
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2306 DELLA COMMISSIONE, 23 novembre 2022
G.U.U.E. 25 novembre 2022, n. L 305
Decisione che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria. [notificata con il numero C(2022) 8341] (I testi in lingua ceca, francese, greca, inglese, irlandese, neerlandese, portoghese, rumena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
viste le richieste presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Cipro, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania e dal Regno di Svezia,
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, agli Stati membri possono essere accordati deroghe e periodi di transizione, qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive.
2) Dalle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione risulta che le domande di deroga sono motivate dalla necessità di procedere a modifiche di rilievo dei sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di soddisfare appieno le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2008.
3) E' pertanto opportuno accordare tali deroghe, su loro richiesta, al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Cipro, al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Romania e al Regno di Svezia.
4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 354 del 31.12.2008.
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022
Per la Commissione
PAOLO GENTILONI
Membro della Commissione