
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/511 DELLA COMMISSIONE, 24 novembre 2022
G.U.U.E. 9 marzo 2023, n. L 71
Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di organismi di investimento collettivo nell'ambito del metodo basato sul regolamento di gestione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 29 marzo 2023
Applicabile dal: 29 marzo 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 132 bis, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) Onde evitare un'indebita variabilità dei requisiti patrimoniali tra enti e per rendere operativo il metodo basato sul regolamento di gestione in situazioni in cui le informazioni non sono sufficienti, è necessario specificare il metodo di calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di un organismo di investimento collettivo (nel seguito «OIC») secondo il metodo basato sul regolamento di gestione nei casi in cui la mancanza di parametri non consente di calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio.
2) Quando un OIC conclude operazioni in derivati e i sottostanti dei derivati o il rischio sottostante delle posizioni in derivati non sono noti, gli enti non possono determinare il costo di sostituzione delle posizioni né, di conseguenza, il valore dell'esposizione. In tal caso, gli enti dovrebbero basare i loro calcoli sull'importo nozionale della posizione in derivati, che sarebbe generalmente noto e costituirebbe il miglior indicatore dell'entità della posizione, fornendo quindi un'approssimazione del valore dell'esposizione.
3) Se il regolamento di gestione dell'OIC non preclude la conclusione di contratti derivati ma non contiene informazioni sufficienti per stabilire se un sottostante costituisce un'esposizione, in bilancio o fuori bilancio, non si può escludere che tale esposizione sia costituita. E' pertanto necessario includere tale esposizione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni dell'OIC.
4) Se il regolamento di gestione non fornisce informazioni sufficienti sul valore dell'esposizione di tale posizione, non si può escludere che detto valore corrisponda all'intero importo nozionale della posizione in derivati.
5) Qualora il regolamento di gestione non specifichi l'importo nozionale della posizione in derivati, al fine di garantire un approccio sufficientemente prudente, detto importo dovrebbe essere derivato dall'importo nozionale massimo di derivati consentito dal regolamento di gestione.
6) Qualora non siano noti i costi di sostituzione o l'esposizione potenziale futura ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione associato al rischio di controparte, gli enti dovrebbero basare i propri calcoli sulla somma degli importi nozionali delle operazioni rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione, poiché ciò rappresenterebbe la migliore stima prudente disponibile per consentire l'uso del metodo basato sul regolamento di gestione.
7) Vi sono casi in cui gli enti non sono in grado di accertare i pertinenti insiemi di attività soggette a compensazione per un determinato tipo di derivato nell'OIC, in quanto non sono disponibili informazioni sulle controparti o sul fatto che le operazioni siano o meno soggette a un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile di cui all'articolo 272, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. In tali casi, gli enti dovrebbero presumere che non sussistano né effetti di compensazione né una diversificazione delle controparti per quel tipo di derivati. Pertanto gli enti dovrebbero presumere che l'OIC abbia stipulato un singolo contratto derivato con l'importo nozionale massimo consentito dal regolamento di gestione per quel tipo di derivato.
8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
9) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 176 del 27.6.2013.
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Determinazione del valore dell'esposizione delle posizioni in derivati di un OIC se il sottostante non è noto ai fini dell'articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Nell'applicare il metodo basato sul regolamento di gestione conformemente all'articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso in cui il regolamento di gestione dell'OIC non escluda che il sottostante di una posizione in derivati dell'OIC costituisca un'esposizione in bilancio o fuori bilancio, ma non sia noto il valore dell'esposizione oppure, nel caso delle esposizioni fuori bilancio, non sia nota la percentuale applicabile a norma dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti utilizzano l'intero importo nozionale della posizione in derivati come valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
2. Ai fini della determinazione del valore dell'esposizione di cui al paragrafo 1, se l'importo nozionale delle posizioni in derivati non è noto, gli enti utilizzano come valore dell'esposizione una stima prudente basata sull'importo nozionale massimo dei derivati consentito dal regolamento di gestione dell'OIC.
Calcolo dei valori dell'esposizione per il rischio di controparte di un insieme di attività soggette a compensazione costituito da posizioni in derivati di un OIC
1. Nel calcolare il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di un insieme di attività soggette a compensazione conformemente ai metodi di cui alla parte 3, titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, a seconda dei casi, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti applicano quanto segue:
a) se non è in grado di calcolare, a causa della mancanza di parametri, il costo di sostituzione dell'insieme di attività soggette a compensazione secondo il metodo pertinente, l'ente utilizza come costo di sostituzione la somma degli importi nozionali di tutti i derivati rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione;
b) se non è in grado di calcolare, a causa della mancanza di parametri, l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione secondo il metodo pertinente, l'ente la sostituisce con il valore moltiplicato per 0,15 volte della somma degli importi nozionali di tutti i derivati rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione.
2. Nel calcolare il valore dell'esposizione per il rischio di controparte conformemente al paragrafo 1, se l'importo nozionale dei derivati rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione non è noto, gli enti utilizzano una stima prudente basata sull'importo nozionale massimo dei derivati consentito dal regolamento di gestione dell'OIC onde determinare il valore dell'esposizione di detto insieme di attività soggette a compensazione.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualora non siano in grado di accertare gli insiemi di attività soggette a compensazione pertinenti per un determinato tipo di derivato nell'OIC, gli enti presumono che l'OIC abbia stipulato un singolo derivato con l'importo nozionale massimo consentito dal regolamento di gestione per quel tipo di derivato.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN