
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2122 DELLA COMMISSIONE, 13 luglio 2022
G.U.U.E. 8 novembre 2022, n. L 287
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 novembre 2022
Applicabile dal: 28 novembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 9, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) Per agevolare la comunicazione e la cooperazione tra le autorità competenti ai fini del regolamento (UE) 2020/1503, ciascuna autorità competente dovrebbe designare un punto di contatto e comunicarlo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
2) Per motivi di trasparenza e per garantire una buona cooperazione tra le diverse autorità competenti, è importante stabilire che le autorità competenti che si rifiutano di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell'ambito di un'indagine di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 notifichino tale rifiuto all'autorità competente richiedente e informino tale autorità competente dei motivi del rifiuto.
3) Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di cooperare in modo efficiente nello svolgimento di attività di vigilanza, indagine e contrasto delle violazioni ai fini del regolamento (UE) 2020/1503. A tal fine è necessario stabilire procedure comuni e uniformi nel caso in cui la cooperazione richiesta comporti l'acquisizione di dichiarazioni. Tali procedure dovrebbero stabilire gli elementi che le autorità competenti devono prendere in considerazione, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile, quando cooperano nell'acquisizione di una dichiarazione da qualsiasi persona. Tali elementi dovrebbero includere i diritti della persona da cui acquisire la dichiarazione e le disposizioni che consentono al personale delle autorità competenti di cooperare in modo efficiente. In particolare, le autorità competenti dovrebbero garantire la tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché del diritto alla presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4) E' importante garantire che le autorità competenti si impegnino in modo efficiente nel trattamento delle richieste di cooperazione nell'ambito di un'indagine o un'ispezione in loco, anche per quanto riguarda l'opportunità di condurre un'indagine o un'ispezione in loco congiunta. E' pertanto necessario stabilire procedure comuni e uniformi per agevolare la comunicazione, le consultazioni e le interazioni tra l'autorità competente richiedente e l'autorità competente interpellata, nonché per garantire l'effettiva tutela dei diritti delle persone oggetto dell'indagine o dell'ispezione in loco.
5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
6) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto alla portata e all'impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che esse riguardano principalmente le autorità competenti.
7) L'ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
8) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1° giugno 2022,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.10.2020.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Punti di contatto
1. Le autorità competenti designano punti di contatto ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503.
2. Le autorità competenti comunicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i recapiti dei punti di contatto e la informano di eventuali modifiche di tali recapiti.
3. L'ESMA tiene un elenco aggiornato di tutti i punti di contatto designati conformemente al paragrafo 1, che aggiorna secondo le necessità, ad uso delle autorità competenti.
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. Le autorità competenti presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, utilizzando il formulario di cui all'allegato I.
2. Quando presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, le autorità competenti richiedenti:
a) specificano le informazioni che vogliono ottenere dall'autorità competente interpellata;
b) specificano, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni richieste.
3. In caso di urgenza, le autorità competenti richiedenti possono presentare la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all'allegato I, a meno che l'autorità competente interpellata convenga altrimenti.
Avviso di ricevimento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta presentata a norma dell'articolo 2, l'autorità competente interpellata invia un avviso di ricevimento all'autorità competente richiedente utilizzando il formulario di cui all'allegato II e, se possibile, indica una data prevista per la risposta.
2. Qualora nutra dubbi in merito all'esatto contenuto della cooperazione o dello scambio di informazioni richiesti, l'autorità competente interpellata chiede ulteriori chiarimenti il prima possibile utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, orale o scritto.
Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell'articolo 2, l'autorità competente interpellata:
a) risponde per iscritto utilizzando il formulario di cui all'allegato III;
b) prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;
c) agisce senza indebito ritardo e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari siano attuati rapidamente, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di far intervenire terzi o un'altra autorità competente.
2. In caso di urgenza, l'autorità competente interpellata può rispondere a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la risposta sia successivamente fornita per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all'allegato III, a meno che l'autorità competente richiedente convenga altrimenti.
Mezzi di comunicazione
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i formulari da utilizzare a norma del presente regolamento sono trasmessi per iscritto per posta o per via elettronica.
2. Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo in un caso specifico, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità competente richiedente.
3. Le autorità competenti assicurano che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni oggetto dello scambio siano mantenute durante la trasmissione.
Procedure per il trattamento e l'esecuzione di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. L'autorità competente richiedente risponde prontamente a qualsiasi richiesta di chiarimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, da parte dell'autorità competente interpellata.
2. Qualora l'autorità competente interpellata preveda un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data prevista per la risposta indicata nell'avviso di ricevimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ne informa l'autorità competente richiedente.
3. Qualora l'autorità competente richiedente consideri la richiesta urgente, l'autorità competente interpellata e quella richiedente concordano la frequenza con cui l'autorità competente interpellata si impegna ad aggiornare l'autorità competente richiedente sul trattamento della richiesta e sulla data in cui prevede di fornire una risposta.
4. L'autorità competente interpellata e l'autorità competente richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che emergano nell'esecuzione della richiesta.
5. Se del caso, le autorità competenti si forniscono reciprocamente un riscontro sull'utilità dell'assistenza ricevuta, sull'esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l'assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel prestare l'assistenza.
Notifica del rifiuto di dare seguito a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
Se, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, l'autorità competente interpellata si rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, a una richiesta di cui all'articolo 2 del presente regolamento, essa notifica per iscritto all'autorità competente richiedente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il proprio rifiuto di agire, utilizzando il formulario di cui all'allegato IV.
Procedure per una richiesta di cooperazione relativa all'acquisizione di una dichiarazione
1. Quando una richiesta di cooperazione di cui all'articolo 2 prevede l'acquisizione di una dichiarazione da qualsiasi persona, l'autorità competente richiedente e quella interpellata, conformemente al diritto nazionale applicabile, valutano e prendono in considerazione tutti gli elementi seguenti:
a) i diritti della persona da cui acquisire la dichiarazione, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
b) i diritti della persona in relazione alla lingua della dichiarazione e le eventuali modalità di traduzione;
c) il ruolo del personale dell'autorità competente richiedente e di quella interpellata nell'acquisizione della dichiarazione;
d) se la persona da cui acquisire la dichiarazione ha diritto ad essere assistita da un rappresentante legale e, in tal caso, la portata dell'assistenza di quest'ultimo durante l'acquisizione della dichiarazione, anche in relazione a qualsiasi registrazione o relazione riguardante la dichiarazione;
e) se la dichiarazione deve essere resa su base volontaria o obbligatoria;
f) se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui acquisire la dichiarazione è un testimone o è oggetto di indagine amministrativa o giudiziaria;
g) se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento giudiziario;
h) la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se si tratti di un resoconto scritto in extenso o sintetico oppure di registrazione sonora o audiovisiva;
i) le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, anche se ciò avviene dopo che la dichiarazione è acquisita;
j) le procedure di trasmissione della dichiarazione all'autorità competente richiedente, compresi il formato e il periodo richiesti.
2. L'autorità competente interpellata e l'autorità competente richiedente si dotano di disposizioni che consentano al proprio personale di agire in modo efficace e di essere in grado di concordare eventuali informazioni supplementari che potrebbero risultare necessarie, tra cui:
a) la pianificazione delle date;
b) l'elenco delle domande da porre alla persona dalla quale acquisire la dichiarazione e la revisione dello stesso;
c) le modalità di viaggio o di videoconferenza, in particolare garantendo che, ove necessario, le autorità competenti interessate possano riunirsi per discutere della questione prima dell'acquisizione della dichiarazione;
d) il regime di traduzione.
Procedure per una richiesta di cooperazione nell'ambito di un'indagine o di un'ispezione in loco
1. Quando una richiesta di cooperazione di cui all'articolo 2 riguarda lo svolgimento di un'indagine o di un'ispezione in loco, l'autorità competente richiedente e l'autorità competente interpellata si consultano sul modo migliore per dare seguito a tale richiesta, anche sull'utilità di svolgere un'indagine o un'ispezione in loco congiunta.
2. Ai fini della consultazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto di tutti gli elementi seguenti:
a) il contenuto della richiesta, compresa l'opportunità di condurre congiuntamente l'indagine o l'ispezione in loco;
b) se le autorità competenti stanno conducendo separatamente le loro inchieste in relazione a una questione con implicazioni transfrontaliere, e se tale questione non possa essere più opportunamente trattata in modo congiunto;
c) il quadro normativo e regolamentare applicabile nella giurisdizione di ciascuna delle autorità competenti, in modo da garantire che entrambe le autorità competenti siano a conoscenza degli eventuali vincoli e limiti di legge che si applicano alla loro condotta e agli eventuali procedimenti che possono scaturire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem e alla tutela dei diritti delle persone oggetto di indagine o ispezione in loco;
d) la gestione e le istruzioni necessarie all'indagine o all'ispezione in loco;
e) la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l'indagine o l'ispezione in loco;
f) la possibilità di stabilire un piano d'azione comune e il calendario dei lavori;
g) le azioni che le autorità competenti devono intraprendere, congiuntamente o individualmente;
h) la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese.
3. Se effettua essa stessa l'indagine o l'ispezione in loco di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, l'autorità competente interpellata tiene informata l'autorità competente richiedente in merito ai progressi dell'ispezione o dell'indagine e comunica le proprie risultanze in tempo utile.
a) Le autorità competenti che decidono di condurre un'indagine congiunta o un'ispezione in loco congiunta di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503:
b) si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;
c) lavorano a stretto contatto e collaborano l'una con l'altra durante lo svolgimento dell'indagine o dell'ispezione in loco;
d) individuano le specifiche prescrizioni giuridiche che costituiscono l'oggetto dell'indagine o dell'ispezione in loco;
e) si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nei limiti consentiti dalla legge, in particolare coordinandosi in relazione ai procedimenti o alle altre misure di esecuzione relative all'esito dall'indagine o dall'ispezione in loco o, se del caso, alle prospettive di composizione;
f) se del caso, concordano tutti gli elementi seguenti:
g) l'elaborazione di un piano d'azione comune che specifica il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle rispettive priorità di ciascuna autorità competente;
h) l'individuazione e la valutazione degli eventuali limiti o vincoli di legge applicabili e delle eventuali differenze procedurali nei procedimenti di indagine e di esecuzione o in ogni altro procedimento, in particolare i diritti delle persone oggetto di indagine;
i) l'individuazione e la valutazione di specifiche disposizioni di legge in materia di dovere di riservatezza che possano avere un'incidenza sul procedimento d'indagine o sul procedimento di esecuzione, in particolare gli aspetti relativi all'autoincriminazione;
j) la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media; k) l'uso previsto delle informazioni scambiate durante l'indagine congiunta o l'ispezione in loco congiunta.
Scambio spontaneo di informazioni
1. Un'autorità competente, qualora disponga di informazioni che ritiene possano essere utili a un'altra autorità competente nell'espletamento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2020/1503, trasmette tali informazioni per iscritto utilizzando il formulario di cui all'allegato III.
2. In deroga al paragrafo 1, se l'autorità competente che trasmette le informazioni ritiene che queste ultime debbano essere inviate con urgenza, essa può comunicare in prima battuta le informazioni oralmente, purché queste siano successivamente trasmesse entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all'allegato III, a meno che l'autorità competente che le riceve convenga altrimenti.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN