
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2119 DELLA COMMISSIONE, 13 luglio 2022
G.U.U.E. 8 novembre 2022, n. L 287
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 novembre 2022
Applicabile dal: 28 novembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1129 e della direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 16, quarto comma,
considerando quanto segue:
1) Per garantire la comparabilità tra le schede contenenti le informazioni chiave sull'investimento di diverse offerte di crowdfunding e facilitarne la redazione da parte dei titolari di progetti, è opportuno stabilire un modello comune per la presentazione delle informazioni in questione. Tale modello dovrebbe assicurare che i titolari di progetti di seguano un modello di presentazione simile nella forma e nella sostanza, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria per tenere conto delle specificità di ciascuna offerta di crowdfunding alla luce della relativa natura, portata e complessità.
2) Per garantire l'interoperabilità dei dati e consentire riferimenti incrociati tra le informazioni presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e altre informazioni, in particolare le informazioni comunicate a norma del regolamento di esecuzione 2022/2120 (2) della Commissione, è opportuno che in ciascuna scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento figuri un identificativo unico dell'offerta di crowdfunding cui la scheda si riferisce.
3) Per dare ai titolari di progetti la possibilità di fornire ai potenziali investitori ulteriori informazioni pertinenti, dovrebbe essere possibile inserire collegamenti ipertestuali che dovrebbero seguire un modello comune. Tali collegamenti ipertestuali non dovrebbero tuttavia compromettere la completezza della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento come documento a sé stante. L'uso di collegamenti ipertestuali non dovrebbe pertanto esonerare i titolari di progetti dall'obbligo di riportare in modo chiaro e completo le informazioni pertinenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.
4) Per consentire ai potenziali investitori di prendere decisioni di investimento informate, è opportuno che la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento presenti una descrizione specifica e non generica di tutti i rischi pertinenti connessi al progetto di crowdfunding, all'offerta di crowdfunding e al titolare del progetto.
5) Per garantire la comparabilità e la chiarezza delle informazioni finanziarie presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e migliorare in tal modo la trasparenza per i potenziali investitori, è opportuno che i bilanci e le informazioni siano presentati conformemente alle norme e ai principi generalmente riconosciuti.
6) Per garantire informazioni trasparenti sulle commissioni, gli oneri e gli altri costi per le operazioni sostenuti dall'investitore per tutta la durata del progetto di crowdfunding, è opportuno che la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento presenti una ripartizione dei costi diretti e indiretti che specifichi i costi di ingresso, i costi di uscita, i costi sostenuti durante il progetto e i costi accessori.
7) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
8) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
9) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha espresso un parere il 1° giugno 2022,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.10.2020.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento
1. Nel riportare le informazioni nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano il modello di cui all'allegato del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione non appena il fornitore di servizi di crowdfunding pubblica l'offerta di crowdfunding pertinente.
Formato e requisiti linguistici del modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento
1. Le informazioni di cui all'articolo 1 sono presentate in modo da agevolarne la lettura e sono formulate in uno stile tale da facilitarne la comprensione, anche da parte di potenziali investitori non sofisticati, e tenendo conto delle eventuali difficoltà di comprensione derivanti dalla natura, dalla portata e dalla complessità dell'offerta di crowdfunding.
2. Il linguaggio utilizzato nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è chiaro e conciso e si evitano termini tecnici quando si possono usare termini di uso comune.
Identificativo dell'offerta di crowdfunding
1. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento comprende un identificativo unico, permanente e standardizzato dell'offerta di crowdfunding pertinente.
2. L'identificativo di cui al paragrafo 1 è il risultato della concatenazione degli elementi seguenti nel seguente ordine:
a) il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442 del fornitore di servizi di crowdfunding;
b) un codice composto da otto caratteri numerici, generato internamente dal fornitore di servizi di crowdfunding e unico per ciascuna offerta di crowdfunding pubblicata dal fornitore di servizi di crowdfunding.
3. L'identificativo composto conformemente al paragrafo 2 non varia in seguito alla modifica della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento apportata per uno dei motivi seguenti:
a) traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in diverse lingue a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 13, del regolamento (UE) 2020/1503;
b) aggiornamenti della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a norma dell'articolo 23, paragrafi 8 e 12, del regolamento (UE) 2020/1503;
c) altra modifica non sostanziale delle informazioni presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.
Scelta dei termini nel modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento
Se il modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui all'allegato consente di scegliere termini o espressioni, la scelta è operata con le modalità seguenti:
a) l'espressione «obiettivo in materia di capitale» o «raccolta di capitale» è utilizzata per le offerte di crowdfunding relative a valori mobiliari rappresentativi di capitale o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
b) l'espressione «obiettivo in materia di fondi» o «assunzione di prestiti» è utilizzata per le offerte di crowdfunding relative a prestiti, valori mobiliari diversi dagli strumenti di capitale o strumenti ibridi;
c) i termini «valori mobiliari» o «strumenti ammessi a fini di crowdfunding» sono utilizzati in funzione del tipo di strumenti offerti.
Uso di collegamenti ipertestuali nel modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento
1. Nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento possono figurare collegamenti ipertestuali secondo il modello di cui all'allegato.
2. I collegamenti ipertestuali sono complementari alle informazioni fornite e non le sostituiscono, salvo disposizioni contrarie del modello.
3. I collegamenti ipertestuali sono coerenti con le informazioni fornite altrove nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e le risorse esterne cui essi fanno riferimento sono accessibili gratuitamente e facilmente.
Tipi di rischi principali associati a un'offerta di crowdfunding
1. I tipi di rischi principali associati a un'offerta di crowdfunding sono comunicati nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento relativa a tale offerta conformemente alle istruzioni di cui alla parte C dell'allegato. Se del caso, sono comunicati anche altri rischi.
2. La descrizione dei rischi associati a un'offerta di crowdfunding è pertinente per tale offerta specifica ed è preparata esclusivamente a beneficio dei potenziali investitori e non contiene dichiarazioni generali sui rischi di investimento né limita la responsabilità del titolare del progetto o di qualsiasi persona che agisca per suo conto.
Indici finanziari, bilanci e informazioni nel modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento
Il bilancio e le informazioni di cui al modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui all'allegato sono presentati in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o dei principi contabili generalmente accettati (GAAP) locali, a seconda dei casi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN