
REGOLAMENTO (UE) 2022/2294 DELLA COMMISSIONE, 23 novembre 2022
G.U.U.E. 24 novembre 2022, n. L 304
Regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 14 dicembre 2022
Applicabile dal: 14 dicembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'allegato II, lettera d),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1338/2008 stabilisce i temi appartenenti al settore dell'assistenza sanitaria per i quali devono essere forniti dati e metadati per la produzione delle statistiche europee. In particolare, le misure di attuazione dovrebbero stabilire i dati e i metadati relativi a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria, utilizzo dell'assistenza sanitaria, servizi individuali e collettivi e a periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati.
2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, la Commissione ha avviato nel 2015 e nel 2018 studi pilota che sono stati realizzati dagli Stati membri su base volontaria. La Commissione ha anche discusso le esigenze degli utenti delle statistiche con gli Stati membri. In seguito a tali studi pilota e alle relative discussioni si è manifestata la necessità di dati a livello di Unione al fine di irrobustire la base di evidenze in materia di informazioni sulla sanità e di conseguenza migliorare le decisioni riguardanti le politiche di sanità pubblica e in ambito sociale.
3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, la Commissione ha effettuato un'analisi costi/benefici tenendo conto dei benefici della disponibilità delle variabili riguardanti strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria in relazione al costo della raccolta dei dati. Da tale analisi emerge che è opportuno raccogliere dette variabili al fine di garantire la comparabilità e la disponibilità di dati a livello di Unione.
4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 354 del 31.12.2008.
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le regole per l'elaborazione e la produzione di statistiche europee nei settori delle strutture di assistenza sanitaria, delle risorse umane per l'assistenza sanitaria, dell'utilizzo dell'assistenza sanitaria e dei servizi individuali e collettivi di cui all'allegato II, lettera d), primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1338/2008.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I.
Dati richiesti
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per l'elenco delle variabili, le caratteristiche e le disaggregazioni come stabilito nell'allegato II.
Metadati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati di riferimento e le relazioni sulla qualità necessari, in particolare per quanto riguarda:
a) le fonti dei dati e la relativa copertura;
b) i metodi di compilazione utilizzati;
c) le informazioni sulle peculiarità delle strutture nazionali di assistenza sanitaria, sulle risorse umane per l'assistenza sanitaria e sull'utilizzo dell'assistenza sanitaria che si distinguono dalle definizioni stabilite nell'allegato I e dalle variabili stabilite nell'allegato II:
d) le informazioni su eventuali modifiche dei concetti statistici di cui agli allegati I e II.
Periodo di riferimento
1. Il periodo di riferimento è l'anno civile.
2. Il primo anno di riferimento è il 2021.
3. In deroga al paragrafo 2, il primo anno di riferimento per i dati relativi all'occupazione nella sanità, all'assistenza ospedaliera e alle procedure chirurgiche di cui ai punti 1, 6 e 7 dell'allegato II è il 2023.
Trasmissione di dati e metadati alla Commissione (Eurostat)
1. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati di riferimento di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 alla Commissione (Eurostat) con cadenza annuale entro 14 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati di riferimento sull'assistenza ospedaliera e sulle procedure chirurgiche di cui ai punti 6 e 7 dell'allegato II entro 20 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. I dati e i metadati di riferimento sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico oppure sono resi disponibili in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli elettronicamente.
Fonti dei dati
1. I dati sono compilati prevalentemente attingendo a registri amministrativi come stabilito all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 e riguardano l'intero Stato membro.
2. Se i registri amministrativi non sono disponibili o presentano qualità o copertura insufficiente, è ammesso il ricorso ad altre fonti, metodi o approcci innovativi nella misura in cui essi consentano la produzione di dati che sono comparabili e conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN