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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 30 settembre 2022

G.U.R.I. 20 febbraio 2023, n. 43

Disposizioni per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del componente Ad blue per l'alimentazione dei veicoli Euro V e superiori. Anno 2022.

TESTO COORDINATO (al D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 luglio 2023)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 6, comma 3, della norma, che destina alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonchè Eur VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, risorse finanziarie, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del componente Ad-Blue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

Visto il medesimo art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che prevede altresì che «il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto»;

Visto il medesimo art. 6, comma 4, della norma sopra citata del 2022, prevede altresì che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Considerata la grave difficoltà in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa del costante aumento del prezzo non solo del carburante, ma anche del componente Ad blue, per la cui produzione si utilizza il gas metano, difficoltà che richiedono l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei rimborsi di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;

Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalità di cui al presente decreto;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Considerato che a partire dagli ultimi mesi del 2021, a causa del forte aumento del costo del gas metano, il costo del componente Ad blue ha avuto aumenti considerevoli, incrementando il già assai elevato livello della crisi di liquidità economica della totalità delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle fonti di energia e che si prevede si protraggano per tutto il corrente anno;

Vista la comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 final recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la sezione 2.1 in materia di «Aiuti di importo limitato»;

Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerato che nell'ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica, la comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 final, individua le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità per le imprese, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell'attuale crisi;

Considerato che l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per altri carburanti quale il gasolio e gli additivi per ridurre le emissioni inquinanti, incidendo praticamente su ogni attività economica, tra cui senz'altro quella del trasporto merci, che è pertanto colpita da un grave turbamento economico;

Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

Tenuto conto degli esiti del confronto tenutosi in data 16 giugno 2022 fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci su strada e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in ordine alla destinazione delle suddette risorse;

Valutata la possibilità di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e la relativa istruttoria;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi del componente Ad blue, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite complessivo di spesa pari ad euro 29.600.000,00 per l'anno 2022, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), di cui all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano, in via prevalente, l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, nonchè Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

Art. 3

Agevolazione concedibile

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 26 luglio 2023)

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è concesso, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, in misura pari al 15 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del componente Ad blue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio delle attività indicate all'art. 2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla comunicazione della Commissione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non ne compromettano la redditività.

3. I contributi di cui al presente decreto si cumulano con quelli di cui all'art. 3 del decreto-legge 50/2022. L'ammontare complessivo massimo del credito d'imposta concedibile alla singola impresa, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, è determinato in euro 2.000.000,00.

Art. 4

Procedura di concessione dell'agevolazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è incaricato della predisposizione degli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione dell'agevolazione concedibile, nonchè della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.

2. Con successivo decreto direttoriale a cura del MIMS saranno determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto del componente Ad blue, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il componente è stato acquistato.

3. La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.

4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5. Con il medesimo decreto direttoriale saranno definite le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2 e la conseguente determinazione dell'agevolazione massima concedibile secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3.

6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede altresì agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.

7. All'esito degli adempimenti di cui al precedente comma 6, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede ad approvare il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie ed a trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1, secondo l'ordine di arrivo delle richieste nei limiti delle medesime risorse.

Art. 5

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3, art. 6 del decreto-legge n. 17 del 2022, il credito d'imposta di cui alla presente misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 6

Trasmissione di dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del contributo concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 7

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi. e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede, in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

4. Le attività previste nel presente provvedimento sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 8

Entrata in vigore

1. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 del 23 marzo 2022.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2022

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

GIOVANNINI

Il Ministro della transizione ecologica

CINGOLANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2949