
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2402 DELLA COMMISSIONE, 16 agosto 2022
G.U.U.E. 9 dicembre 2022, n. L 317
Regolamento recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2017/1018 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 29 dicembre 2022
Applicabile dal: 29 dicembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 11, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione (2) contengono un errore all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), punto iii), per quanto riguarda la specifica informazione che gli operatori devono comunicare a norma della disposizione in questione.
2) E' pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2017/1018. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 173 del 12.6.2014.
Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (GU L 155 del 17.6.2017).
All'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/1018, il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii) disposizioni interne per i controlli sul personale, che comprendano i controlli sulle negoziazioni personali;».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN