
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2299 DELLA COMMISSIONE, 15 novembre 2022
G.U.U.E. 25 novembre 2022, n. L 306
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 15 dicembre 2022
Applicabile dal: 15 dicembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2018/1999 impone agli Stati membri di presentare alla Commissione piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprano un periodo di dieci anni e stilati secondo un approccio in due fasi, stabilendo anzitutto gli obiettivi, i traguardi e i contributi nazionali per tutt'e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia e pianificando poi le politiche e misure per conseguirli. Gli Stati membri dovevano presentare i primi piani nazionali integrati definitivi per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 entro il 31 dicembre 2019.
2) In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, a cadenza biennale ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione lo stato di attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima riguardanti tutt'e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia.
3) Le relazioni intermedie biennali sono fonti di informazioni fondamentali cui la Commissione attinge per valutare, a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, i progressi compiuti sia a livello unionale per perseguire i traguardi e gli obiettivi dell'Unione dell'energia, sia da ciascuno Stato membro per conseguire i suoi obiettivi, traguardi e contributi e per attuare le politiche e le misure indicate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
4) In applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro è tenuto a presentare l'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima ogni dieci anni, a metà dell'attuazione dei piani medesimi. Per il periodo 2021-2030 lo Stato membro deve presentare una proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima entro il 30 giugno 2023 e il piano aggiornato definitivo entro il 30 giugno 2024.
5) La struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie di cui al presente regolamento dovrebbero assicurare la presentazione strutturata di relazioni complete, riprendendo sia gli elementi stabiliti nel presente regolamento per i piani nazionali integrati per l'energia e il clima sia le informazioni di cui agli articoli 17 e da 20 a 25 del regolamento (UE) 2018/1999 ed evitando inutili oneri amministrativi.
6) Lo Stato membro è tenuto a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi obbligatori inclusi nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, tenuto conto delle eventuali esenzioni o deroghe concesse in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). E' anche tenuto a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda eventuali obiettivi, traguardi e contributi nazionali inclusi nel piano nazionale per l'energia e il clima, così come eventuali politiche e misure nazionali. Poiché al momento della presentazione delle prime relazioni, da effettuarsi entro il 15 marzo 2023, e successivamente ogni due anni, i dati raccolti potrebbero essere lacunosi, alcune informazioni dovrebbero essere comunicate solo se disponibili in quel momento. Lo Stato membro dovrebbe poter fornire informazioni facoltative a integrazione degli elementi obbligatori.
7) E' opportuno che lo Stato membro comunichi separatamente i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.
8) Dato che le dimensioni dell'Unione dell'energia sono interdipendenti, le politiche e le misure possono essere attinenti a più di un obiettivo, traguardo e contributo nazionale stabilito nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. A fini di coerenza, per comunicare in merito al finanziamento e all'attuazione delle suddette politiche e misure, così come al loro impatto quantitativo sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici, lo Stato membro dovrebbe riferirsi, secondo il caso, a politiche e misure singole o a gruppi di politiche e misure.
9) Conformemente al contenuto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999, è opportuno disporre che lo Stato membro comunichi altre informazioni pertinenti incluse nel piano nazionale in tema di energia rinnovabile ed efficienza energetica.
10) In applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1999, entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni due anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione comunicazioni integrate sulle politiche e sulle misure in materia di gas a effetto serra e sulle proiezioni. Presentando le comunicazioni, lo Stato membro adempie all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Lo Stato membro dovrebbe anche comunicare in merito ai progressi compiuti per finanziare le suddette politiche e misure e, ove possibile, quantificarne l'impatto sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici.
11) In applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, entro il 15 marzo 2023 e successivamente ogni anno lo Stato membro è tenuto a presentare alla Commissione i dati definitivi dell'inventario dei gas a effetto serra insieme alla relazione sull'inventario nazionale. Presentando i dati definitivi dell'inventario dei gas a effetto serra insieme alla relazione sull'inventario nazionale, entro le date prestabilite, lo Stato membro adempie all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. La relazione definitiva presentata in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 è presa in considerazione anche ai fini della comunicazione dei progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, tenuto conto dei risultati dei controlli iniziali di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
12) Lo Stato membro dovrebbe trasmettere le relazioni tramite il punto di accesso unico della Commissione avvalendosi dei sistemi di comunicazione collegati istituiti nella piattaforma elettronica di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.
13) Nell'ottica di una maggiore efficienza, le informazioni che lo Stato membro deve comunicare nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima e che sono già state trasmesse attraverso altri flussi di comunicazione nel settore dell'energia, in particolare a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008, saranno già precompilate dalla Commissione, nella misura del possibile, sulla base dei dati disponibili.
14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Unione dell'energia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 328 del 21.12.2018.
Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008).
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «obbligatorio se applicabile»: elemento di informazione delle due seguenti categorie che lo Stato membro è tenuto a presentare:
a) informazioni sugli obiettivi, sui traguardi e sui contributi nazionali o sulle politiche e sulle misure nazionali, solo laddove lo Stato membro li abbia fissati o le abbia adottate;
b) informazioni sul modo in cui lo Stato membro dà seguito a una raccomandazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999, solo laddove la Commissione l'abbia formulata;
2) «obbligatorio se disponibile»: elemento di informazione che lo Stato membro è tenuto a presentare solo se a sua disposizione al momento della presentazione della relazione intermedia biennale.
Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «decarbonizzazione»
1. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l'obiettivo e i traguardi stabiliti per le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999, compresi i progressi verso l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), utilizzando i formati riportati nell'allegato I del presente regolamento.
La Commissione considera le informazioni comunicate dallo Stato membro a cadenza biennale in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 e a cadenza annuale in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del medesimo regolamento, tenuto conto dei controlli iniziali di cui all'articolo 37, paragrafo 4, dello stesso, come informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra presentate ai fini delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima da trasmettere a cadenza biennale in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento.
2. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l'obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo all'energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2, e all'articolo 20, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato II del presente regolamento.
3. Lo Stato membro comunica le informazioni sull'adattamento di cui all'articolo 4, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato III del presente regolamento.
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021)
Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «efficienza energetica»
Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l'obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo alla dimensione «efficienza energetica» di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 21, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato IV del presente regolamento.
Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «sicurezza energetica»
Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «sicurezza energetica» di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 22, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato V del presente regolamento.
Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «mercato interno dell'energia»
Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «mercato interno dell'energia» di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato VI del presente regolamento.
Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «ricerca, innovazione e competitività»
1. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «ricerca, innovazione e competitività» di cui all'articolo 4, lettera e), e all'articolo 25, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato VII del presente regolamento.
2. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, di cui all'articolo 25, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato VIII del presente regolamento.
Comunicazione di informazioni su politiche e misure nazionali
1. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti per attuare le politiche e misure nazionali e, se del caso, comunica le (o i gruppi di) politiche e misure nuove o aggiornate di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e c), e agli articoli da 20 a 25 del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato IX del presente regolamento.
2. La Commissione considera le informazioni comunicate dallo Stato membro a cadenza biennale in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 come informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra presentate ai fini delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima da trasmettere a cadenza biennale in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento. Lo Stato membro integra le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 con le informazioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
3. Per comunicare le informazioni sulle politiche e sulle misure nuove di cui all'articolo 21, lettera b), punto 3, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro utilizza, in aggiunta, i formati riportati nell'allegato X del presente regolamento.
Comunicazione del volume di risparmio energetico realizzato a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE
Lo Stato membro comunica le informazioni di cui all'allegato IX, parte 2, lettere da b) a d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XI del presente regolamento.
Comunicazione in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE
1. Lo Stato membro comunica la superficie coperta totale ristrutturata degli edifici riscaldati e raffrescati di proprietà dell'amministrazione centrale dello Stato membro o da essa occupati di cui all'allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XII, tabella 1, del presente regolamento.
2. Lo Stato membro comunica il volume di risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà dell'amministrazione centrale o da essa occupati di cui all'allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XII, tabella 2, del presente regolamento.
Comunicazione dei progressi compiuti riguardo al finanziamento
Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti per finanziare le politiche e misure, o i gruppi di politiche e misure, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 20, lettera b), punto 3, all'articolo 21, lettera b), punto 7, all'articolo 22, lettera g), all'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), e all'articolo 25, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 e comunicate conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, compreso un riesame degli investimenti effettivi a fronte delle previsioni di investimento iniziali, utilizzando i formati riportati nell'allegato XIII del presente regolamento.
Comunicazione dell'impatto sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici
Per comunicare l'impatto quantificato delle politiche e delle misure, o dei gruppi di politiche e misure, sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici oggetto delle comunicazioni a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, lo Stato membro utilizza i formati riportati nell'allegato XIV.
Comunicazione di informazioni su politiche e misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili
Lo Stato membro riferisce in merito alle politiche e alle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/1999 relative all'eliminazione graduale delle sovvenzioni all'energia, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, utilizzando i formati riportati nell'allegato XV del presente regolamento.
Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all'energia da fonti rinnovabili
Lo Stato membro comunica le informazioni aggiuntive di cui all'allegato IX, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1999 riguardo all'energia da fonti rinnovabili utilizzando i formati riportati nell'allegato XVI del presente regolamento.
Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all'efficienza energetica
Lo Stato membro comunica le informazioni aggiuntive di cui all'allegato IX, parte 2, lettere e), f) e da h) a k), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XVII del presente regolamento.
Comunicazione di informazioni sulla povertà energetica e sulla transizione giusta
1. Se è d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro comunica:
a) le informazioni sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all'articolo 24, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XVIII del presente regolamento;
b) le informazioni quantitative sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 1, del presente regolamento.
2. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sugli indicatori della povertà energetica utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabelle 2 e 3.
3. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sulla definizione nazionale di povertà energetica utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 4.
4. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sul modo in cui l'attuazione del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima contribuisce alla transizione giusta, anche attraverso la promozione dei diritti umani e della parità di genere, e affronta i diversi livelli di povertà energetica, utilizzando i formati riportati nell'allegato XX.
Comunicazione di informazioni sull'attuazione della cooperazione regionale
Lo Stato membro comunica le informazioni sull'attuazione della cooperazione regionale di cui all'articolo 12, all'articolo 20, lettera b), punto 2, all'articolo 21, lettera b), punto 6, all'articolo 22, lettera f), all'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 25, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1999 nel contesto dell'attuazione degli obiettivi, dei traguardi e dei contributi e delle politiche e misure di cui ai capi II e III del presente regolamento utilizzando i formati riportati nell'allegato XXI del medesimo.
Comunicazione di informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999
Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro comunica le informazioni sulle politiche e sulle misure adottate o destinate a essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XXII del presente regolamento.
Lo Stato membro che decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione utilizzando i formati riportati nell'allegato XXII.
Comunicazione di informazioni sul dialogo multilivello sul clima e sull'energia di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999
Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nell'avvio del dialogo di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XXIII del presente regolamento.
Trasmissione delle relazioni
Lo Stato membro usa la piattaforma elettronica di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e gli strumenti e i modelli ad essa collegati per trasmettere le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in applicazione del presente regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN