
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2114 DELLA COMMISSIONE, 13 luglio 2022
G.U.U.E. 8 novembre 2022, n. L 287
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d'ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 novembre 2022
Applicabile dal: 28 novembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 8, quarto comma,
considerando quanto segue:
1) Al fine di garantire che i fornitori di servizi di crowdfunding effettuino in modo armonizzato il test d'ingresso di verifica delle conoscenze per i potenziali investitori non sofisticati di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503, è necessario stabilire norme comuni allo scopo di valutare se i servizi di crowdfunding offerti, e quali di essi, siano appropriati per i potenziali investitori non sofisticati.
2) Per garantire che i fornitori di servizi di crowdfunding accertino che i potenziali investitori non sofisticati comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero adottare misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte dai potenziali investitori non sofisticati siano affidabili e riflettano in modo accurato le loro conoscenze, competenze ed esperienza, nonché la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento e la loro comprensione di base dei rischi collegati.
3) Gli investitori dovrebbero essere informati in modo chiaro e uniforme circa i rischi cui sarebbero esposti nel caso decidessero di investire in servizi di crowdfunding. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero pertanto emanare, nei confronti dei potenziali investitori non sofisticati che non hanno superato il test d'ingresso di verifica delle conoscenze, una segnalazione di rischio armonizzata, rispettando prescrizioni specifiche sulle modalità di comunicazione della segnalazione a tali investitori.
4) Al fine di promuovere la tutela degli investitori e di garantire che la simulazione della capacità di sostenere perdite sia condotta in modo adeguato dai potenziali investitori non sofisticati, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero mettere a disposizione sul proprio sito web uno strumento di calcolo online, volto ad aiutare i potenziali investitori non sofisticati a simulare la propria capacità di sostenere perdite. Tuttavia, in considerazione della natura sensibile delle informazioni che devono essere fornite dai potenziali investitori non sofisticati su tale strumento di calcolo online, esso dovrebbe essere configurato in modo tale da impedire ai fornitori di servizi di crowdfunding di accedere alle informazioni inserite dai potenziali investitori non sofisticati o di registrarle.
5) Al fine di garantire che le informazioni immesse nel sistema di calcolo online dai potenziali investitori non sofisticati non possano essere raccolte senza il loro espresso consenso, tale strumento dovrebbe essere configurato in modo tale da impedire ai fornitori di servizi di crowdfunding di alterare o influenzare il risultato della simulazione effettuata dai potenziali investitori non sofisticati. Inoltre, al fine di tutelare i potenziali investitori non sofisticati e in particolare per consentire loro di verificare che le informazioni inserite siano corrette e accurate, il risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite non dovrebbe essere comunicato direttamente ai fornitori di servizi di crowdfunding, ma dovrebbe essere condiviso esclusivamente in modo volontario dal potenziale investitore non sofisticato, qualora questi ritenga che il risultato della simulazione rispecchi adeguatamente la propria capacità di sostenere perdite.
6) Per garantire flessibilità nella modalità di esecuzione della simulazione della capacità di sostenere perdite, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere in grado di offrire ai potenziali investitori non sofisticati la possibilità di simulare la propria capacità di sostenere perdite mediante un metodo diverso, senza l'ausilio dello strumento di calcolo online, purché tale possibilità sia offerta in aggiunta alla messa a disposizione dello strumento di calcolo online sul sito web dei fornitori di servizi di crowdfunding.
7) Al fine di garantire un approccio armonizzato nella simulazione della capacità dei potenziali investitori non sofisticati di sostenere perdite, è opportuno stabilire norme riguardanti le modalità di calcolo del patrimonio netto dei potenziali investitori non sofisticati, sulla base del loro reddito annuo, del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui.
8) Tenuto conto del rischio che si seguano approcci divergenti e delle possibili conseguenze negative di tali divergenze sulla significatività della simulazione della capacità dei potenziali investitori non sofisticati di sostenere perdite, è opportuno specificare in modo sufficientemente dettagliato come determinare ciascuno degli elementi utilizzati per calcolare il patrimonio netto e stabilire una data comune per la valutazione dei vari elementi.
9) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione ed elaborato in stretta cooperazione con l'Autorità bancaria europea.
10) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
11) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso un parere il 1° giugno 2022,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.10.2020.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Valutazione dell'appropriatezza dei servizi di crowdfunding
1. Nel valutare, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, se i servizi di crowdfunding da loro offerti, e quali di essi, siano appropriati per i potenziali investitori non sofisticati, i fornitori di servizi di crowdfunding considerano quanto segue:
a) se il potenziale investitore non sofisticato ha l'esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi legati all'investimento in generale;
b) se il potenziale investitore non sofisticato ha l'esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi associati alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding valutano la comprensione da parte del potenziale investitore non sofisticato di ciò che costituisce un servizio di crowdfunding e dei rischi che esso implica.
Informazioni da richiedere ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503
1. Le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding devono chiedere ai potenziali investitori non sofisticati circa la loro esperienza e comprensione di base dei rischi legati all'investimento comprendono, in misura adeguata alla natura, alla portata e alla complessità del servizio di crowdfunding offerto e alla tipologia di investimento previsto, i seguenti elementi:
a) le tipologie di servizi di investimento e gli investimenti finanziari con cui il potenziale investitore non sofisticato ha familiarità;
b) la natura, il volume e la frequenza delle precedenti operazioni inerenti valori mobiliari, strumenti ammessi ai fini di crowdfunding o prestiti, effettuate dal potenziale investitore non sofisticato, anche nella fase iniziale o di espansione di un'impresa e il periodo in cui tali operazioni sono state effettuate;
c) il livello di istruzione e la professione o la precedente professione pertinente del potenziale investitore non sofisticato, compresa qualsiasi esperienza o competenza professionale acquisita in relazione a investimenti di crowdfunding.
2. Le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti a chiedere ai potenziali investitori non sofisticati in merito agli obiettivi di investimento, ove pertinente in relazione alla tipologia del servizio di crowdfunding offerto, includono:
a) informazioni sul periodo di detenzione degli investimenti previsto da parte dei potenziali investitori non sofisticati;
b) il profilo di rischio dei potenziali investitori non sofisticati e le loro preferenze in merito alla sostenibilità degli investimenti;
c) gli obiettivi di investimento dei potenziali investitori non sofisticati.
3. Nel valutare la situazione finanziaria dei potenziali investitori non sofisticati, i fornitori di servizi di crowdfunding prendono in considerazione i risultati della simulazione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503.
Affidabilità delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503
1. I fornitori di servizi di crowdfunding adottano misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte dai potenziali investitori non sofisticati a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 siano affidabili e rispecchino in modo accurato le conoscenze, le competenze, l'esperienza, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento dei potenziali investitori non sofisticati, nonché la loro comprensione di base dei rischi collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano le misure seguenti:
a) informano i potenziali investitori non sofisticati dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;
b) garantiscono che i mezzi utilizzati per raccogliere le informazioni sono idonei agli scopi dei potenziali investitori non sofisticati in questione e opportunamente progettati per essere da questi utilizzati;
c) assicurano che le domande utilizzate possono essere ragionevolmente comprese dai potenziali investitori non sofisticati e sono sufficientemente precise da consentire di raccogliere informazioni che rispecchino in modo adeguato e accurato la situazione dei potenziali investitori non sofisticati.
Segnalazione di rischio a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503
1. Quando emana la segnalazione di rischio di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding non incoraggia i potenziali investitori non sofisticati a procedere con l'investimento.
2. La segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 contiene la dicitura seguente:
«Un investimento in un progetto di crowdfunding comporta il rischio di perdita della totalità del denaro investito».
3. La segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 è mostrata ai potenziali investitori non sofisticati in modo facilmente leggibile e ben visibile sul sito web dei fornitori di servizi di crowdfunding.
4. La finestra di visualizzazione della segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 è posta in evidenza e resta visibile sul sito dei fornitori di servizi di crowdfunding fino a quando i potenziali investitori non sofisticati non hanno confermato di avere ricevuto e compreso la segnalazione.
Simulazione della capacità di sostenere perdite mediante l'utilizzo di uno strumento di calcolo online
1. I fornitori di servizi di crowdfunding mettono a disposizione sul loro sito web uno strumento di calcolo online che consente ai potenziali investitori non sofisticati di simulare la propria capacità di sostenere perdite.
2. Lo strumento di calcolo online di cui al paragrafo 1 calcola la capacità di sostenere perdite dei potenziali investitori non sofisticati sulla base delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503, comunicate dall'investitore non sofisticato.
3. Lo strumento online di cui al paragrafo 1 è di facile utilizzo e non richiede ai potenziali investitori non sofisticati di eseguire altre operazioni a parte fornire le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503.
4. Lo strumento online di cui al paragrafo 1 mostra il risultato della simulazione in modo chiaro e comprensibile per i potenziali investitori non sofisticati.
5. Lo strumento online di cui al paragrafo 1 è configurato in modo tale da non consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di accedere alle informazioni inserite dai potenziali investitori a norma del paragrafo 3 o di registrarle, oppure di modificare o influenzare il risultato della simulazione di cui al paragrafo 4. Lo strumento online può tuttavia contenere una funzione che consente ai potenziali investitori non sofisticati di trasmettere il risultato della simulazione al fornitore di servizi di crowdfunding.
Simulazione della capacità di sostenere perdite in aggiunta allo strumento di calcolo online
Oltre allo strumento online di cui all'articolo 5, paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding possono offrire ai potenziali investitori non sofisticati la possibilità di simulare la loro capacità di sostenere perdite mediante un metodo diverso, purché il fornitore di servizi di crowdfunding fornisca ai potenziali investitori non sofisticati le informazioni adeguate circa il metodo utilizzato per simulare la capacità di sostenere perdite.
Calcolo del patrimonio netto di un potenziale investitore non sofisticato
Ai fini della simulazione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il patrimonio netto dei potenziali investitori non sofisticati è calcolato in base alla formula seguente:
patrimonio netto = (reddito annuo netto) + (totale delle attività liquide) - (impegni finanziari annui).
Reddito annuo netto
1. Il reddito annuo netto di cui alla formula stabilita nell'articolo 7 è calcolato come il reddito annuo totale percepito da un investitore non sofisticato al netto dei costi e degli oneri connessi, nonché dei contributi sociali e delle imposte.
2. Ai fini del paragrafo 1, il reddito annuo totale è la somma di: redditi da lavoro, interessi su depositi bancari o su altri strumenti di debito, pagamenti di dividendi o redditi da beni immobili, dove:
a) i «redditi da lavoro» comprendono salari, indennità di disoccupazione e pagamenti della pensione percepiti dall'investitore non sofisticato, con esclusione dei pagamenti eccezionali;
b) gli «interessi su depositi bancari o su altri strumenti di debito» comprendono pagamenti su depositi bancari o su altri strumenti di debito percepiti dall'investitore non sofisticato durante l'anno civile precedente, con esclusione dei pagamenti eccezionali;
c) i «pagamenti di dividendi» includono i pagamenti ricevuti dal potenziale investitore non sofisticato in virtù della detenzione di azioni o quote di un organismo di investimento collettivo o di altri strumenti di capitale, con esclusione di eventuali plusvalenze realizzate mediante la vendita totale o parziale di tale partecipazione;
d) il «reddito da beni immobili» comprende qualsiasi pagamento ricevuto in relazione alla locazione di beni immobili, ad esclusione di eventuali plusvalenze realizzate mediante la vendita totale o parziale di tali beni immobili.
Totale delle attività liquide
1. Le attività liquide totali di cui alla formula definita nell'articolo 7 sono calcolate come la somma del denaro contante totale detenuto da un investitore non sofisticato sui conti di deposito e sui conti correnti, nonché il valore delle attività che possono essere facilmente e velocemente convertite in denaro contante, che comprendono:
a) prodotti di risparmio che possono essere convertiti in denaro contante entro un massimo di 30 giorni di calendario;
b) strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
c) azioni e quote di organismi di investimento collettivo con possibilità di esercitare il diritto di rimborso almeno su base settimanale.
2. Le attività seguenti non sono considerate attività liquide:
a) beni immobili;
b) importi versati in favore di uno schema pensionistico aziendale o professionale;
c) azioni di società che non sono liberamente rimborsabili o trasferibili, inclusi investimenti di crowdfunding precedenti.
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).
Impegni finanziari annui
Gli impegni finanziari annui di cui alla formula contenuta nell'articolo 7 comprendono tutte le spese per le quali l'investitore non sofisticato ha assunto un impegno rispetto a un determinato anno civile, e comprendono:
a) pagamenti degli alimenti e del sostegno ai figli;
b) pagamenti di affitti e mutui;
c) rimborsi di prestiti;
d) pagamenti di premi assicurativi;
e) pagamenti per i servizi di pubblica utilità, compresi i pagamenti effettuati per coprire le spese di elettricità, riscaldamento e acqua;
f) pagamenti per abbonamenti a servizi;
g) imposte sul reddito e sulla proprietà.
Data di valutazione del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui
1. Il totale delle attività liquide di cui all'articolo 9 e gli impegni finanziari annui di cui all'articolo 10 sono valutati al 31 dicembre dell'anno civile precedente quello in cui è effettuata la simulazione.
2. Tuttavia, qualora una valutazione a tale data non rispecchi in modo accurato la situazione attuale del patrimonio netto del potenziale investitore, la valutazione è effettuata in una data più recente tale da consentire una valutazione più accurata.
3. Ai fini del paragrafo 2, una data più recente può essere qualsiasi data compresa tra il 31 dicembre dell'anno civile che precede quello in cui è effettuata la simulazione e la data di effettuazione della simulazione ed è la stessa per la valutazione sia del totale delle attività liquide che degli impegni finanziari annui. Nel determinare tale data, i potenziali investitori non sofisticati valutano se la sua assunzione come data di riferimento consenta una valutazione accurata del reddito annuo netto, del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui di cui alla formula definita nell'articolo 7.
4. Il reddito netto annuo di cui all'articolo 8 è il reddito dell'anno civile precedente l'anno in cui è effettuata la simulazione. Tuttavia, se la valutazione del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui è effettuata sulla base di una data più recente a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il reddito annuo netto è il reddito percepito durante i 12 mesi precedenti tale data più recente.
Trasmissione del risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite
I fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori non sofisticati di fornire loro il risultato della simulazione effettuata in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN