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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/409 DELLA COMMISSIONE, 18 novembre 2022

G.U.U.E. 24 febbraio 2023, n. L 59

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tenore minimo di ossido di calcio in concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 16 marzo 2023

Applicabile dal: 16 marzo 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a decorrere dal 16 luglio 2022.

2) In conformità all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi contenente solo calcio come macroelemento dichiarato deve contenere almeno il 12 % in massa di calcio espresso come ossido di calcio.

3) Il regolamento (UE) 2020/1666 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 2003/2003 introducendo il chelato di calcio di acido imminodisuccinico (Ca-IDHA) come nuovo tipo di concime CE. Il tenore minimo di nutrienti in tale concime è pari al 9 % di ossido di calcio.

4) Il Ca-IDHA è un concime che fornisce alle piante il macroelemento calcio. Nel valutare le condizioni per il suo inserimento nel regolamento (CE) n. 2003/2003, questo tipo di concimi CE è risultato efficiente dal punto di vista agronomico. Il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe essere modificato per tenere conto dello sviluppo tecnico successivo alla sua adozione e il tenore minimo di ossido di calcio nei concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi dovrebbe pertanto essere ridotto dal 12 % al 9 %. La riduzione del tenore minimo di ossido di calcio introdurrebbe questo tipo di concime nell'ambito di applicazione delle norme di armonizzazione e faciliterebbe in tal modo la sua libera circolazione nel mercato unico. Tale adeguamento è legato ai criteri di efficienza agronomica dei concimi e non riduce gli elevati standard di protezione della salute umana e dell'ambiente stabiliti nel regolamento (UE) 2019/1009.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 170 del 25.6.2019.

(2)

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003).

(3)

Regolamento (UE) 2020/1666 della Commissione, del 10 novembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di includere un nuovo tipo di concimi CE nell'allegato I (GU L 377 dell'11.11.2020).

Art. 1

Nella parte II, nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i), punto 2, dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) 9 % in massa di ossido di calcio (CaO) totale,».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN