
REGOLAMENTO (UE) 2022/2514 DELLA COMMISSIONE, 14 dicembre 2022
G.U.U.E. 21 dicembre 2022, n. L 326
Regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 22 dicembre 2022
Applicabile dal: 1° gennaio 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
1) Nel 2019, la Commissione ha avviato una valutazione dei risultati ottenuti, a partire dalla loro adozione nel 2014-2015, degli strumenti settoriali applicabili agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tra cui il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (2), in vista di una loro modifica o sostituzione per il periodo 2021-2027. Le conclusioni preliminari di tale valutazione indicano che il regolamento (UE) n. 717/2014 rimane uno strumento pertinente, efficiente ed efficace, che permette in particolare agli Stati membri di porre rapidamente rimedio alle ripercussioni negative a breve termine derivanti da eventi imprevisti che possono compromettere la performance degli operatori economicamente sostenibili e minacciare i posti di lavoro.
2) Nel contesto della valutazione di cui al considerando [1] e anche per garantire che gli Stati membri potessero continuare a concedere aiuti di importo modesto in attesa dell'adozione del regolamento (UE) 2021/1139 del parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 fino al 31 dicembre 2022.
3) A seguito delle consultazioni del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato dell'11 marzo 2022 e del 9 settembre 2022 e alla luce delle osservazioni ricevute nel contesto della consultazione pubblica, la Commissione ha proseguito la sua riflessione sull'ambito di applicazione della modifica del regolamento (UE) n. 717/2014.
4) Per consentire alla Commissione di definire la propria posizione al riguardo e per garantire che gli Stati membri possano continuare a concedere aiuti di importo modesto a norma del regolamento (UE) n. 717/2014, è opportuno prorogare il periodo di applicazione di quest'ultimo a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.
5) Per garantire che gli Stati membri possano continuare a concedere aiuti «de minimis» senza interruzioni, è necessario che il presente regolamento entri in vigore urgentemente.
6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 717/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 248 del 24.9.2015.
Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014).
Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021).
Regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, per quanto riguarda la durata della loro applicazione e altri adeguamenti pertinenti (GU L 414 del 9.12.2020).
All'articolo 8 del regolamento (UE) n. 717/2014, la seconda riga è sostituita dalla seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN