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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2454 DELLA COMMISSIONE, 14 dicembre 2022

G.U.U.E. 19 dicembre 2022, n. L 324

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 8 gennaio 2023

Applicabile dal: 31 dicembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 2, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, e dell'allegato II della direttiva 2002/87/CE, i coordinatori sono responsabili di esercitare la vigilanza sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni intragruppo significative a livello di conglomerati finanziari.

2) Nell'esercitare la vigilanza sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni intragruppo significative, i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti devono tenere conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario nonché degli obblighi settoriali vigenti in materia di operazioni intragruppo e di concentrazioni dei rischi, in particolare nell'individuare le concentrazioni dei rischi significative e le operazioni intragruppo significative che le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista appartenenti ad un particolare conglomerato finanziario sono tenute a segnalare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

3) Per aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti a individuare potenziali problemi per la valutazione dei rischi assunti dal conglomerato e onde agevolare il coordinamento delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione, le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero segnalare in modo coerente e standardizzato le operazioni intragruppo significative e le concentrazioni dei rischi significative.

4) Affinché i conglomerati finanziari dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi di segnalazione, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento.

5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

6) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto la consulenza dei relativi gruppi delle parti interessate istituiti rispettivamente in conformità dell'articolo 37 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 (2), (UE) n. 1094/2010 (3) e (UE) n. 1095/2010 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 35 dell'11.2.2003.

(2)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(3)

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(4)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Portata e frequenza delle segnalazioni sulle operazioni intragruppo e le concentrazioni dei rischi significative

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, il coordinatore nominato in conformità dell'articolo 10 di tale direttiva può chiedere alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere su base ad hoc informazioni sulle concentrazioni dei rischi significative e sulle operazioni intragruppo significative, previa consultazione delle autorità competenti rilevanti.

2. Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista assicurano che i dati segnalati a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE siano coerenti con i dati trasmessi conformemente alle prescrizioni delle pertinenti norme settoriali come definite all'articolo 2, punto 7, di tale direttiva, in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2).

3. Conformemente all'allegato II della direttiva 2002/87/CE, il coordinatore, previa consultazione delle autorità competenti rilevanti, specifica il tipo di operazioni che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista sono tenute a segnalare.

4. Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono al coordinatore tutte le informazioni richieste e le eventuali rettifiche dei dati senza indebito indugio.

(1)

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015).

Art. 2

Formato per le segnalazioni sulle concentrazioni dei rischi significative

1. Nel segnalare le informazioni sulle concentrazioni dei rischi significative a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono le informazioni di cui ai modelli FC.06, FC.07 e FC.08 di cui all'allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

2. Nel segnalare, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione (1), al coordinatore nominato in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, le informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse e dei rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario relativamente alle concentrazioni dei rischi significative, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista utilizzano il formato richiesto da detto coordinatore.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015).

Art. 3

Formato per le segnalazioni sulle operazioni intragruppo significative

1. Nel segnalare le informazioni sulle operazioni intragruppo significative a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono le informazioni di cui ai modelli da FC.00 a FC.05 di cui all'allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

2. Nel segnalare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, al coordinatore nominato in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, le informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse e dei rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario relativamente alle operazioni intragruppo significative, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista utilizzano il formato richiesto da detto coordinatore.

Art. 4

Trasmissione

Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento nei formati per lo scambio dei dati specificati dal coordinatore, conformemente alle specifiche seguenti:

a) i punti di dati sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;

b) la valuta di segnalazione è quella utilizzata per la preparazione dei bilanci consolidati.

Art. 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

La parte II, punto 1.2 del presente allegato è modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 6 marzo 2024, Serie L nel seguente modo:

"1. nelle istruzioni fornite per la riga C FC0010 sulle operazioni di assicurazione/riassicurazione,

anziché:

«"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.04 - Assicurazione/riassicurazione", se:

- l'impresa alla voce "FC0020" è stata identificata come "settore assicurativo"; e

- l'impresa alla voce "FC0050" è stata identificata come "settore bancario" o "settore dei servizi di investimento".»,

leggasi:

«"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.04 - Assicurazione/riassicurazione", se:

- l'impresa alla voce "FC0050" è stata identificata come "settore assicurativo"; e

- l'impresa alla voce "FC0020" è stata identificata come "settore bancario" o "settore dei servizi di investimento".».

2. nelle istruzioni fornite per la riga C FC0030 sulle operazioni di assicurazione/riassicurazione,

anziché:

«"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.04 - Assicurazione/riassicurazione", se:

- l'impresa alla voce "FC0020" è stata identificata come "settore assicurativo"; e

- l'impresa alla voce "FC0050" è stata identificata come "altra impresa del gruppo" »,

leggasi:

«"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.04 - Assicurazione/riassicurazione", se:

- l'impresa alla voce "FC0050" è stata identificata come "settore assicurativo"; e

- l'impresa alla voce "FC0020" è stata identificata come "altra impresa del gruppo"».".