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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2291 DELLA COMMISSIONE, 8 settembre 2022

G.U.U.E. 23 novembre 2022, n. L 303

Regolamento recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l'esaclorobenzene. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 13 dicembre 2022

Applicabile dal: 13 dicembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3).

2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4 dello stesso regolamento.

3) L'esaclorobenzene figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza valore limite come contaminante non intenzionale in tracce (UTC).

4) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l'allegato I al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.

5) La Commissione ha rilevato la presenza di esaclorobenzene come impurità in alcune sostanze, miscele e articoli, tra cui pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti, vernici e toner, applicazioni per legno e tessuti e materie plastiche.

6) Al fine di chiarire la situazione giuridica e facilitare l'applicazione per quanto riguarda l'uso di sostanze, miscele o articoli contenenti esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in tracce, è opportuno fissare un limite UTC di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per l'esaclorobenzene.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 169 del 25.6.2019.

(2)

GU L 209 del 31.7.2006.

(3)

GU L 81 del 19.3.2004. 

Art. 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni») della voce esaclorobenzene è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all'esaclorobenzene presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).».