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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2581 DELLA COMMISSIONE, 20 giugno 2022

G.U.U.E. 29 dicembre 2022, n. L 335

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione degli enti creditizi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 gennaio 2023

Applicabile dal:

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione (2) stabilisce quali informazioni devono essere presentate alle autorità competenti nelle domande di autorizzazione come ente creditizio.

2) Ai fini dell'armonizzazione, è importante che i richiedenti l'autorizzazione come ente creditizio presentino le informazioni richieste per tale autorizzazione in modo uniforme, utilizzando gli stessi formati standard, modelli e procedure in tutta l'Unione.

3) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

4) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

5) Al fine di concedere alle autorità competenti e agli enti creditizi richiedenti il tempo sufficiente per adeguarsi agli obblighi di cui al presente regolamento, è opportuno posticiparne la data di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (GU L 335 del XX.XX:XXXX).

(3)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Presentazione delle domande di autorizzazione come ente creditizio

1. I richiedenti l'autorizzazione come ente creditizio presentano le informazioni di cui agli articoli da 1 a 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2580 alla rispettiva autorità competente compilando il modello di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Le autorità competenti indicano sul loro sito web le informazioni di contatto per la presentazione di una domanda di autorizzazione come ente creditizio e specificano se la domanda deve essere presentata in formato cartaceo, in formato elettronico o in entrambi i formati.

Art. 2

Valutazione della completezza delle domande di autorizzazione come ente creditizio

1. Le domande di autorizzazione come ente creditizio sono considerate complete se contengono tutte le informazioni prescritte dal regolamento delegato (UE) 2022/2580.

2. Qualora le informazioni presentate nella domanda siano valutate e ritenute incomplete, le autorità competenti inviano, in formato cartaceo o per via elettronica, una richiesta ai richiedenti interessati, indicando le ulteriori informazioni richieste, e danno loro la possibilità di presentare le informazioni individuate.

3. Quando la domanda è valutata completa, l'autorità competente ne informa il richiedente, indicando contestualmente la data di ricevimento della domanda completa o, a seconda dei casi, la data di ricevimento delle informazioni che hanno completato la domanda.

4. Le autorità competenti possono chiedere al richiedente di fornire ulteriori spiegazioni e informazioni supplementari ai fini della valutazione della domanda.

Art. 3

Domande di autorizzazione come ente creditizio soggette al presente regolamento

Il presente regolamento si applica alle domande di autorizzazione come ente creditizio presentate il ... o dopo tale data.

Art. 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal ....

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN