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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/330 DELLA COMMISSIONE, 22 novembre 2022

G.U.U.E. 14 febbraio 2023, n. L 44

Regolamento che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 21 febbraio 2023

Applicabile dal: 1° gennaio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 45, lettere da a) a e),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (2) stabilisce requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC degli Stati membri. Alcune di questi requisiti devono essere chiariti e rettificati al fine di offrire agli Stati membri e ai beneficiari certezza giuridica per quanto riguarda la progettazione e l'attuazione dei rispettivi piani strategici della PAC e tipi di intervento.

2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/126, nel determinare le spese da coprire gli Stati membri devono tenere conto dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli interventi attuati in relazione agli obiettivi agro-climatico-ambientali. Considerando che in caso di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali è coperto il costo totale della spesa e che quindi non esistono costi differenziali, nel determinare la spesa da coprire derivante dagli interventi attuati in relazione agli obiettivi agro-climatico-ambientali non va tenuto conto di tali investimenti.

3) L'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2022/126 elenca gli obiettivi degli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione, tra cui la sensibilizzazione dei consumatori sui marchi di fabbrica o di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori o delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori. Tali interventi dovrebbero essere estesi alle filiali di tali organizzazioni, come previsto dal precedente regime a norma del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (3).

4) E' inoltre opportuno aggiungere un nuovo obiettivo all'elenco che figura all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2022/126, al fine di includere gli obiettivi specifici e settoriali di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 46, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115.

5) E' inoltre opportuno chiarire in un paragrafo distinto dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2022/126 che l'obbligo di esporre l'emblema dell'Unione e la dicitura relativa al finanziamento si applica alla promozione generica e alla promozione dei regimi di qualità. E' pertanto necessario sostituire integralmente il testo dell'articolo 14.

6) Per quanto riguarda l'intervento di «raccolta verde» di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126, contrariamente a quanto previsto al paragrafo 8, lettera b), di tale articolo, gli Stati membri devono garantire che i prodotti raccolti siano denaturati al fine di evitare che rientrino nella filiera commerciale. Tale disposizione dovrebbe quindi essere rettificata di conseguenza.

7) Al fine di garantire una gestione sicura e sana dei fondi dell'Unione è opportuno prevedere che il pagamento del sostegno si basi sui costi effettivi ragionevoli sostenuti dal beneficiario. L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

8) Considerando che alcuni interventi possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali o in materia di ricerca, sviluppo e metodi di produzione sostenibili, ma anche di altri obiettivi, occorre chiarire in che modo gli Stati membri debbano considerare tali interventi come esclusivamente connessi a detti obiettivi e debbano calcolare che tali interventi contribuiscono al 15 % e al 2 % della spesa connessa agli obiettivi agro-climatico-ambientali o agli obiettivi di ricerca, sviluppo e metodi di produzione sostenibili. Per semplificare, le spese connesse agli interventi che contribuiscono in modo significativo e diretto agli obiettivi agro-climatico-ambientali dovrebbero essere considerate spese che contribuisco esclusivamente a tali obiettivi. L'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/126 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

9) Al fine di chiarire in che modo gli Stati membri debbano calcolare il contributo degli interventi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a k), e all'articolo 57, lettere da a) a k), del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno stabilire norme specifiche in relazione al periodo da prendere in considerazione. E' pertanto opportuno aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

10) Per quanto riguarda le spese versate per i costi amministrativi e di personale, l'articolo 23, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126 prevede erroneamente un limite del 50 % del costo complessivo per le azioni e attività di commercializzazione. Tale disposizione dovrebbe quindi essere rettificata di conseguenza.

11) L'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 27, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126 contengono norme sul livello massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato, in particolare per quanto riguarda i ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita degli ortofrutticoli trasformati elencati nell'allegato V di detto regolamento delegato prodotti a partire da prodotti ritirati. Alla luce delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri in merito all'attuazione di tali norme, è opportuno chiarire le disposizioni. Al fine di evitare ogni sovracompensazione, il sostegno finanziario dovrebbe basarsi, tra l'altro, sul prezzo medio di mercato nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» dei prodotti in questione allo stato fresco e non a livello di trasformazione. Inoltre il pagamento in natura per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati sottoposti a trasformazione dovrebbe coprire unicamente le spese di trasformazione. In questa fase le spese di trasporto dovrebbero essere escluse dal calcolo del livello dell'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato.

12) L'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 stabilisce norme per il calcolo del valore della produzione commercializzata per quanto riguarda i settori di cui all'articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115. Tuttavia l'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126 che impone agli Stati membri di indicare nei rispettivi piani strategici della PAC la modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata per ciascun settore non dovrebbe applicarsi al settore degli ortofrutticoli. L'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126 dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di calcolare il valore della produzione commercializzata nel caso in cui una filiale appartenga a più di una organizzazione.

13) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno tra i soci di organizzazioni transnazionali di produttori o di associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, è opportuno che a tutti i soci di tali organizzazioni si applichino condizioni e norme identiche, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. E' pertanto opportuno prevedere l'applicazione delle condizioni e delle norme stabilite dallo Stato membro in cui è situata la sede dell'organizzazione. E' auspicabile quindi introdurre una nuova disposizione nel regolamento delegato (UE) 2022/126.

14) Gli importi fissati per i costi di condizionamento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita non dovrebbero essere considerati somme forfettarie, ma piuttosto massimali. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

15) Al fine di consentire alle scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori di beneficiare degli interventi nel settore vitivinicolo, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 40, paragrafo 3.

16) L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126 elenca i tipi di spesa non ammissibili per gli interventi settoriali di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115. Al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione di tale allegato è opportuno chiarire le condizioni relative alla non ammissibilità di determinati tipi di spesa. E' pertanto opportuno modificare l'allegato II.

17) Poiché stabilisce norme su interventi settoriali, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2023, al fine di garantire parità di condizioni e certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari interessati da tali interventi.

18) E' pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/126,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017).

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126

Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così modificato:

1) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel determinare le spese da coprire, fatta eccezione per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, gli Stati membri tengono conto dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli interventi connessi agli obiettivi agro-climatico-ambientali, nonché dei target finali prefissati.»

;

2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Promozione, comunicazione e commercializzazione

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:

a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard qualitativi applicabili ai relativi metodi di produzione nell'Unione;

b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell'Unione e di determinati prodotti trasformati nell'Unione ed elevarne il profilo all'interno e all'esterno dell'Unione per i settori diversi da quello vitivinicolo;

c) sensibilizzare il pubblico sui regimi di qualità dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione;

d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell'Unione e di determinati prodotti trasformati nell'Unione, concentrandosi in particolare sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;

e) contribuire, se del caso, al ritorno a condizioni normali nel mercato dell'Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici;

f) sensibilizzare il pubblico sulla produzione sostenibile;

g) sensibilizzare i consumatori sui marchi di fabbrica o di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori o delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle loro filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento nel settore degli ortofrutticoli;

h) diversificare, aprire e consolidare i mercati dei vini dell'Unione nei paesi terzi e sensibilizzare il pubblico sulle qualità intrinseche dei vini dell'Unione su tali mercati. Un riferimento all'origine e ai marchi dei vini può essere utilizzato solo se integra la promozione, la comunicazione e la commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi;

i) informare i consumatori sul consumo responsabile di vino;

j) aumentare il consumo di ortofrutticoli freschi o trasformati sensibilizzando i consumatori sull'importanza di un'alimentazione sana, sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto, sulla sua qualità elevata e sulla sua sicurezza.

2. Gli Stati membri assicurano che il materiale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità rechi l'emblema dell'Unione, corredato dalla dicitura relativa al finanziamento: "Finanziato dall'Unione europea". L'emblema dell'Unione e la dicitura relativa al finanziamento sono esposti in conformità delle caratteristiche tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (*1).

______________

(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione, di comunicazione e di visibilità per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014).»;"

3) all'articolo 21, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei settori di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri prevedono pagamenti di sostegno sulla base dei costi effettivi ragionevoli sostenuti dal beneficiario, giustificati da documenti (ad esempio fatture) presentati dal beneficiario per l'attuazione di un intervento specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.»;

4) l'articolo 22 è così modificato:

a) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali, ma non solo, sono considerate spese connesse esclusivamente a tali obiettivi purché tali interventi contribuiscano in modo diretto e significativo al loro conseguimento. L'intera spesa è imputata al 15 % e al 2 % della spesa nell'ambito dei programmi operativi di cui rispettivamente all'articolo 50, paragrafo 7, lettera a), e all'articolo 50, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 e al 5 % della spesa nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 60, paragrafo 4, di detto regolamento.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Le spese connesse agli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 46, lettere da a) a k), o all'articolo 57, lettere da a) a k), di detto regolamento, sono calcolate tenendo conto dell'intera durata dei programmi operativi nel caso dei tipi di intervento di cui all'articolo 42, lettere a), d), e) ed f), di detto regolamento oppure di ciascun esercizio finanziario nel caso dei tipi di intervento di cui all'articolo 42, lettera c), del medesimo regolamento.»

;

5) all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il tipo di intervento "ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni" di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, in relazione agli ortofrutticoli elencati nell'allegato V del presente regolamento, le spese di condizionamento dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita di cui all'articolo 33 del presente regolamento, sommate all'importo del sostegno per i ritiri dal mercato, non superano l'80 % del prezzo medio di mercato nella fase di "uscita dall'organizzazione di produttori" del prodotto in oggetto allo stato fresco per i tre anni precedenti.»

;

6) all'articolo 27, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita ai trasformatori di prodotti ritirati dal mercato e sottoposti a trasformazione se questo copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al primo comma del presente paragrafo. Si applica il limite stabilito all'articolo 26, paragrafo 1.»;

7) l'articolo 31 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il valore della produzione commercializzata è calcolato allo stato fresco o al primo stato di trasformazione a cui il prodotto è normalmente commercializzato, alla rinfusa laddove i prodotti possono essere commercializzati alla rinfusa, e non comprende il costo di ulteriore trasformazione o ulteriore condizionamento o il valore dei prodotti finali trasformati. Per i settori di cui all'articolo 42, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri indicano nei rispettivi piani strategici della PAC la modalità di calcolo della produzione commercializzata per ciascun settore.»;

b) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) a una o più organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori o gruppi di produttori; oppure»;

8) nel titolo III, capo II, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 4

Tipi di intervento attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

Articolo 32 bis

Norme applicabili ai tipi di intervento attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

I tipi di intervento nell'ambito dei programmi operativi attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori rispettano il piano strategico nazionale e le norme nazionali dello Stato membro in cui è situata la sede dell'organizzazione transnazionale di produttori o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori conformemente all'articolo 14 o all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (*2).

______________

(*2) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017).»;"

9) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Costi di condizionamento per la distribuzione gratuita

I pagamenti all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, all'organizzazione transnazionale di produttori o all'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori di spese connesse ai costi di condizionamento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita nel quadro dei programmi operativi non superano l'ammontare stabilito nell'allegato VII.

Il primo comma non si applica agli ortofrutticoli ritirati dal mercato se la distribuzione gratuita avviene dopo la loro trasformazione.»

;

10) all'articolo 40, paragrafo 3, è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) per interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 attuati da scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori.»;

11) nell'allegato II, la parte I è così modificata:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Rimborso dei prestiti contratti per un intervento la cui attuazione è iniziata prima dell'inizio del programma operativo.»;

b) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. Interventi di cui all'articolo 11 non realizzati nell'azienda né nei locali dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o dei loro soci produttori o di una filiale, o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori.».

Art. 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126

Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così rettificato:

1) all'articolo 17, paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i prodotti raccolti siano stati denaturati;»;

2) all'articolo 23, paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Per gli interventi "promozione, comunicazione" e "azioni di comunicazione" di cui rispettivamente all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 47, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115 e per le azioni intraprese dalle organizzazioni interprofessionali e la promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i), j) e k), di tale regolamento, le spese versate per i costi amministrativi e di personale direttamente sostenuti dai beneficiari non superano il 50 % del costo complessivo dell'intervento.».

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN