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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/503 DELLA COMMISSIONE, 1° dicembre 2022

G.U.U.E. 8 marzo 2023, n. L 70

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la frequenza delle nuove e complete valutazioni degli organismi notificati. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 marzo 2023

Applicabile dal: 11 marzo 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/746 stabilisce un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medici. Tale regolamento rafforza in maniera significativa la supervisione sugli organismi notificati e le procedure di valutazione della conformità.

2) A norma dell'articolo 40, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/746, tre anni dopo la notifica di un organismo notificato, e successivamente ogni quattro anni, viene effettuata una nuova e completa valutazione degli organismi notificati per determinare se l'organismo notificato è ancora conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII di tale regolamento.

3) Il numero esiguo e le capacità limitate degli organismi notificati attualmente designati a norma del regolamento (UE) 2017/746 hanno creato strozzature nella certificazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro durante i periodi transitori di cui all'articolo 110, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

4) Al fine di consentire alle autorità responsabili degli organismi notificati dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato di concentrarsi sulla valutazione delle nuove domande di designazione quale organismo notificato e di consentire agli organismi notificati di trattare un numero elevato di certificazioni durante i periodi transitori di cui all'articolo 110, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/746, la prima nuova e completa valutazione di un organismo notificato dovrebbe essere posticipata a cinque anni dopo la notifica.

5) Dato che gli organismi notificati sono soggetti ad attività di monitoraggio e valutazione continue a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/746, anche le nuove e complete valutazioni successive dovrebbero essere effettuate ogni cinque anni.

6) L'autorità responsabile degli organismi notificati dovrebbe avere la possibilità di effettuare una nuova e completa valutazione prima della scadenza prevista nel normale ciclo, qualora ciò sia giustificato dai risultati delle attività di valutazione annuali dell'organismo notificato oppure su richiesta dell'organismo notificato.

7) Le nuove e complete valutazioni già avviate dovrebbero, in linea di principio, continuare a essere effettuate, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse già impiegate. L'autorità responsabile degli organismi notificati dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato, dopo aver sentito l'organismo notificato in questione, può decidere di sospendere o cessare una nuova e completa valutazione in corso, tenendo conto delle risorse già impiegate per la nuova valutazione e dei risultati delle valutazioni annuali già effettuate.

8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/746.

9) Alla luce dell'esigenza imperativa di rafforzare immediatamente le capacità degli organismi notificati nell'interesse della salute pubblica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 117 del 5.5.2017.

Art. 1

All'articolo 40 del regolamento (UE) 2017/746, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Cinque anni dopo la notifica di un organismo notificato, e successivamente ogni cinque anni, una nuova e completa valutazione per determinare se l'organismo notificato è ancora conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII viene effettuata dall'autorità responsabile degli organismi notificati dello Stato membro in cui l'organismo è stabilito e da un gruppo di valutazione congiunta secondo la procedura di cui all'articolo 35.

L'autorità responsabile degli organismi notificati dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato può effettuare una nuova e completa valutazione prima delle date di cui al primo comma su richiesta dell'organismo notificato oppure qualora essa, sulla base dei risultati delle valutazioni annuali effettuate a norma del paragrafo 4 del presente articolo, nutra dubbi circa il persistere della conformità di un organismo notificato alle prescrizioni di cui all'allegato VII.

Le nuove e complete valutazioni già avviate prima dell'11 marzo 2023 continuano a essere effettuate, a meno che l'autorità responsabile degli organismi notificati dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato non decida di sospendere o cessare la nuova e completa valutazione in corso tenendo conto delle proprie risorse e delle risorse dell'organismo notificato già impiegate per la nuova valutazione, nonché dei risultati delle valutazioni annuali effettuate a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Prima di sospendere o di cessare a una nuova e completa valutazione in corso, l'autorità responsabile degli organismi notificati sente l'organismo notificato interessato.».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN