
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2328 DELLA COMMISSIONE, 16 agosto 2022
G.U.U.E. 29 novembre 2022, n. L 308
Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i sottostanti esotici e gli strumenti che comportano rischi residui ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 19 dicembre 2022
Applicabile dal: 19 dicembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 325 duovicies, paragrafo 5, quarto comma,
considerando quanto segue:
1) La specificazione degli strumenti che si riferiscono a un sottostante esotico di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è sufficientemente chiara da consentire agli enti di individuare quale sia un sottostante esotico ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui di cui all'articolo 325 duovicies. Pertanto non occorre specificare ulteriormente il significato di sottostante esotico.
2) In particolare il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura corrispondono alla specificazione del concetto di sottostante esotico, in linea con l'indicazione fornita nel quadro internazionale pertinente definito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (nel seguito il «CBVB»).
3) La definizione di strumenti che comportano rischi residui di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 non è sufficientemente chiara da consentire agli enti di individuare taluni strumenti che comportano rischi residui. E' pertanto opportuno specificare un elenco di strumenti che comportano rischi residui, anche se non esaustivo, al fine di garantire un certo grado di armonizzazione e coerenza nel trattamento degli strumenti che comportano detti rischi in tutta l'Unione. Gli elementi di tale elenco dovrebbero essere selezionati tenendo conto del pertinente quadro internazionale del CBVB. Per gli altri strumenti che si presume comportino rischi residui, gli enti dovrebbero valutare se corrispondono alla definizione di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera b), del predetto regolamento.
4) Data la natura non standard di molti degli strumenti che comportano un rischio residuo e onde garantire una maggiore certezza giuridica e trasparenza, è opportuno specificare anche un elenco non esaustivo di rischi che non dovrebbero di per sé implicare l'inclusione di uno strumento tra gli strumenti che comportano rischi residui. Tuttavia gli enti dovrebbero valutare se uno strumento esposto a tali rischi possa ancora essere considerato uno strumento esposto a rischi residui qualora soddisfi una delle altre condizioni di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
6) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 176 del 27.6.2013.
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Specificazione dei sottostanti esotici
Il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura sono considerati sottostanti esotici ai fini dell'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Specificazione degli strumenti che comportano rischi residui
Gli strumenti elencati nell'allegato del presente regolamento sono considerati strumenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che costituiscono strumenti che comportano rischi residui.
Specificazione degli strumenti che si presume non comportino rischi residui
Uno strumento non è considerato conforme alle condizioni di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 per il solo fatto di comportare uno o più dei seguenti rischi:
a) il rischio derivante da operazioni in cui l'obbligo di consegna può essere soddisfatto nell'ambito di una serie di strumenti consegnabili e in cui la controparte ha la possibilità di consegnare lo strumento di minor valore di detti strumenti;
b) il rischio di variazione della volatilità implicita di uno strumento con opzionalità rispetto alla volatilità implicita di altri strumenti con opzionalità con lo stesso sottostante e la stessa scadenza, ma diverso carattere monetario;
c) il rischio di correlazione derivante da un'opzione su indici, se l'indice soddisfa le condizioni di cui all'articolo 325 decies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) il rischio di correlazione derivante da un'opzione in un organismo di investimento collettivo che riproduce un indice di riferimento, se la riproduzione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 325 undecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'indice soddisfa le condizioni di cui all'articolo 325 decies, paragrafo 3, di detto regolamento;
e) il rischio di dividendo derivante da uno strumento derivato il cui sottostante non consiste esclusivamente in pagamenti di dividendi.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Elenco degli strumenti che comportano rischi residui di cui all'articolo 2
Gli strumenti di cui all'articolo 2 sono:
1) opzioni in cui i pay-off dipendono dall'andamento del prezzo dell'attività sottostante e non solo dal suo prezzo finale alla data di esercizio;
2) opzioni che iniziano in una data futura prestabilita e il cui prezzo di esercizio non è ancora determinato al momento in cui l'opzione figura nel portafoglio di negoziazione dell'ente;
3) opzioni il cui sottostante è un'altra opzione;
4) opzioni con pay-off discontinui;
5) opzioni che consentono al possessore di modificare il prezzo di esercizio o altre condizioni contrattuali prima della scadenza delle opzioni;
6) opzioni esercitabili entro una serie limitata di date prestabilite;
7) opzioni il cui sottostante è denominato in una valuta ma i cui pay-off sono regolati in una valuta diversa, con un tasso di cambio prestabilito tra le due valute;
8) opzioni multi-sottostante, escluse quelle di cui all'articolo 3, lettere c) e d);
9) opzioni soggette a rischio comportamentale, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'opzione è detenuta da un cliente al dettaglio;
b) un quantitativo considerevole di tali opzioni è detenuto nel portafoglio di negoziazione;
c) il rischio comportamentale di tali opzioni è valutato dall'ente come significativo.