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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2532 DELLA COMMISSIONE, 1° dicembre 2022

G.U.U.E. 22 dicembre 2022, n. L 328

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 29 dicembre 2022

Applicabile dal: 29 dicembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 31, 38 e 54, l'articolo 57, primo comma, lettere a) e c), l'articolo 60, l'articolo 174, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera h), l'articolo 63, paragrafo 5, l'articolo 64, paragrafo 7, l'articolo 66, paragrafo 4, e l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) onde migliorarne l'attuazione rispetto agli obiettivi dell'Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell'Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell'Unione applicabili agli Stati membri, garantendo a questi ultimi nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.

2) Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce tutti i tipi di intervento in alcuni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sopprime le disposizioni relative agli aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore dell'apicoltura e nel settore del luppolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3) In tale contesto, la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC, segnatamente mediante il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (5). Tale regolamento delegato sostituisce le norme attualmente stabilite dal regolamento (UE) n. 738/2010 della Commissione (6) e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014 (7), (UE) 2015/1368 (8), (UE) 2016/1150 (9) e (UE) 2017/892 (10) della Commissione.

4) Tali regolamenti contengono alcune disposizioni relative a verifiche, controlli, sanzioni e cauzioni per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell'apicoltura, nel settore vitivinicolo e nel settore del luppolo, adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5) Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) stabilisce norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. Conformemente all'approccio di attuazione degli obiettivi dell'Unione introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, tale regolamento concede inoltre maggiore flessibilità agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le verifiche e i controlli da effettuare e le sanzioni da imporre.

6) Di conseguenza i pertinenti articoli e allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dovrebbero essere soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2116, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli e per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza, compresi i programmi operativi che gli Stati membri hanno approvato nel 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (12) anteriormente al 1° gennaio 2023.

7) I regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2117, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nel quadro dei regimi di aiuto, rispettivamente, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore dell'apicoltura.

8) A norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023 e continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo e per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117.

9) Il regolamento (UE) n. 738/2010 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2117, esso dovrebbe continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente al 1° gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto nel settore del luppolo.

10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

GU L 347 del 20.12.2013.

(3)

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).

(4)

Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022).

(6)

Regolamento (UE) n. 738/2010 della Commissione, del 16 agosto 2010, recante modalità di applicazione relative ai pagamenti alle organizzazioni di produttori tedesche del settore del luppolo (GU L 216 del 17.8.2010).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014).

(8)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015).

(9)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016).

(10)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017).

(11)

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).

(12)

Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e disposizioni transitorie

Gli articoli da 2 a 21 e gli articoli da 25 a 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, e gli allegati da I a VI di tale regolamento sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia gli articoli e gli allegati soppressi continuano ad applicarsi:

a) per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 o che gli Stati membri hanno approvato conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) 2017/891 anteriormente al 1° gennaio 2023.

Art. 2

Abrogazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150, e del regolamento (UE) n. 738/2010 e disposizioni transitorie

1. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda:

a) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;

b) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

4. Il regolamento (UE) n. 738/2010 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente al 1° gennaio 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN