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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2123 DELLA COMMISSIONE, 13 luglio 2022

G.U.U.E. 8 novembre 2022, n. L 287

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all'ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 28 novembre 2022

Applicabile dal: 28 novembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Le divergenze normative tra gli Stati membri relativamente alle prescrizioni nazionali in materia di comunicazioni di marketing possono creare ostacoli per i fornitori di servizi di crowdfunding che operano in tutta l'Unione. Formulari, modelli e procedure standard per le notifiche all'ESMA da parte delle autorità nazionali competenti garantiscono che le pubblicazioni che l'ESMA deve effettuare a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1503 siano chiare e riducano l'incertezza del diritto. Per semplificare il trattamento di tali notifiche e agevolare il rispetto da parte dell'ESMA degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a informare l'ESMA tramite un indirizzo dedicato, entro termini specifici e utilizzando formulari e modelli standard armonizzati.

2) Per agevolare il trattamento delle notifiche da parte dell'ESMA, le autorità competenti dovrebbero utilizzare uno dei due diversi modelli, a seconda che effettuino una notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, o dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503.

3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

4) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

5) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1° giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.10.2020.

(2)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(3)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

Art. 1

Punto di contatto

L'ESMA comunica alle autorità competenti i recapiti, compreso l'indirizzo elettronico, da utilizzare per le notifiche di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/1503.

Art. 2

Termini di notifica

1. Le autorità competenti effettuano la notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 entro due mesi dal 28 novembre 2022.

2. Le autorità competenti effettuano la notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 prima della data di applicazione della modifica oggetto della notifica nello Stato membro interessato.

Art. 3

Modelli e presentazione

1. Quando effettuano una notifica in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. Quando effettuano una notifica in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. Le autorità competenti trasmettono i modelli di cui ai paragrafi 1 e 2 utilizzando l'indirizzo elettronico fornito dall'ESMA a norma dell'articolo 1.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN