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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2176 DELLA COMMISSIONE, 31 ottobre 2022

G.U.U.E. 8 novembre 2022, n. L 286

Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2022) 7986] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 31 ottobre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) C(2022) 7828 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/7828 il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nella provincia di Anversa in Belgio, nei Länder Bassa Sassonia e Renania settentrionale-Vestfalia in Germania, nei dipartimenti Dordogna, Loir-et-Cher, Sarthe, Seine-et-Marne e Vandea in Francia, nella regione Emilia-Romagna in Italia e nelle province della Gheldria e del Limburgo nei Paesi Bassi.

7) Anche la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame nella provincia di Haskovo di tale Stato membro.

8) Le autorità competenti di Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

9) Le autorità competenti della Francia e dell'Italia hanno anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite a causa di alcuni focolai in detti Stati membri.

10) Inoltre il focolaio confermato in Belgio è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con i Paesi Bassi. Di conseguenza le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che dette zone di protezione e di sorveglianza si estendono nel territorio dei Paesi Bassi.

11) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

12) Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Bulgaria né aree elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia e l'Italia.

13) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite da Francia e Italia.

14) E' pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

15) E' inoltre opportuno inserire nel medesimo allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative alla Bulgaria e le ulteriori zone soggette a restrizioni relative a Francia e Italia.

16) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi e delle ulteriori zone soggette a restrizioni debitamente istituite da Francia e Italia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili.

17) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

18) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2098 della Commissione, del 25 ottobre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 281 del 31.10.2022).

Art. 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2022

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione