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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2324 DELLA COMMISSIONE, 23 novembre 2022

G.U.U.E. 28 novembre 2022, n. L 307

Decisione recante modifica della decisione 2008/294/CE, al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e misure per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione. [notificata con il numero C(2022) 8321) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 23 novembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) La decisione 2008/294/CE della Commissione (2) consente il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione europea con tecnologie GSM, UMTS e LTE e stabilisce le condizioni tecniche armonizzate per i servizi MCA.

2) L'aggiunta della connettività 5G sugli aeromobili migliora i servizi di comunicazione per i passeggeri durante il viaggio e consente nel contempo di sfruttare le più recenti tecnologie disponibili e garantire un uso efficiente dello spettro radio. Ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella strategia della Commissione sulla connettività, definiti nella comunicazione della Commissione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (3) e aggiornati mediante la comunicazione della Commissione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (4).

3) L'attuale quadro normativo impone inoltre il funzionamento di un'unità di controllo della rete (NCU) come parte delle apparecchiature MCA a bordo degli aeromobili per impedire ai terminali mobili a bordo di tentare di registrarsi alle reti di comunicazioni mobili terrestri UMTS.

4) Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea ha dato mandato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, di intraprendere studi tecnici sul potenziale utilizzo della tecnologia 5G e sull'uso facoltativo dell'unità di controllo della rete a bordo di aeromobili dotati di sistemi MCA.

5) In risposta a tale mandato, il 5 novembre 2021 la CEPT ha adottato la sua relazione 81, che prevede condizioni tecniche armonizzate per il funzionamento della connettività con sistemi 5G di antenne non attive (non-AAS) per l'MCA nella banda di frequenza 1800 MHz (1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz) e stabilisce le condizioni per l'uso di un'unità di controllo della rete nella MCA.

6) La relazione 81 della CEPT ha concluso che l'uso di una NCU in operazioni MCA nella porzione downlink della banda 900 MHz (925-960 MHz) per impedire la connessione alle reti terrestri UMTS 3G dovrebbe attualmente rimanere obbligatorio. Ha inoltre concluso che l'uso di una NCU in operazioni MCA nella porzione downlink 3G della banda terrestre 2 GHz accoppiata (2110-2170 MHz) potrebbe essere reso facoltativo nel prossimo futuro. In seguito ai nuovi sviluppi tecnici non era più necessario utilizzare una NCU per impedire la connessione dei terminali mobili alle reti mobili terrestri che operano nella banda di frequenza UMTS 1800 MHz.

7) Nella relazione 81 della CEPT non sono state segnalate interferenze (ad esempio, incrementi del carico di segnalazione, degradazione della capacità) subite dagli operatori di reti mobili sulle loro reti UMTS terrestri che utilizzano la banda di frequenza 900 MHz o la banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata, derivanti da terminali mobili a bordo degli aeromobili (indipendentemente dal fatto che un aeromobile sia dotato di un sistema MCA comprendente o meno una NCU). Secondo la relazione 81 tale assenza di segnalazioni era attribuita in particolare alla complessità dell'impatto e della misurazione di tale impatto.

8) E' opportuno tenere debitamente conto delle difficoltà di valutazione delle interferenze causate dai telefoni cellulari a bordo degli aeromobili dotati di sistemi MCA sulle reti di terra UMTS 3G e della relativa mancanza di elementi di prova nella relazione 81 della CEPT per quanto riguarda la necessità dell'implementazione di una NCU per l'UMTS 3G. Tuttavia, successivamente alla sua relazione 81, la CEPT, tenendo conto di ulteriori input e sviluppi, ha deciso che l'uso di una NCU a bordo di aeromobili dotati di sistemi MCA nella banda di frequenza 900 MHz e nella banda terrestre 2 GHz accoppiata non dovrebbe più essere obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2026, in linea con il ritmo attuale di aggiornamento delle reti al 4G e al 5G e di eliminazione graduale delle reti 3G (5).

9) Le specifiche tecniche MCA dovrebbero continuare a essere oggetto di riesame per garantire che continuino a corrispondere al progresso tecnologico e agli sviluppi del mercato.

10) La decisione 2008/294/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 108 del 24.4.2002.

(2)

Decisione della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (GU L 98 del 10.4.2008).

(3)

COM(2016) 587 final.

(4)

COM(2021) 118 final.

(5)

Con la modifica della decisione dell'ECC (06)07 adottata l'1.7.2022, a seguito di una consultazione pubblica della CEPT.

Art. 1

L'allegato della decisione 2008/294/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Art. 2

Quanto prima, e in ogni caso entro il 30 giugno 2023, gli Stati membri rendono disponibili senza interferenze e senza protezioni le bande di frequenza per i sistemi 5G non-AAS di cui alla tabella 1 dell'allegato per i servizi MCA, purché tali servizi soddisfino le condizioni di cui all'allegato.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione

MARGRETHE VESTAGER

Membro della Commissione