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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2344 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2022

G.U.U.E. 2 dicembre 2022, n. L 311

Regolamento sul rimborso, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2022.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 dicembre 2022

Applicabile dal: 1° gennaio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) possono essere oggetto di riporto all'esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che era stato applicato nell'esercizio precedente.

2) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, per l'esercizio 2022 gli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 restano disponibili e l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati disponibili per il rimborso rappresenta oltre lo 0,2 % del massimale annuo per la spesa del FEAGA.

3) In conformità all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 il rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria (5) nell'esercizio precedente.

4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/951 della Commissione (6), la disciplina finanziaria è applicata ai pagamenti diretti relativamente all'anno civile 2021 per costituire la riserva di crisi. La riserva di crisi è stata utilizzata parzialmente nell'esercizio 2022 dal regolamento delegato (UE) 2022/467 della Commissione (7) per un importo di 350 milioni di EUR, lasciando disponibili 147,3 milioni di EUR. Inoltre, sulla base dell'esecuzione degli stanziamenti FEAGA del 2022 in regime di gestione concorrente per il periodo dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2022 e dell'esecuzione prevista in regime di gestione diretta dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, rimarranno nel bilancio 2022 del FEAGA stanziamenti non impegnati supplementari.

5) Sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri relative al periodo dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2022, la riduzione della disciplina finanziaria da essi effettivamente applicata nell'esercizio 2022 ammonta a 495,6 milioni di EUR.

6) Di tale importo della disciplina finanziaria applicata nell'esercizio 2022, 485,2 milioni di EUR di stanziamenti inutilizzati che restano entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere riportati all'esercizio 2023 conformemente a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

7) Al fine di garantire che il rimborso ai beneficiari finali degli stanziamenti inutilizzati risultanti dall'applicazione della disciplina finanziaria rimanga proporzionato all'importo dell'adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi a disposizione degli Stati membri per il rimborso.

8) Gli importi stabiliti dal presente regolamento sono definitivi e si applicano fatti salvi l'applicazione di riduzioni conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2022, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

9) A norma della frase introduttiva dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo. E' pertanto opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, tenendo conto dell'esercizio finanziario agricolo quale definito all'articolo 35 del medesimo regolamento.

10) Il regolamento (UE) 2021/2116 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, come stabilito all'articolo 106 dello stesso. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021.

(2)

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

(3)

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013).

(4)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(5)

Nell'esercizio 2022 la disciplina finanziaria non si applica in Croazia a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/951 della Commissione, dell'11 giugno 2021, che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2021 (GU L 209 del 14.6.2021).

(7)

Regolamento delegato (UE) 2022/467 della Commissione, del 23 marzo 2022, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli (GU L 96 del 24.3.2022).

Art. 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2022 a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, sono messi a disposizione degli Stati membri per il rimborso ai beneficiari finali figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Art. 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se gli importi pertinenti saranno stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2023.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

WOLFGANG BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati

(importi in EUR)
Belgio 7 097 289
Bulgaria 11 255 446
Cechia 12 925 229
Danimarca 11 696 658
Germania 65 935 967
Estonia 2 749 659
Irlanda 15 643 791
Grecia 18 069 199
Spagna 66 186 860
Francia 99 836 686
Italia 42 101 124
Cipro 412 283
Lettonia 4 020 097
Lituania 6 763 226
Lussemburgo 481 848
Ungheria 17 623 016
Malta 42 930
Paesi Bassi 9 351 194
Austria 8 115 108
Polonia 30 712 998
Portogallo 9 178 262
Romania 21 215 691
Slovenia 1 049 202
Slovacchia 6 377 030
Finlandia 6 987 416
Svezia 9 419 153

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