Dipartimento.
5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la necessità, può disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed è composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente esperto non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di disciplina o specialità sportiva sulla base della valutazione dei titoli di cui all'articolo 2. Il Dipartimento redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parità nelle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del tesseramento, da almeno due anni, a un gruppo sportivo dei vigili del fuoco e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascuna disciplina o specialità sportiva e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Corso di formazione
1. I vincitori del concorso sono nominati atleti paralimpici in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione, che ha la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.
2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, la formazione e il tirocinio possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
3. Il corso, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo e alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Gli impegni sportivi svolti per l'Amministrazione sono considerati come periodo di tirocinio.
5. Al termine del corso, gli atleti paralimpici in prova sostengono un esame finale, finalizzato ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite.
6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
7. La commissione dell'esame di fine corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed è composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti paralimpici in prova che:
a) non superino l'esame di cui al comma 5;
b) dichiarino di rinunciare al corso;
c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e);
d) siano stati assenti dal corso per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta immediatamente prima o durante il corso o il tirocinio, ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tal caso gli atleti paralimpici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;
e) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso le atlete paralimpiche in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità.
9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti paralimpici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
Reimpiego per sopravvenuta inidoneità
1. Gli atleti paralimpici appartenenti al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale perdono l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva paralimpica in caso di:
a) perdita, accertata dagli organismi medico-sanitari preposti, dei requisiti di idoneità sportiva necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata;
b) perdita della qualità di atleta di interesse paralimpico per un periodo superiore a dodici mesi;
c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi;
d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attività sportiva paralimpica presentata dall'atleta.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è disposto il transito degli atleti paralimpici di cui al comma 1 nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. Il transito avviene in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 dicembre 2022
Il Ministro: PIANTEDOSI
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 337