
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2322 DELLA COMMISSIONE, 21 novembre 2022
G.U.U.E. 28 novembre 2022, n. L 307
Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2022) 8542] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre, il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione C(2022) 8308 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione C(2022) 8308 il Belgio, la Germania, la Francia, l'Ungheria, l'Italia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nella provincia di Anversa in Belgio, nei Länder seguenti in Germania: Baviera, Assia, Bassa Sassonia e Renania settentrionale-Vestfalia, nei dipartimenti seguenti in Francia: Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Eure, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loiret, Mayenne, Morbihan, Nord, Pas-de-Calais e Vandea, nelle contee di Bács-Kiskun e Csongrád-Csanád in Ungheria, nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia e nelle province seguenti nei Paesi Bassi: Brabante settentrionale e Utrecht.
7) Anche l'Irlanda ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame nella contea di Monaghan di tale Stato membro.
8) Anche la Croazia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella contea di Zagabria di tale Stato membro.
9) Le autorità competenti di Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
10) L'autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro.
11) Un focolaio confermato in Francia è inoltre localizzato nelle immediate vicinanze del confine con il Belgio. Di conseguenza, le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio del Belgio.
12) Inoltre, il focolaio confermato in Irlanda è situato nelle immediate vicinanze del confine con il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.
13) Di conseguenza le misure di emergenza stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le autorità competenti dell'Irlanda e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno pertanto debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che le zone di protezione e di sorveglianza relative al focolaio confermato in Irlanda si estendono nel territorio del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
14) La Commissione, in collaborazione con Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità competente in Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
15) Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per l'Irlanda, la Croazia e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
16) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia.
17) E' pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
18) E' inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative all'Irlanda, alla Croazia e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
19) Di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e delle ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
20) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
21) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
22) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).
Decisione di esecuzione C(2022) 8308 della Commissione, del 14 novembre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri.
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.