
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2497 DELLA COMMISSIONE, 12 ottobre 2022
G.U.U.E. 20 dicembre 2022, n. L 325
Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda le circoscrizioni della Francia e del Regno Unito nella rete d'informazione contabile agricola dell'Unione.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 23 dicembre 2022
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene un elenco delle circoscrizioni della rete d'informazione contabile agricola («circoscrizioni RICA») per ciascuno Stato membro.
2) Conformemente a tale allegato la Francia è suddivisa in 25 circoscrizioni. Ai fini del regolamento (CE) n. 1217/2009, la Francia ha chiesto di riunire le circoscrizioni RICA Guadeloupe e Martinique in un'unica circoscrizione RICA: Antilles françaises. Tale richiesta è giustificata: le aziende agricole delle attuali due circoscrizioni RICA hanno infatti un orientamento tecnico-economico molto simile (alta specializzazione nella frutticoltura, in particolare la bananicoltura, nonché nella produzione di canna da zucchero e nell'orticoltura) e la fusione delle circoscrizioni Guadeloupe e Martinique in un'unica circoscrizione RICA permetterà di disporre di un campione di maggiori dimensioni, ottenendo risultati più attendibili su un ventaglio più ampio di orientamenti tecnico-economici. L'elenco delle circoscrizioni RICA di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 dovrebbe pertanto tener conto di tale fusione.
3) A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, i dati RICA non saranno più raccolti in tale paese. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere cancellato dall'elenco delle circoscrizioni RICA di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009.
5) Al fine di concedere il tempo sufficiente ad adeguare la raccolta dei dati per la nuova circoscrizione francese, l'elenco aggiornato delle circoscrizioni RICA di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2023,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 328 del 15.12.2009.
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato:
1) l'elenco delle circoscrizioni RICA relativo alla Francia è sostituito dal seguente:
«Francia
1. Île-de-France
2. Champagne Ardenne
3. Picardie
4. Haute-Normandie
5. Centre
6. Basse-Normandie
7. Bourgogne
8. Nord-Pas de Calais
9. Lorraine
10. Alsace
11. Franche-Comté
12. Pays de la Loire
13. Bretagne
14. Poitou-Charentes
15. Aquitaine
16. Midi-Pyrénées
17. Limousin
18. Rhône-Alpes
19. Auvergne
20. Languedoc-Roussillon
21. Provence-Alpes-Côte d'Azur
22. Corse
23. Antilles françaises
24. La Réunion»;
2) la voce relativa al Regno Unito è soppressa.