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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/398 DELLA COMMISSIONE, 14 dicembre 2022

G.U.U.E. 22 febbraio 2023, n. L 54

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda l'estensione delle possibilità di presentare dichiarazioni doganali verbalmente o con altro atto assimilato a una dichiarazione doganale nonché l'invalidamento delle dichiarazioni in casi specifici, e stabilisce le modalità dello scambio di informazioni per le dichiarazioni sommarie di entrata. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 marzo 2023

Applicabile dal: 14 marzo 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 131, lettera c), e gli articoli 160 e 175,

considerando quanto segue:

1) L'attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il «codice») in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) ha dimostrato che sono necessarie alcune modifiche a tale regolamento delegato al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle autorità doganali e di tenere conto degli sviluppi relativi alla prossima introduzione delle versioni 2 e 3 del sistema di controllo delle importazioni dell'UE (ICS2).

2) Al fine di chiarire che l'obbligo di fornire i dati della dichiarazione sommaria di entrata spetta, nel caso delle spedizioni postali trasbordate nell'Unione e in specifiche situazioni, all'operatore postale del paese terzo dal quale le merci sono state spedite, conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013, è necessario introdurre una nuova definizione di «operatore postale di un paese terzo».

3) A decorrere dalla data stabilita nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (3) per l'introduzione della versione 3 dell'ICS2, deve essere possibile per persone diverse coinvolte nel trasporto di merci per ferrovia nel territorio doganale dell'Unione comunicare una parte delle informazioni della dichiarazione sommaria di entrata (presentazioni multiple). E' pertanto opportuno aggiungere al regolamento delegato (UE) 2015/2446 un nuovo articolo 112 bis per introdurre tale possibilità.

4) Al fine di introdurre l'obbligo per gli operatori postali di paesi terzi di presentare le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per le merci trasbordate nel territorio doganale dell'Unione, qualora tale operatore postale non li abbia forniti al vettore, è opportuno modificare l'articolo 113 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

5) Gli imballaggi recanti marchi indelebili di una persona, che sono temporaneamente importati pieni e riesportati, riempiti o vuoti, possono essere dichiarati mediante dichiarazione verbale o altro atto di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Poiché ciò è possibile soltanto per gli imballaggi riempiti importati da persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione, è necessario estendere l'applicazione di tale formalità doganale semplificata agli imballaggi importati vuoti da qualunque persona, indipendentemente dal luogo in cui è stabilita.

6) E' opportuno introdurre la possibilità di rimborsare i dazi all'importazione in situazioni particolari in cui le merci sono consegnate a titolo gratuito ad organizzazioni caritative o filantropiche. A tal fine è opportuno aggiungere, dopo lo svincolo delle merci, un nuovo motivo di invalidamento delle dichiarazioni doganali, che permetta il rimborso dei dazi all'importazione pagati conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, del codice.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1) All'articolo 1, è aggiunta la seguente definizione:

«54. "operatore postale di un paese terzo": un operatore stabilito in un paese terzo e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale.».

2) Al titolo IV, capo 1, è inserito il seguente articolo 112 bis:

«Articolo 112 bis

Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto ferroviario

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Se, in caso di trasporto ferroviario, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di vettura sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, e la persona che emette la lettera di vettura non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di vettura nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la lettera di vettura, il destinatario indicato nella lettera di vettura che non ha lettere di vettura sottostanti fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.

2. Fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.»

;

3) all'articolo 113 bis è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se l'operatore postale di un paese terzo non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali a un vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, l'operatore postale di un paese terzo di spedizione, se le merci sono trasbordate attraverso l'Unione, fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.»

;

4) all'articolo 136, paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) imballaggi importati pieni o vuoti e che sono destinati alla riesportazione, pieni o vuoti, quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita all'interno o fuori del territorio doganale dell'Unione;»;

5) all'articolo 138, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), del presente regolamento che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice;»;

6) all'articolo 139, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere h), i) e j), si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141.

2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere h), i) e j), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141 all'atto dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.»

;

7) all'articolo 141, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per le merci di cui all'articolo 138, lettere da a) a d) e lettera h), all'articolo 139 e all'articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione doganale o a una dichiarazione di riesportazione:»;

b) alla lettera d), i punti iv) e v) sono sostituiti dai seguenti:

«iv) se le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), del presente regolamento si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento;

v) se le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), del presente regolamento che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 203 del codice sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione in conformità all'articolo 138, lettera c), del presente regolamento.»;

8) all'articolo 148, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) se le merci sono state immesse in libera pratica e sono fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che le merci non sono state utilizzate o consumate nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che:

i) la domanda è presentata entro un anno dalla data di accettazione della dichiarazione doganale;

ii) le merci sono state consegnate a titolo gratuito ad organizzazioni caritative o filantropiche che svolgono la loro attività nel territorio doganale dell'Unione e, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di cui al punto iii), le merci potrebbero beneficiare dell'esenzione dai dazi all'importazione se fossero immesse in libera pratica;

iii) è stata presentata, da o per conto di tali organizzazioni caritative o filantropiche, una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica con esenzione totale dal dazio all'importazione per le merci in questione entro il termine di cui al punto i).».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN