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REGOLAMENTO (UE) 2022/2246 DELLA COMMISSIONE, 15 novembre 2022

G.U.U.E. 16 novembre 2022, n. L 295

Regolamento che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 6 dicembre 2022

Applicabile dal: 1° gennaio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23 bis, lettere j) e m),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili nell'Unione. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d'origine animale e, in taluni casi specifici, alla esportazione degli stessi. L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme per gli scambi all'interno dell'Unione e l'allegato IX di tale regolamento fissa le norme relative alle importazioni nell'Unione. Esso prevede, tra l'altro, l'adozione di misure di salvaguardia in caso di focolai di TSE.

2) La malattia del dimagrimento cronico è una encefalopatia spongiforme trasmissibile dei cervidi che è infettiva e che pertanto può perturbare gli scambi all'interno dell'Unione, le importazioni nell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

3) Il 1° aprile 2016 la Norvegia ha informato la Commissione in merito al primo caso di malattia del dimagrimento cronico confermato sul proprio territorio, riscontrato in una renna selvatica. Si è trattato del primo rilevamento in Europa della malattia del dimagrimento cronico e del primo caso naturale in una renna a livello mondiale. Da questo primo caso fino a ottobre 2021 la Norvegia ha confermato almeno un caso all'anno, per un totale di 31 casi: 20 in renne selvatiche, due in cervi nobili e nove in alci.

4) L'11 luglio 2016 la Norvegia ha adottato una misura volta a vietare l'esportazione dal paese di cervidi vivi, fatte salve deroghe specifiche.

5) Poiché la malattia del dimagrimento cronico è una malattia infettiva, sussiste il rischio che possa diffondersi ad altre popolazioni di cervidi e ad altre regioni dell'Unione e degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio. E' stata pertanto adottata la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione (2), che vietava lo spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione e prevedeva deroghe specifiche.

6) Il 2 dicembre 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha adottato un parere scientifico sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi («il parere dell'EFSA del 2016») (3). In tale parere si raccomandava l'attuazione di un programma triennale di sorveglianza della malattia del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia, che sono gli Stati membri e gli Stati EFTA in cui è presente una popolazione di renne o di alci, o entrambe le popolazioni, al fine di rilevare e stimare la prevalenza e la diffusione geografica della malattia del dimagrimento cronico. Nel parere dell'EFSA del 2016 si concludeva inoltre che la via più probabile di introduzione e diffusione della malattia del dimagrimento cronico era costituita dallo spostamento di cervidi vivi e si sottolineava il fatto che l'uso di richiami da caccia naturali a base di urina di cervidi aumentava la probabilità dell'introduzione di tale malattia. Si raccomandava pertanto di ridurre al minimo gli spostamenti di cervidi vivi e di interrompere l'uso dei richiami da caccia a base di urina di cervidi.

7) A seguito dell'adozione del parere dell'EFSA del 2016, l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione (4) al fine di prevedere un programma triennale di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi, mentre la decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 della Commissione (5) ha prorogato la validità della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 fino alla fine del 2020 affinché le misure di salvaguardia continuassero ad applicarsi fino alla fine di tale programma triennale di sorveglianza. La decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 ha inoltre aggiunto alle misure di salvaguardia divieti e restrizioni relativi ai richiami da caccia a base di urina di cervidi.

8) La Finlandia ha rilevato il primo caso nell'Unione di malattia del dimagrimento cronico nel 2018 e un ulteriore caso nel novembre 2020. La Svezia ha rilevato tre casi di malattia del dimagrimento cronico nel 2019 e un ulteriore caso nel settembre 2020. Tutti i casi di malattia del dimagrimento cronico rilevati in Finlandia e Svezia sono stati confermati nel contesto del programma triennale di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi e sono stati riscontrati nelle alci selvatiche.

9) L'11 novembre 2019 l'EFSA ha pubblicato il parere scientifico dal titolo «Aggiornamento sulla malattia del dimagrimento cronico (CWD) III» (6) («il parere dell'EFSA del 2019»), corredato di varie raccomandazioni alla Commissione, anche in relazione ai fattori di rischio che possono facilitare la diffusione di tale malattia nell'Unione.

10) Dato il rilevamento di nuovi casi di malattia del dimagrimento cronico in Norvegia, Finlandia e Svezia, in attesa della valutazione scientifica dei risultati del programma di sorveglianza e considerato il fatto che era necessario più tempo per riflettere sulle raccomandazioni contenute nel parere dell'EFSA del 2019, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 è stato nuovamente prorogato, con decisione di esecuzione (UE) 2020/2167 della Commissione (7), fino al 31 dicembre 2022, per tenere conto delle recenti conferme dei casi di malattia del dimagrimento cronico in Finlandia e Svezia.

11) Considerato che le misure di salvaguardia di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 si applicano dal 2016, che la più recente situazione epidemiologica relativa alla malattia del dimagrimento cronico non consente di prevederne l'eradicazione in tempi brevi, che sarebbe giuridicamente inopportuno prorogare nuovamente l'applicazione delle misure di salvaguardia sulla base dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 999/2001 e che le misure dovrebbero comunque rimanere applicabili per continuare a prevenire l'ulteriore diffusione della malattia del dimagrimento cronico nell'Unione e negli Stati EFTA, è opportuno modificare gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per includere le misure attualmente stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2016/1918, adeguate se necessario per tenere conto della conferma di casi di malattia del dimagrimento cronico in Finlandia e Svezia.

12) Di conseguenza, sulla base delle conclusioni tratte dai pareri dell'EFSA del 2016 e del 2019, è necessario mantenere il divieto di spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione. Per motivi pratici, tale divieto dovrebbe continuare ad applicarsi ai cervidi vivi spostati in connessione con l'attività umana, ma non agli spostamenti dei cervidi selvatici che attraversano il confine della Norvegia senza alcun intervento umano. E' opportuno prevedere deroghe specifiche a tale divieto per consentire alcuni spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione, compreso il pascolo stagionale transfrontaliero di renne semi addomesticate, e gli spostamenti di renne semi addomesticate da impiegare in eventi culturali o sportivi in Svezia. Tuttavia, a causa del rischio per la salute animale che gli spostamenti consentiti da tali deroghe comporta, segnatamente in termini di contaminazione ambientale con i prioni della malattia del dimagrimento cronico nelle zone di destinazione, detti spostamenti dovrebbero essere limitati a zone definite in Finlandia e Svezia e gli spostamenti di cervidi vivi da tali zone dovrebbero continuare ad essere vietati, fatte salve deroghe specifiche.

13) Considerato che la malattia del dimagrimento cronico è stata ora confermata in due Stati membri, e sulla base delle conclusioni tratte dai pareri dell'EFSA del 2016 e del 2019 in merito ai fattori di rischio che possono facilitare la diffusione della malattia del dimagrimento cronico nell'Unione, è necessario prevedere un divieto di spostamento di cervidi vivi da uno Stato membro interessato da tale malattia verso il resto dell'Unione. Per motivi pratici, tale divieto dovrebbe applicarsi ai cervidi vivi spostati in connessione con l'attività umana, ma non agli spostamenti di cervidi selvatici senza alcun intervento umano. Si dovrebbero prevedere deroghe specifiche a tale divieto per consentire alcuni spostamenti di cervidi vivi dagli Stati membri interessati dalla malattia del dimagrimento cronico, anche al fine di garantire l'accesso in sicurezza a preziose risorse genetiche dei cervidi, e la loro valorizzazione, tra gli Stati membri interessati.

14) Il divieto di importazione di richiami da caccia a base di urina di cervidi e il divieto di spostamento di tali richiami da caccia a base di urina di cervidi originari della Norvegia dovrebbero essere mantenuti. Dovrebbero inoltre essere vietati gli spostamenti di richiami da caccia a base di urina di cervidi dei cervidi originari degli Stati membri in cui sono stati confermati casi di malattia del dimagrimento cronico.

15) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.

16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 147 del 31.5.2001.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione, del 28 ottobre 2016, relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico (GU L 296 dell'1.11.2016).

(3)

EFSA Journal 2017;15(1):4667.

(4)

Regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione (GU L 281 del 31.10.2017).

(5)

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico (GU L 307 del 23.11.2017).

(6)

EFSA Journal 2019;17(11)5863.

(7)

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2167 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico estendendo il suo periodo di applicazione (GU L 431 del 21.12.2020).

Art. 1

Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1. l'allegato VIII è così modificato:

a) il capitolo A è così modificato:

i) la sezione B è soppressa;

ii) è aggiunta la sezione C seguente:

«SEZIONE C

Condizioni applicabili ai cervidi 

1. Elenco degli Stati membri e delle loro zone istituite in relazione alla malattia del dimagrimento cronico

1.1. Stati membri in cui sono stati confermati casi di malattia del dimagrimento cronico:

a) Finlandia

b) Svezia

1.2. Zone della Finlandia e della Svezia definite in relazione al rischio di malattia del dimagrimento cronico connesso agli spostamenti transfrontalieri tradizionali di renne semi addomesticate vive da e verso la Norvegia:

a) in Finlandia: la zona situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia;

b) in Svezia:

- la contea di Norrbotten,

- la contea di Västerbotten,

- la contea di Jämtland,

- la contea del Västernorrland,

- il comune di Älvdalen nella contea di Dalarna,

- i comuni di Nordanstig, Hudiksvall e Söderhamn nella contea di Gävleborg. 

2. Spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione

2.1. Gli spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia verso l'Unione sono vietati.

2.2. In deroga al punto 2.1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi:

a) gli spostamenti dalla Norvegia verso le zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), di renne semi addomesticate vive per il pascolo stagionale, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

b) il ritorno dalla Norvegia verso le zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), di renne semi addomesticate vive dopo il pascolo stagionale in Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

c) gli spostamenti dalla Norvegia verso le zone della Finlandia elencate al punto 1.2, lettera a), di renne semi addomesticate vive per il pascolo stagionale;

d) il ritorno dalla Norvegia verso la Finlandia delle renne semi addomesticate vive che hanno pascolato in Norvegia nella zona situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia;

e) gli spostamenti dalla Norvegia verso la Svezia o la Finlandia di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

f) gli spostamenti dalla Norvegia verso le zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), di renne semi addomesticate vive per manifestazioni sportive o culturali, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta preventiva dello spostamento di ciascuna partita;

g) il ritorno dalla Norvegia verso le zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), di renne semi addomesticate vive dopo manifestazioni sportive o culturali in Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta preventiva dello spostamento di ciascuna partita;

h) il transito di cervidi vivi dalla Norvegia attraverso la Svezia o la Finlandia e verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di transito fornisca un'approvazione scritta preventiva.  

3. Spostamenti di cervidi vivi al di fuori delle zone della Finlandia e della Svezia con una tradizione di spostamenti transfrontalieri di renne semi addomesticate con la Norvegia

3.1. Gli spostamenti di cervidi vivi al di fuori dalle zone elencate al punto 1.2 sono vietati.

3.2. In deroga al punto 3.1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi dalle zone elencate al punto 1.2:

a) gli spostamenti di cervidi vivi verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente della Norvegia fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

b) gli spostamenti di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata in Finlandia o Svezia, a condizione che l'autorità competente del paese di destinazione fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

c) gli spostamenti dalle zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), verso la Finlandia di renne selvatiche vive, a condizione che l'autorità competente della Finlandia fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

d) gli spostamenti di cervidi vivi da uno stabilimento confinato come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e situato in una zona elencata al punto 1.2, lettera b), del presente allegato, verso uno stabilimento confinato, come definito all'articolo 4, punto 48, del regolamento (UE) 2016/429, in Svezia, a condizione che l'autorità competente della Svezia fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti.

4. Spostamenti di cervidi vivi da uno Stato membro in cui è stata confermata la malattia del dimagrimento cronico

4.1. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 3, gli spostamenti di cervidi vivi da uno Stato membro elencato al punto 1.1 verso altri Stati membri sono vietati.

4.2. In deroga al punto 4.1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi da uno Stato membro elencato al punto 1.1:

a) gli spostamenti di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata in un altro Stato membro elencato a punto 1.1 o in Norvegia;

b) gli spostamenti di cervidi vivi per fini diversi dalla macellazione immediata verso un altro Stato membro elencato al punto 1.1 o verso la Norvegia, a condizione che l'autorità competente del paese di destinazione fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

c) gli spostamenti di cervidi vivi da uno stabilimento confinato come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 verso uno stabilimento confinato, come definito all'articolo 4, punto 48, del regolamento (UE) 2016/429, in un altro Stato membro, a condizione che l'autorità competente del paese di destinazione fornisca un'approvazione scritta preventiva di tali spostamenti.»;

___________

(*1) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016)."

b) nel capitolo C, è aggiunta la sezione C seguente:

«SEZIONE C

Richiami da caccia a base di urina di cervidi 

1. Lo spostamento verso l'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari della Norvegia è vietato. 

2. La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari degli Stati membri elencati nel capitolo A, sezione C, punto 1.1, sono vietati.»;

2. nell'allegato IX, capitolo F, è aggiunto il punto 3 seguente:

«3. L'importazione nell'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi è vietata.».