
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2121 DELLA COMMISSIONE, 13 luglio 2022
G.U.U.E. 8 novembre 2022, n. L 287
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 novembre 2022
Applicabile dal: 28 novembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) Per garantire che le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni in modo efficiente e tempestivo ai fini del regolamento (UE) 2020/1503, è opportuno stabilire formulari, modelli e procedure standard che le autorità competenti e l'ESMA devono utilizzare per tale cooperazione e tale scambio di informazioni, in particolare per la presentazione delle pertinenti richieste, l'avviso di ricevimento di tali richieste e le risposte alle stesse, nonché per la trasmissione spontanea di informazioni.
2) Al fine di agevolare la comunicazione, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero designare un punto di contatto incaricato di gestire la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.
3) Per garantire che le autorità competenti trattino le richieste di cooperazione o di informazioni in modo efficiente e rapido, è opportuno che ciascuna richiesta indichi chiaramente i motivi della richiesta stessa. Le procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni dovrebbero agevolare l'interazione tra le autorità competenti e l'ESMA durante l'intero processo.
4) Poiché le autorità competenti possono chiedere all'ESMA di coordinare un'ispezione in loco o un'indagine con effetti transfrontalieri, è opportuno stabilire un formulario standard che le autorità competenti devono utilizzare quando presentano simili richieste.
5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
6) Le prescrizioni del presente regolamento riguardano le autorità competenti e l'ESMA, e non i partecipanti al mercato. L'ESMA ha pertanto ritenuto decisamente sproporzionato, rispetto alla portata e all'impatto del progetto di norme di attuazione del presente regolamento, procedere a consultazioni pubbliche su tali norme e/o analizzare i potenziali costi e benefici.
7) L'ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
8) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1° giugno 2022,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.10.2020.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Punti di contatto
1. Le autorità competenti e l'ESMA designano ciascuna un punto di contatto ai fini della comunicazione delle richieste di cooperazione e di scambio di informazioni presentate a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503.
2. Le autorità competenti comunicano all'ESMA i recapiti del punto di contatto di cui al paragrafo 1 e la informano di eventuali modifiche di tali recapiti.
3. L'ESMA tiene e aggiorna un elenco di tutti i punti di contatto designati in conformità del paragrafo 1.
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. Quando l'ESMA o un'autorità competente presenta una richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503, l'autorità competente richiedente e l'ESMA utilizzano il formulario standard di cui all'allegato I del presente regolamento. La parte richiedente rivolge la richiesta al punto di contatto dell'autorità competente interpellata o all'ESMA, a seconda dei casi.
2. Quando presenta una richiesta di informazioni, l'autorità competente richiedente o l'ESMA specifica i dettagli delle informazioni pertinenti richieste e individua, se del caso, le questioni relative alla riservatezza delle informazioni richieste.
3. In caso di urgenza, l'autorità competente richiedente o l'ESMA può presentare la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità competente interpellata o l'ESMA convenga altrimenti.
Avviso di ricevimento delle richieste
1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta presentata a norma dell'articolo 2, l'autorità competente interpellata o l'ESMA, a seconda dei casi, invia un avviso di ricevimento all'autorità competente richiedente o all'ESMA, a seconda dei casi, utilizzando il formulario di cui all'allegato II e, se possibile, indica una data prevista per la risposta.
2. Qualora nutra dubbi in merito al contenuto della cooperazione o delle informazioni richieste a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, ai fini del regolamento (UE) n. 1095/2010 e in conformità dello stesso, un'autorità competente interpellata o l'ESMA, a seconda dei casi, chiede ulteriori chiarimenti il prima possibile utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, orale o scritto. L'autorità cui è rivolta tale richiesta fornisce una risposta tempestiva.
Risposta alle richieste
1. Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell'articolo 2, l'autorità competente interpellata o l'ESMA, a seconda dei casi:
a) utilizza il formulario standard di cui all'allegato III;
b) prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;
c) agisce senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità della richiesta e dell'eventuale necessità di coinvolgere terzi.
2. In caso di urgenza, l'autorità competente interpellata o l'ESMA, a seconda dei casi, può rispondere a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la risposta sia successivamente fornita per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all'allegato III, a meno che l'autorità competente richiedente o l'ESMA, a seconda dei casi, convenga altrimenti.
Mezzi di comunicazione
1. Fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, i formulari standard sono trasmessi per iscritto.
2. Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità competente richiedente o dell'ESMA, a seconda dei casi.
3. I mezzi di comunicazione assicurano che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni oggetto dello scambio siano mantenute durante la trasmissione.
Procedure per il trattamento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. L'autorità interpellata informa l'autorità competente richiedente o l'ESMA, a seconda dei casi, qualora venga a conoscenza di circostanze che possono comportare un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data prevista per la risposta specificata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.
2. Qualora l'autorità competente richiedente o l'ESMA, a seconda dei casi, consideri la richiesta urgente, l'autorità competente interpellata o l'ESMA, a seconda dei casi, concorda la frequenza con cui si impegna ad aggiornare la parte richiedente in merito ai progressi compiuti nel trattamento della richiesta e alla data prevista per la risposta.
3. Le autorità competenti e l'ESMA collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nel trattamento di una richiesta.
4. Se del caso, le autorità competenti e l'ESMA si forniscono reciprocamente un riscontro sull'utilità dell'assistenza ricevuta, sull'esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l'assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel prestare l'assistenza.
Richiesta all'ESMA di coordinare un'ispezione in loco o un'indagine con effetti transfrontalieri
1. Quando chiedono all'ESMA di coordinare un'ispezione in loco o un'indagine con effetti transfrontalieri in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il formulario standard di cui all'allegato IV del presente regolamento.
2. Le autorità competenti forniscono senza indugio all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.
3. Laddove è chiesto all'ESMA, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, di coordinare un'ispezione in loco o un'indagine con effetti transfrontalieri, l'ESMA può istituire un gruppo temporaneo ad hoc per includere le autorità competenti degli Stati membri interessati da tale ispezione o indagine.
Trasmissione spontanea di informazioni
1. Un'autorità competente o l'ESMA, qualora disponga di informazioni che ritiene possano essere utili rispettivamente all'ESMA o a un'autorità competente nell'espletamento dei loro compiti a norma del regolamento (UE) 2020/1503, trasmette tali informazioni utilizzando il formulario standard di cui all'allegato III del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l'autorità competente che invia le informazioni o l'ESMA può inizialmente comunicarle oralmente. In tal caso, la successiva trasmissione delle informazioni è effettuata utilizzando il formulario standard di cui all'allegato III, a meno che l'autorità competente che riceve le informazioni o l'ESMA convenga altrimenti.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN