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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2497 DELLA COMMISSIONE, 12 ottobre 2022

G.U.U.E. 20 dicembre 2022, n. L 325

Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda le circoscrizioni della Francia e del Regno Unito nella rete d'informazione contabile agricola dell'Unione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 dicembre 2022

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene un elenco delle circoscrizioni della rete d'informazione contabile agricola («circoscrizioni RICA») per ciascuno Stato membro.

2) Conformemente a tale allegato la Francia è suddivisa in 25 circoscrizioni. Ai fini del regolamento (CE) n. 1217/2009, la Francia ha chiesto di riunire le circoscrizioni RICA Guadeloupe e Martinique in un'unica circoscrizione RICA: Antilles françaises. Tale richiesta è giustificata: le aziende agricole delle attuali due circoscrizioni RICA hanno infatti un orientamento tecnico-economico molto simile (alta specializzazione nella frutticoltura, in particolare la bananicoltura, nonché nella produzione di canna da zucchero e nell'orticoltura) e la fusione delle circoscrizioni Guadeloupe e Martinique in un'unica circoscrizione RICA permetterà di disporre di un campione di maggiori dimensioni, ottenendo risultati più attendibili su un ventaglio più ampio di orientamenti tecnico-economici. L'elenco delle circoscrizioni RICA di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 dovrebbe pertanto tener conto di tale fusione.

3) A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, i dati RICA non saranno più raccolti in tale paese. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere cancellato dall'elenco delle circoscrizioni RICA di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009.

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009.

5) Al fine di concedere il tempo sufficiente ad adeguare la raccolta dei dati per la nuova circoscrizione francese, l'elenco aggiornato delle circoscrizioni RICA di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 328 del 15.12.2009.

Art. 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato:

1) l'elenco delle circoscrizioni RICA relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

«Francia

1. Île-de-France

2. Champagne Ardenne

3. Picardie

4. Haute-Normandie

5. Centre

6. Basse-Normandie

7. Bourgogne

8. Nord-Pas de Calais

9. Lorraine

10. Alsace

11. Franche-Comté

12. Pays de la Loire

13. Bretagne

14. Poitou-Charentes

15. Aquitaine

16. Midi-Pyrénées

17. Limousin

18. Rhône-Alpes

19. Auvergne

20. Languedoc-Roussillon

21. Provence-Alpes-Côte d'Azur

22. Corse

23. Antilles françaises

24. La Réunion»;

2) la voce relativa al Regno Unito è soppressa.