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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2404 DELLA COMMISSIONE, 14 settembre 2022

G.U.U.E. 9 dicembre 2022, n. L 317

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e che abroga la direttiva 92/70/CEE della Commissione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 29 dicembre 2022

Applicabile dal: 1° gennaio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce le norme di base in materia di sanità delle piante nell'Unione.

2) A norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento gli Stati membri, quando richiedono l'istituzione di una nuova zona protetta, sono tenuti a includere i risultati delle indagini effettuate almeno nei tre anni precedenti da cui risulti l'assenza, nel territorio interessato, dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta («organismo nocivo»).

3) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri sono tenuti a effettuare indagini annuali su ciascuna zona protetta per quanto riguarda gli organismi nocivi e a riferirne ogni anno i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri.

4) Le norme relative alla preparazione delle indagini dovrebbero comprendere prescrizioni relative alla presa in considerazione della biologia dell'organismo nocivo e delle piante ospiti in questione e all'adeguatezza del calendario delle indagini per la rilevazione dell'organismo nocivo. Tali elementi sono importanti affinché la preparazione sia completa e adatta all'indagine in questione.

5) Per garantire la completezza, l'efficacia e l'efficienza dell'indagine, il relativo contenuto dovrebbe comprendere mappe contenenti indicazioni e una descrizione dell'area sottoposta a indagine, degli esami, del campionamento e delle prove, delle popolazioni bersaglio, dei metodi di rilevazione e dei fattori di rischio.

6) Le indagini dovrebbero essere effettuate anche in una zona cuscinetto che circonda la zona protetta ed essere più intensive rispetto a quelle effettuate nella zona protetta poiché l'organismo nocivo non è vietato nella zona cuscinetto e in tale zona non sono applicabili misure per contrastarlo. Ciò è necessario per confermare l'assenza dell'organismo nocivo dalla zona cuscinetto e conservare meglio lo status di indenne dall'organismo nocivo della zona protetta. Ciò è anche in linea con le norme internazionali per le misure fitosanitarie applicabili all'istituzione di aree indenni da organismi nocivi (2), utilizzate per l'istituzione delle zone protette a norma del diritto dell'Unione. Tali norme internazionali impongono l'istituzione di zone cuscinetto per la definizione e il mantenimento di aree indenni da organismi nocivi qualora l'isolamento geografico non sia ritenuto adeguato per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo in tali aree o la relativa reinfestazione, o laddove non vi siano altri mezzi per impedire lo spostamento dell'organismo nocivo in tali aree.

7) Per gli stessi motivi le indagini effettuate nelle fasce interne della zona protetta, lungo il confine della zona protetta, dovrebbero essere più intense rispetto a quelle effettuate nel resto della zona protetta.

8) Affinché il contenuto delle indagini sia uniforme, è opportuno stabilire un modello per la comunicazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (3) ha stabilito il formato e le istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nelle zone in cui non è nota la presenza degli organismi nocivi. Al fine di adottare un approccio armonizzato per la comunicazione dei risultati delle indagini nell'Unione è opportuno adottare un formato analogo per la comunicazione dei risultati delle indagini nelle zone protette, tenendo conto degli elementi specifici di tali indagini.

9) Anche la direttiva 92/70/CEE della Commissione (4) stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette. Poiché tale direttiva è stata adottata a norma dei precedenti atti giuridici dell'Unione in materia di sanità delle piante, essa è ormai obsoleta e dovrebbe essere abrogata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016.

(2)

ISPM 4 Requirements for the establishment of pest free areas (Requisiti per l'istituzione di aree indenni da organismi nocivi) e ISPM 26 Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae) (Istituzione di aree indenni da organismi nocivi in relazione alle mosche della frutta (Tephritidae)].

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione, del 27 agosto 2020, relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d'indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.8.2020).

(4)

Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità (GU L 250 del 29.8.1992).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per:

a) le indagini per l'istituzione di una nuova zona protetta a norma dell'articolo 32, paragrafo 3 o 6, del regolamento (UE) 2016/2031; e

b) la preparazione e il contenuto delle indagini annuali a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) «zona cuscinetto»: un'area che circonda una zona protetta per ridurre al minimo la probabilità di introduzione e diffusione dell'organismo nocivo nella zona protetta;

b) «fascia interna»: un'area all'interno di una zona protetta, di larghezza equivalente alla larghezza della zona cuscinetto, che circonda la zona protetta sul lato interno lungo il suo confine esterno;

c) «indagine»: un'indagine a fini di rilevazione dell'organismo nocivo in una zona protetta e, ove opportuno, in una zona cuscinetto;

d) «area delimitata»: un'area delimitata a seguito della rilevazione della presenza dell'organismo nocivo in una zona protetta, come descritto all'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031;

e) «indagine su base statistica»: un'indagine effettuata sulla base degli orientamenti generali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per le indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante (1).

(1)

EFSA, Orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, 8 settembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.

Art. 3

Preparazione delle indagini

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato, o altre persone sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente, preparano le indagini di cui all'articolo 1 («indagini») conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2. Le indagini sono:

a) basate sul rischio;

b) basate su solidi principi scientifici e tecnici;

c) effettuate tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo e della presenza di specie ospiti nella zona protetta; e

d) effettuate nei periodi più opportuni per la rilevazione dell'organismo nocivo.

3. Le indagini sono estese a una zona cuscinetto che circonda la zona protetta.

Le indagini nelle zone cuscinetto sono più intensive di quelle nella zona protetta e sono caratterizzate da un numero più elevato di attività di indagine (esami visivi, campioni, trappole e prove, ove opportuno).

La larghezza della zona cuscinetto è determinata sulla base della biologia dell'organismo nocivo e della sua potenziale capacità di diffondersi.

Non sono necessarie indagini nella zona cuscinetto se, a causa della biologia dell'organismo nocivo, dell'assenza di piante ospiti, della posizione geografica della zona protetta o della natura del suo isolamento spaziale, non vi è rischio che l'organismo nocivo sia introdotto nella zona protetta attraverso la naturale diffusione dalle aree limitrofe.

4. Se non è possibile istituire una zona cuscinetto nel territorio adiacente alla zona protetta, è istituita una fascia interna all'interno della zona protetta.

La fascia interna non è istituita se, a causa della biologia dell'organismo nocivo, dell'assenza di piante ospiti, della posizione geografica della zona protetta o della natura del suo isolamento spaziale, non vi è rischio che l'organismo nocivo sia introdotto nella zona protetta attraverso la naturale diffusione dalle aree limitrofe.

Le indagini nelle fasce interne sono più intensive di quelle nel resto della zona protetta e sono caratterizzate da un numero più elevato di attività di indagine (esami visivi, campioni, trappole e prove, ove opportuno).

5. Qualora l'autorità competente decida di effettuare un'indagine su base statistica, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati sono adatti a individuare all'interno della zona protetta interessata, con un livello di confidenza sufficiente, un basso livello di presenza di piante infestate dall'organismo nocivo.

6. Qualora l'autorità competente decida di effettuare un'indagine su base statistica nella zona cuscinetto o nella fascia interna, il piano dell'indagine e lo schema di campionamento utilizzati sono adatti a individuare, con un livello di confidenza più elevato rispetto alla zona protetta, un basso livello di presenza dell'organismo nocivo.

Art. 4

Contenuto delle indagini

Le indagini contengono gli elementi seguenti:

a) una mappa con la delimitazione geografica della zona protetta e, ove opportuno, della zona cuscinetto o della fascia interna, che specifichi il luogo in cui sono effettuate le attività di indagine e indichi i punti di indagine, i dati sulla presenza o sui focolai e le eventuali aree delimitate istituite;

b) una descrizione:

i) dell'area sottoposta a indagine, compresi i siti di indagine;

ii) del materiale vegetale o della merce; e

iii) ove opportuno, della zona cuscinetto o della fascia interna;

c) l'elenco delle piante ospiti;

d) l'individuazione delle zone a rischio in cui l'organismo nocivo può essere presente;

e) informazioni relative ai mesi dell'anno in cui sono effettuate;

f) ove opportuno:

i) il numero di esami visivi per rilevare sintomi o segni della presenza dell'organismo nocivo;

ii) il numero di campioni e il tipo e il numero di prove e di trappole che attirano l'organismo nocivo;

iii) qualsiasi altra misura adeguata per garantire la rilevazione dell'organismo nocivo;

g) nel caso di indagini su base statistica, le ipotesi alla base del piano dell'indagine per organismo nocivo, compresa una descrizione:

i) della popolazione bersaglio, dell'unità epidemiologica e delle unità di ispezione;

ii) del metodo di rilevazione e della sensibilità del metodo;

iii) di eventuali fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e la proporzione delle piante ospiti; e

iv) qualora sia rilevata la presenza dell'organismo nocivo, delle misure adottate o il riferimento a EUROPHYT-Outbreaks.

Art. 5

Comunicazione dei risultati delle indagini

Gli Stati membri comunicano le informazioni generali e i risultati delle indagini per ciascuna zona protetta, utilizzando il modello di cui all'allegato I.

Gli Stati membri utilizzano uno dei modelli di cui all'allegato II del presente regolamento per comunicare i risultati delle indagini a norma:

a) dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031; o

b) dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

Art. 6

Abrogazione della direttiva 92/70/CEE

La direttiva 92/70/CEE è abrogata.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Modello per le informazioni generali e i risultati delle indagini

Stato membro   
Autorità competente   
Persona di contatto (nome, qualifica presso l'autorità competente, nome dell'organizzazione, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica funzionale)   
Organizzazioni che partecipano all'indagine   
Laboratori che partecipano all'indagine   
Organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta   
Nome/descrizione della zona protetta («ZP»), come figura nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione   
Anno di istituzione della ZP   

Anno/i di indagine.

In caso di richiesta di istituzione di una nuova ZP, indicare gli anni interessati dall'indagine. 

 
Dimensioni della ZP (ha)  
Istituzione di una zona cuscinetto o di una fascia interna (sì/no). Se la zona non è stata istituita, motivare.   
Larghezza (m) della zona cuscinetto o della fascia interna, se applicabile   

Mappa dei confini della ZP, compresa la zona cuscinetto o la fascia interna, se applicabile

Indicare i punti di indagine, i dati sulla presenza/focolai e, ove opportuno, le aree delimitate istituite 

 
Indagine su base statistica (sì/no)   
Presenza/focolai durante l'ultima indagine (sì/no)   
Descrizione dei dati sulla presenza/focolai [1] e misure adottate o riferimento a EUROPHYT-Outbreaks   

__________

[1] Compreso un riferimento alla notifica o alle notifiche delle misure adottate conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016).