Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/138 DELLA COMMISSIONE, 21 dicembre 2022

G.U.U.E. 20 gennaio 2023, n. L 19

Regolamento che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 febbraio 2023

Applicabile dal: 9 giugno 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Dalla direttiva (UE) 2019/1024 emerge che un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici e che presentano condizioni armonizzate di riutilizzo costituisce un fattore significativo per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati.

2) L'elaborazione dell'elenco delle serie di dati di elevato valore ha come obiettivo principale quello di garantire che i dati pubblici con il massimo potenziale socioeconomico siano messi a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche e tecniche minime e a titolo gratuito.

3) Al fine di armonizzare l'attuazione delle condizioni di riutilizzo delle serie di dati di elevato valore serve una specifica tecnica per la messa a disposizione delle serie di dati in un formato leggibile meccanicamente e tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API). La messa a disposizione di serie di dati di elevato valore a condizioni ottimali rafforza le politiche relative all'apertura dei dati negli Stati membri, fondandosi sui principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità (principi FAIR - Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability).

4) L'allegato I della direttiva (UE) 2019/1024 stabilisce i temi di serie di dati di elevato valore elencando sei categorie tematiche di dati: 1) dati geospaziali; 2) dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente; 3) dati meteorologici; 4) dati statistici; 5) dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese; 6) dati relativi alla mobilità.

5) A seguito di un'ampia consultazione dei portatori di interessi e in considerazione dei risultati della valutazione d'impatto per il presente regolamento di esecuzione, la Commissione ha individuato, nell'ambito di ciascuna delle sei categorie di dati, diverse serie di dati di valore particolarmente elevato e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo. Le disposizioni della legislazione dell'Unione e degli Stati membri che superano le prescrizioni minime di cui al presente regolamento di esecuzione, soprattutto nel caso della legislazione settoriale, devono continuare a essere applicate.

6) A norma della direttiva (UE) 2019/1024, l'obbligo di rendere gratuitamente disponibili le serie di dati di elevato valore non si applica alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi. Gli Stati membri possono esentare singoli enti pubblici, su loro richiesta e in linea con i criteri stabiliti nella direttiva, dall'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente le serie di dati di elevato valore per un periodo non superiore ai due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

7) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1024, il presente regolamento di esecuzione prevede che l'obbligo di messa a disposizione gratuita delle serie di dati di elevato valore non si applichi alle specifiche serie di dati di elevato valore in possesso delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Tuttavia i dati detenuti dalle imprese pubbliche non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione.

8) Qualora la messa a disposizione per il riutilizzo di serie di dati di elevato valore comporti il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e di eventuali disposizioni del diritto nazionale che ne specifichino ulteriormente l'applicazione. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di metodi e tecniche adeguati (quali la generalizzazione, l'aggregazione, la soppressione, l'anonimizzazione, la privacy differenziale o la casualizzazione), rendendo in tal modo disponibili per il riutilizzo quanti più dati possibile.

9) Oltre alla direttiva (UE) 2019/1024, altri atti giuridici dell'Unione, tra cui la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), possono essere pertinenti per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione, in particolare là dove tali atti dell'Unione stabiliscono prescrizioni comuni per la qualità e l'interoperabilità dei dati.

10) Per quanto riguarda tutte le categorie tematiche, in particolare la categoria «dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese», gli Stati membri sono incoraggiati ad andare oltre le prescrizioni minime in materia di ambito di applicazione delle serie di dati e delle modalità di riutilizzo di cui al presente regolamento.

11) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di integrare le serie di dati elencate nell'allegato del presente regolamento con informazioni del settore pubblico già accessibili, ogniqualvolta tali dati siano tematicamente correlati e considerati di elevato valore sulla base dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1024. Ove ciò comprenda informazioni che costituiscono dati personali, l'aggiunta di tali informazioni alle serie di dati deve essere necessaria, proporzionata e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale.

12) L'obiettivo della direttiva (UE) 2019/1024 è promuovere l'uso di licenze pubbliche standard disponibili online per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Gli orientamenti della Commissione sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti (5) indicano le licenze della Creative Commons («CC») come esempio di licenze pubbliche standard raccomandate. Le licenze CC sono sviluppate da un'organizzazione senza scopo di lucro e sono diventate una delle principali soluzioni per la concessione di licenze per l'informazione del settore pubblico, i risultati di ricerca e il materiale relativo al settore culturale in tutto il mondo. Nel presente regolamento di esecuzione è pertanto necessario fare riferimento alla versione più recente della suite di licenze CC, vale a dire la CC 4.0. Una licenza equivalente alla suite di licenze CC può contenere disposizioni aggiuntive, come l'obbligo per il riutilizzatore di includere gli aggiornamenti forniti dal titolare dei dati e di specificare quando i dati sono stati aggiornati per l'ultima volta, purché tali disposizioni non limitino le possibilità di riutilizzo dei dati.

13) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 15 luglio 2022.

14) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato relativo all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/1024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 172 del 26.6.2019.

(2)

GU L 119 del 4.5.2016.

(3)

Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007).

(4)

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005).

(5)

GU C 240 del 24.7.2014.

(6)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018). 

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento di esecuzione stabilisce l'elenco di serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie tematiche di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/1024 e detenute dagli enti pubblici tra i documenti esistenti cui si applica tale direttiva.

2. Il presente regolamento di esecuzione stabilisce inoltre le modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, in particolare le condizioni applicabili al riutilizzo e le prescrizioni minime per la diffusione dei dati tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API).

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:

1) si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1024;

2) si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nelle categorie di dati geospaziali, relativi all'osservazione della terra e all'ambiente e meteorologici di cui alla direttiva 2007/2/CE;

3) si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nella categoria di dati relativi alla mobilità di cui alla direttiva 2007/2/CE e alla direttiva 2005/44/CE;

4) «attributo chiave»: una caratteristica di un oggetto o di un'entità in una serie di dati, come un codice di identificazione nazionale o un nome;

5) «granularità»: il livello di dettaglio della serie di dati;

6) «interfaccia di programmazione delle applicazioni (API)»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati;

7) «download in blocco»: una funzione che consente di scaricare un'intera serie di dati in uno o più pacchetti.

Art. 3

Modalità di pubblicazione applicabili a tutte le categorie di serie di dati di elevato valore

1. Gli enti pubblici che detengono serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato garantiscono che le serie di dati descritte o cui si fa riferimento nell'allegato siano messe a disposizione in formati leggibili meccanicamente tramite API corrispondenti alle ragionevoli esigenze dei riutilizzatori. Se indicato nell'allegato, le serie di dati sono rese disponibili anche come download in blocco.

2. Gli enti pubblici di cui al paragrafo 1 definiscono e pubblicano le condizioni d'uso dell'API e i criteri di qualità del servizio in relazione alle sue prestazioni e alla sua capacità e disponibilità. Le condizioni d'uso sono disponibili in un formato leggibile dall'uomo e leggibile meccanicamente. Sia le condizioni d'uso sia i criteri di qualità del servizio sono compatibili con le modalità di riutilizzo delle serie di dati di elevato valore stabilite a norma dell'articolo 4.

3. Le condizioni d'uso dell'API sono accompagnate dalla documentazione dell'API in un formato aperto, leggibile dall'uomo e leggibile meccanicamente, riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

4. Gli enti pubblici di cui al paragrafo 1 designano un punto di contatto per le domande e i problemi relativi all'API al fine di garantire la disponibilità e il mantenimento dell'API e, in ultima analisi, la pubblicazione agevole ed efficace delle serie di dati di elevato valore.

5. Gli enti pubblici che detengono serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato garantiscono che queste siano indicate come serie di dati di elevato valore nella loro descrizione dei metadati.

Art. 4

Modalità di riutilizzo applicabili a tutte le categorie di serie di dati di elevato valore

1. L'esenzione concessa da uno Stato membro in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1024 è pubblicata online, allo stesso modo dell'elenco degli enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della medesima direttiva.

2. Al fine di agevolare la disponibilità di serie di dati per il riutilizzo su periodi di tempo prolungati, gli obblighi imposti dal presente regolamento si applicano anche alle serie di dati di elevato valore esistenti, leggibili meccanicamente, che sono state create prima della data di applicazione del presente regolamento.

3. Le serie di dati di elevato valore sono rese disponibili per il riutilizzo alle condizioni della licenza Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) o, in alternativa, della licenza Creative Commons BY 4.0, o di qualsiasi licenza aperta equivalente o meno restrittiva, come stabilito nell'allegato, che consente un riutilizzo senza restrizioni. Il licenziante può inoltre imporre un obbligo di attribuzione affinché gli sia riconosciuto il merito.

4. Le serie di dati di elevato valore sono messe a disposizione secondo le modalità di pubblicazione e riutilizzo stabilite nell'allegato.

Art. 5

Presentazione di relazioni

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per attuare il presente regolamento di esecuzione. Ove opportuno, le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere fornite mediante riferimenti ai metadati pertinenti.

2. Ciascuno Stato membro fornisce una versione aggiornata della relazione, su richiesta della Commissione che dovrebbe essere formulata ogni due anni.

3. La relazione contiene le informazioni seguenti:

a) un elenco di specifiche serie di dati a livello di Stato membro (e, se del caso, a livello subnazionale) corrispondenti alla descrizione di ciascuna serie di dati di elevato valore di cui all'allegato del presente regolamento e con riferimento online a metadati che rispettano le norme esistenti, come un registro unico o un catalogo dei dati aperti;

b) un collegamento permanente alle condizioni di licenza applicabili al riutilizzo di serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato del presente regolamento, per ciascuna serie di dati di cui alla lettera a);

c) un collegamento permanente alle API che garantiscono l'accesso alle serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato del presente regolamento, per ciascuna serie di dati di cui alla lettera a);

d) se disponibili, i documenti di orientamento emanati dallo Stato membro sulla pubblicazione e il riutilizzo delle pertinenti serie di dati di elevato valore;

e) se disponibili, le eventuali valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati effettuate conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;

f) il numero di enti pubblici esentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1024.

Art. 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da 16 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN