
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2284 DELLA COMMISSIONE, 14 novembre 2022
G.U.U.E. 22 novembre 2022, n. L 301
Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2022) 8308] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/2176 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2176 il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nella provincia di Anversa in Belgio, nei Länder seguenti in Germania: Baviera, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein, nei dipartimenti seguenti in Francia: Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Indre, Loiret, Lot, Loir-et-Cher e Vandea, nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto in Italia e nelle province seguenti nei Paesi Bassi: Frisia, Limburgo e Brabante settentrionale.
7) Anche l'Austria, la Danimarca e l'Ungheria hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti, in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nel distretto di Graz-Umgebung in Austria, nei comuni di Slagelse e Sønderborg in Danimarca e nelle contee di Bács-Kiskun e Csongrád-Csanád in Ungheria.
8) Le autorità competenti di Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
9) Il focolaio confermato in Belgio è inoltre localizzato nelle immediate vicinanze del confine con i Paesi Bassi. Di conseguenza le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che dette zone di protezione e di sorveglianza si estendono nel territorio dei Paesi Bassi.
10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
11) Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per l'Austria, la Danimarca e l'Ungheria.
12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi, le zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
13) E' pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
14) E' inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative all'Austria, alla Danimarca e all'Ungheria.
15) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
16) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2176 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 286 dell'8.11.2022).
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.