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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2175 DELLA COMMISSIONE, 5 agosto 2022

G.U.U.E. 8 novembre 2022, n. L 286

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei costi unitari e la fissazione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi di alcune operazioni che facilitano l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella società nell'ambito dell'iniziativa ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 28 novembre 2022

Applicabile dal: 28 novembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (1), in particolare l'articolo 94, paragrafo 4, e l'articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Al fine di semplificare l'utilizzo del FSE+ e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno definire alcuni costi unitari e stabilire gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi disponibili per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi.

2) I costi unitari per il rimborso agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici o statistici, come indicato all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2021/1060.

3) Nella definizione degli importi per i finanziamenti a livello di Unione non collegati ai costi, è opportuno garantire il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, in particolare l'adeguatezza delle risorse impiegate agli investimenti effettuati, nonché il divieto di doppio finanziamento.

4) Ribadendo gli impegni assunti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali per affrontare le disuguaglianze e garantire pari opportunità, è opportuno agevolare e creare incentivi a favore dell'attuazione di operazioni che offrano un sostegno attivo per l'occupazione e l'istruzione ai giovani svantaggiati.

5) Nell'ambito dell'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, insieme all'iniziativa Anno dei giovani 2022, e in considerazione della raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione in seguito alla crisi COVID-19 (2), la Commissione ha avviato l'iniziativa ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire) (3), che mira a promuovere l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella società.

6) E' opportuno definire i costi unitari e stabilire gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi per i programmi o le priorità che sostengono ALMA. Dovrebbe essere possibile utilizzare tali costi unitari e importi dei finanziamenti non collegati ai costi per le operazioni a favore dell'inserimento dei giovani svantaggiati nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella società.

7) Tali operazioni dovrebbero comprendere una fase di preparazione su misura nello Stato membro d'origine del partecipante, un soggiorno accompagnato all'estero con un tirocinio presso un'impresa o un'istituzione in un altro Stato membro e un'assistenza continua al ritorno.

8) Esistono notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi di questa tipologia di operazione. In linea con il principio della sana gestione finanziaria, gli importi stabiliti dalla Commissione dovrebbero riflettere le specificità di ogni Stato membro.

9) Inoltre, al fine di incentivare gli Stati membri a sostenere le azioni a favore di tali giovani svantaggiati in qualsiasi altro Stato membro, compresi quelli in cui il costo della vita è più elevato, è opportuno definire un importo integrativo da versare ai programmi per la durata del soggiorno in un altro Stato membro, che rifletta il livello più elevato di costi sostenuti in alcuni Stati membri.

10) E' altresì opportuno stabilire un'integrazione supplementare per incoraggiare gli Stati membri a prevedere indennità per i partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire un tenore di vita dignitoso ai giovani svantaggiati in tali Stati membri. Ciò potrebbe verificarsi qualora il partecipante non abbia diritto alle prestazioni di sicurezza sociale nel proprio Stato membro d'origine. Dovrebbe essere l'autorità di gestione a valutare tale necessità e a decidere in merito all'opportunità di concedere tale indennità ai partecipanti.

11) E' inoltre giustificato definire un importo integrativo da utilizzare qualora la partecipazione abbia un esito positivo. Tale importo sarebbe versato agli Stati membri per compensarne gli sforzi supplementari compiuti.

12) Al fine di garantire che i costi unitari rimangano un indicatore appropriato dei costi effettivamente sostenuti e che gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi restino adeguati agli investimenti effettuati per tutto il periodo di programmazione, occorre prevedere un opportuno metodo di adeguamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 231 del 30.6.2021.

(2)

Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 dell'8.3.2021).

(3)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=it

Art. 1

Le condizioni per il rimborso del contributo dell'Unione alle operazioni del FSE+ sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi, compresi le tipologie di operazioni coperte e i risultati da conseguire o le condizioni da soddisfare, l'importo di tale rimborso e il metodo di adeguamento di tale importo sono stabiliti nell'allegato.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Condizioni per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi in conformità dell'articolo 94, paragrafo 4, e dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi per le operazioni sostenute nell'ambito dell'iniziativa «ALMA»

1. Tipologie di operazioni coperte dal rimborso sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi

Operazioni sostenute dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) che promuovono l'attuazione dell'iniziativa di inclusione attiva ALMA [1] (Aim-Learn-Master-Achieve - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire) con l'obiettivo di consentire ai giovani svantaggiati di età compresa tra i 18 e i 29 anni di trovare un lavoro, un apprendistato o di riprendere l'istruzione e quindi di reinserirsi nella società (di seguito «operazioni ALMA»). In casi debitamente giustificati, l'autorità di gestione può decidere di ampliare l'età del gruppo destinatario per includere i giovani svantaggiati di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

Le operazioni ALMA consistono di tre fasi:

1. Preparazione: i partecipanti riceveranno una formazione intensiva su misura e un orientamento nel proprio Stato membro d'origine, per prepararli a un soggiorno all'estero.

2. Mobilità: i partecipanti trascorreranno da due a sei mesi in un altro Stato membro, inseriti nell'ambiente di lavoro di un'impresa o di un'istituzione. Questa fase deve costituire almeno il 30 % della durata totale prevista dell'operazione.

3. Tappe successive: al loro ritorno, grazie a un'assistenza continua i partecipanti saranno guidati a utilizzare nel loro Stato membro d'origine le competenze recentemente acquisite per ottenere un impiego o intraprendere ulteriori percorsi d'istruzione.

Gli importi e le condizioni definiti non si applicano ai programmi che hanno stabilito, per questa tipologia di operazioni, le proprie specifiche opzioni semplificate in materia di costi o finanziamenti non collegati ai costi in conformità, rispettivamente, dell'articolo 94, paragrafo 2, o dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Definizione dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi

La definizione dell'indicatore che attiva il pagamento, l'unità di misura e l'importo dei costi unitari figurano nell'appendice 1. Gli importi giornalieri sono conteggiati per giorno di calendario e si applicano anche ai partecipanti che abbandonano prematuramente l'operazione.

Le condizioni da soddisfare, i risultati da conseguire, la relativa unità di misura e l'importo dei finanziamenti non collegati ai costi figurano nell'appendice 2.

3. Adeguamento

Gli importi sono stabiliti per le parti di un'operazione che sono effettuate nel corso del 2022. Sono adeguati in base ai livelli dei prezzi e all'inflazione, utilizzando gli indici Eurostat specifici dello Stato membro per l'inflazione annuale tratti dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) [2] per gli anni successivi. Gli importi sono aggiornati una volta all'anno e il nuovo importo si applica alle parti di un'operazione attuate nel nuovo anno civile.

______________

[1] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=it

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/overview

APPENDICE 1

Rimborso sulla base dei costi unitari

1) Definizione dell'indicatore che attiva il pagamento

Giovani svantaggiati di età compresa tra i 15 e i 29 anni che partecipano a un'operazione ALMA.

2) Unità di misura

Numero di giorni di partecipazione a qualsiasi fase dell'operazione (fase preparatoria, mobilità e tappe successive) a persona.

3) Importi

I costi unitari giornalieri per partecipante si applicano in egual misura a tutte e tre le fasi dell'operazione. Gli importi sono indicati nella tabella seguente con riferimento allo Stato membro in cui il beneficiario attua l'operazione.

Tabella 1

Costi unitari di base per giorno (in EUR)

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL
80,53 77,45 31,92 59,24 46,37 77,61 86,91 50,34 50,80
ES FI FR HR HU IE IT LT LU
109,20 78,19 73,00 41,09 41,80 90,51 66,31 49,78 121,23
LV MT NL PL PT RO SE SI SK
44,75 56,87 80,34 37,41 54,10 38,65 79,64 69,44 47,98

.

APPENDICE 2

Rimborso sulla base degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi

1) Integrazione per i partecipanti che si recano in uno Stato membro con un costo della vita più elevato

Un importo integrativo giornaliero è applicato, per la fase di mobilità, ai partecipanti a un'operazione ALMA che trascorrono il loro soggiorno di lavoro all'estero in uno Stato membro con un costo della vita più elevato rispetto allo Stato membro in cui si svolgono le altre fasi dell'operazione. Tale integrazione si applica ai partecipanti che passano, rispettivamente, dagli Stati membri dei gruppi 2 e 3 agli Stati membri dei gruppi 1 e 2, secondo le tabelle da 2 a 4 riportate di seguito.

Tabella 2

Classificazione degli Stati membri in gruppi

Stato membro Gruppo 1 DK FI IE LU SE             
Gruppo 2 AT BE CY DE EL ES FR IT MT NL PT
Gruppo 3 BG CZ EE HR HU LT LV SI SK PL RO

.

Tabella 3

Importo integrativo giornaliero per la fase di mobilità delle operazioni che si svolgono in BG, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, PL, RO, SI e SK (in EUR)

Stato membro in cui si svolgono le operazioni ALMA BG CZ EE HR HU LT LV PL RO SI SK
Fase di mobilità che si svolge in uno Stato membro del gruppo 2 5,00 7,27 7,89 6,44 6,55 7,80 7,01 5,86 6,06 10,88 7,52
Fase di mobilità che si svolge in uno Stato membro del gruppo 1 11,86 17,23 18,71 15,27 15,54 18,50 16,63 13,90 14,36 25,81 17,83

.

Tabella 4

Importo integrativo giornaliero per la fase di mobilità delle operazioni che si svolgono in AT, BE, CY, DE, EL, ES, FR, IT, MT, NL e PT (in EUR)

Stato membro in cui si svolgono le operazioni ALMA AT BE CY DE EL ES FR IT MT NL PT
Fase di mobilità che si svolge in uno Stato membro del gruppo 1 14,97 14,39 11,01 14,42 9,44 20,29 13,57 12,32 10,57 14,93 10,05

.

2) Integrazione facoltativa per i partecipanti che ricevono un'indennità dal beneficiario

Gli importi indicati nella tabella 5 si applicano ai partecipanti che ricevono dal beneficiario lo stesso importo in forma di indennità giornaliera. Tale integrazione può essere applicata a una, due o a tutte e tre le fasi dell'operazione. Per la fase di mobilità, si applica l'importo dello Stato membro ospitante.

Tabella 5

Integrazione giornaliera per i partecipanti che ricevono un'indennità dal beneficiario (in EUR)

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL
42,29 40,45 6,94 26,65 16,43 38,65 50,49 18,84 13,47
ES FI FR HR HU IE IT LT LU
24,68 40,90 37,09 12,01 9,62 41,96 28,22 12,47 59,76
LV MT NL PL PT RO SE SI SK
13,46 25,24 40,46 11,71 16,48 6,33 40,23 23,12 13,35

.

3) Integrazione per i partecipanti che raggiungono il loro obiettivo

Per tutti i partecipanti che, entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione ALMA, trovano un'occupazione, si iscrivono a un programma di perfezionamento, di istruzione continua o di inserimento nel mercato del lavoro, o riprendono a frequentare tale programma, si applica un importo integrativo giornaliero per il numero di giorni di partecipazione della persona interessata a un'operazione ALMA.

Tabella 6

Integrazione giornaliera per i partecipanti che raggiungono il loro obiettivo, in base allo Stato membro in cui si svolge la fase preparatoria (in EUR):

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL
6,44 6,20 2,55 4,74 3,71 6,21 6,95 4,03 4,06
ES FI FR HR HU IE IT LT LU
8,74 6,25 5,84 3,29 3,34 7,24 5,30 3,98 9,70
LV MT NL PL PT RO SE SI SK
3,58 4,55 6,43 2,99 4,33 3,09 6,37 5,56 3,84

.