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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 2022, n. 212

G.U.R.I. 16 febbraio 2023, n. 39

Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, l'articolo 126;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», pubblicato nel sito istituzionale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40, concernente il «Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 21 novembre 2019, n. 49, che individua la nuova composizione della banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nel sito istituzionale;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 28 settembre 2017, n. 146, disciplinante l'organizzazione, l'impiego, i compiti e le attribuzioni del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nel sito istituzionale;

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 11645 P- in data 23 dicembre 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I

Concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli orchestrali

Art. 1

Modalità di accesso e bando di concorso per l'accesso al ruolo degli orchestrali

1. L'accesso al ruolo degli orchestrali della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 126, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unità intera più vicina.

3. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonchè sul sito internet www.vigilfuoco.it

4. I posti messi a concorso sono distinti per strumento secondo la composizione della banda musicale individuata con il decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2

Prove di esame per l'accesso al ruolo degli orchestrali

1. Le prove di esame sono costituite da tre prove pratiche e una prova orale.

2. Le tre prove pratiche consistono in:

a) una esecuzione, con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso, di un brano di concerto, scelto dal candidato;

b) uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra tre proposti dal candidato;

c) una lettura e una esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione esaminatrice.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova pratica una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale consiste in un colloquio vertente su:

a) nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato;

b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Capo II

Concorso pubblico per l'accesso al ruolo del maestro direttore

Art. 3

Modalità di accesso e bando di concorso per l'accesso al ruolo del maestro direttore

1. L'accesso al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 126, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè sul sito internet www.vigilfuoco.it

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 4

Prove di esame per l'accesso al ruolo del maestro direttore

1. Le prove di esame sono costituite da tre prove scritte, una prova orale e una prova pratica.

2. Le tre prove scritte consistono in:

a) una composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando;

b) una composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando;

c) una strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

b) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale che compongono la banda musicale individuati con il decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

c) vari tipi di partitura;

d) impiego degli strumenti di cui alla lettera b);

e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato nella prova orale una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

6. La prova pratica consiste nella concertazione e nella direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione esaminatrice e sottoposti al candidato per un arco di tempo indicato nel bando.

7. La prova pratica si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Capo III

Disposizioni comuni

Art. 5

Titoli musicali e culturali

1. Le categorie dei titoli musicali e culturali ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi sono cumulabili fino ad un massimo di punti 10,00.

2. Sono valutati dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 7 soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso.

Art. 6

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli della banda musicale). - 1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire;

b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso;

c) acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto. E' ammessa la correzione con lenti con equivalente sferico compreso tra -6,00 e +4,00 e valore del cilindro compreso tra -4,00 e +4,00; la differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie;

d) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche.

2. I partecipanti alle procedure concorsuali di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.

3. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti fisici, psichici e attitudinali è formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 2, previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.».

Art. 7

Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale e quella del concorso a maestro direttore sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento.

2. La commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed è composta da:

a) un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale;

b) un docente di strumento presso un conservatorio statale o un istituto parificato;

c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale ovvero da un maestro proveniente da altri Corpi o amministrazioni dello Stato;

d) un docente o un esperto per ciascuno strumento per il quale è bandito il concorso non appartenente all'amministrazione.

3. La commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio, con qualifica non inferiore a viceprefetto, in servizio presso il Dipartimento ed è composta da:

a) un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale;

b) un docente di composizione presso un conservatorio statale o un istituto parificato;

c) due docenti di strumentazione per banda presso un conservatorio statale o un istituto parificato.

4. Per la composizione delle commissioni esaminatrici di cui ai commi 2 e 3, ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui ai commi 2 e 3 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

6. Con i decreti di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

7. In relazione al numero dei candidati, la commissione di cui al comma 2, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Art. 8

Approvazione delle graduatorie finali e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. Nel concorso di cui al capo I, la commissione esaminatrice forma graduatorie di merito distinte per strumento musicale, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti delle prove pratiche e il voto della prova orale. Il Dipartimento redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parità nelle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Nel concorso di cui al capo II, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti delle prove scritte, il voto della prova pratica e il voto della prova orale. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005 e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detti decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 9

Corsi di formazione

1. Il corso di formazione per orchestrali in prova e quello per maestro direttore in prova hanno la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.

2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

3. Ciascun corso, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie dei ruoli ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.

4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Le manifestazioni musicali svolte per l'amministrazione sono considerate come periodo di tirocinio.

5. Al termine del corso di formazione, gli orchestrali in prova e il maestro direttore in prova sostengono un esame finale.

6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

7. Ciascuna commissione dell'esame di fine corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed è composta da due componenti appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

8. Sono dimessi dal corso di formazione gli orchestrali in prova ovvero il maestro direttore in prova:

a) che non superino l'esame di cui al comma 5;

b) che dichiarino di rinunciare al corso;

c) che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e);

d) che siano stati assenti dal corso per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli orchestrali in prova ovvero il maestro direttore in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;

e) che siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso, le orchestrali in prova ovvero la maestra direttrice in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità.

9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli orchestrali in prova e il maestro direttore in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

Art. 10

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 11

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: PIANTEDOSI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 368 

ALLEGATO A

(art. 5)

1. Titoli musicali e culturali per orchestrale

Le categorie di titoli ammesse a valutazione per l'orchestrale ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna sono le seguenti:

a) diploma accademico di secondo livello nello strumento per il quale si concorre, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 1,00;

b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda aggiuntivo rispetto a quello per il quale si concorre, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 1,00;

c) incarico di docenza presso un conservatorio statale o un istituto parificato nello strumento per il quale si concorre o affine: punti 0,30 a trimestre;

d) incarico di docenza nello strumento per il quale si concorre o affine presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale ad indirizzo musicale o un istituto parificato: punti 0,25 a trimestre;

e) incarico di docenza in educazione musicale presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale o un istituto parificato: punti 0,20 a trimestre.

f) titoli professionali correlati alla professionalità di orchestrale per lo strumento per il quale si concorre o affine:

1. contratti con istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane o estere: 0,05 punti per contratto;

2. concerti per associazioni concertistiche musicali da solista o in formazione da camera, fino a tredici strumenti: 0,05 punti per concerto;

3. superamento di concorsi nazionali o internazionali da solista o in formazione da camera: 0,20 punti, fino a un massimo di punti 1,00;

4. conseguimento dell'idoneità nei concorsi per l'accesso alle bande musicali delle Forze armate o di Polizia ovvero pregressa esperienza nelle medesime formazioni bandistiche o nelle Fanfare: punti 1,00;

5. pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine: 0,25 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00;

6. incisioni su CD o DVD in formazione da camera o da solista, fino a tredici strumenti, da solista con accompagnamento orchestrale o pianistico: 0,10 punti per incisione, fino a un massimo di punti 1,00;

7. pubblicazioni di composizioni originali: 0,20 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00.

I titoli di cui alle lettere c), d), e) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.

I titoli di cui alla lettera f) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.

2. Titoli musicali e culturali per maestro direttore

Le categorie di titoli ammesse a valutazione per il maestro direttore ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse sono le seguenti:

a) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 2,00;

b) incarico di docenza presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 0,30 a trimestre;

c) incarico di docenza presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale ad indirizzo musicale o un istituto parificato: punti 0,20 a trimestre;

d) titoli professionali correlati alla professionalità di maestro direttore:

1. contratti con istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane o estere: 0,05 punti per contratto;

2. direzione di concerti per associazioni concertistiche musicali da solista o in formazione da camera, fino a tredici strumenti: 0,05 punti per concerto;

3. superamento di concorsi nazionali o internazionali: 0,20 punti, fino a un massimo di punti 1,00;

4. conseguimento dell'idoneità nei concorsi per l'accesso alle bande musicali delle Forze armate o di Polizia ovvero pregressa esperienza nelle medesime formazioni bandistiche o nelle Fanfare: punti 1,00;

5. pubblicazioni di metodi connessi con la specifica professionalità: 0,25 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00;

6. incisioni su CD o DVD connessi con la specifica professionalità: 0,10 punti per incisione, fino a un massimo di punti 1,00;

7. pubblicazioni di composizioni originali: 0,20 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00.

I titoli di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.

I titoli di cui alla lettera d) sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.