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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

DECRETO 19 settembre 2022

- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 5 dicembre 2022, n. 284

Rimborso spese adottive per le adozioni concluse nell'anno 2021.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", e s.m.i.;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e s.m.i.;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri", con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente "Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", e s.m.i.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO l'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del quale "E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e secondo il quale con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze...";

VISTO l'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui "A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell" articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008";

VISTO l'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016) che, a far data dall'anno 2016, ha previsto l'istituzione del Fondo per le adozioni internazionali, disponendo "Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 412, della citata legge che ha previsto la riduzione di 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, del Fondo per le politiche della famiglia "La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016";

VISTO l'art. 1, comma 590, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha disposto l'incremento del "Fondo per le adozioni internazionali" nei seguenti termini "Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017";

VISTO l'art. 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l'incremento del fondo di cui all'art. 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005, 27 aprile 2006, 2 ottobre 2007, 17 luglio 2009, 30 novembre 2010, 4 agosto 2011, 3 febbraio 2012, 3 maggio 2018, con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'iter adottivo rispettivamente negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-2017;

VISTI i Decreti del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 gennaio 2020, recante la riapertura del termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale conclusa negli anni 2012-2017, del 29 dicembre 2020 e del 24 giugno 2021, con i quali sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai coniugi che hanno concluso l'iter adottivo rispettivamente negli anni 2018, 2019 e 2020, e del 7 luglio 2021, recante la riapertura del termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale conclusa negli anni 2018 e 2019;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", e, in particolare, l'articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2021, con il quale alla professoressa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, con il quale il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le Adozioni Internazionali;

VALUTATA l'opportunità di dare continuità all'intervento di sostegno in favore delle famiglie adottive confermando anche per l'anno 2021 l'incremento dell'ammontare dei rimborsi, già previsto con il citato decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24 giugno 2021, in considerazione del perdurante momento di crisi economica connesso all'emergenza Covid-19;

RITENUTO che ai fini del calcolo del rimborso debba essere detratto ogni contributo pubblico, erogato anche da parte di enti territoriali, che abbia la medesima finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo;

TENUTO CONTO che, nel corso dell'anno 2021, il numero massimo dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente Decreto ammonta a complessive 563 unità, come risulta dal totale delle autorizzazioni all'ingresso dei minori in Italia rilasciate dalla Commissione per le adozioni internazionali;

ACCERTATA la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie nell'ambito delle disponibilità finanziarie sul cap. 538 "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" del Centro di Responsabilità 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2022;

Decreta:

Art. 1

Soggetti beneficiari

1. E' concesso, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente Decreto, il rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.

2. Al rimborso possono accedere anche i genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che hanno beneficiato dell'adozione di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali sia stato emesso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, il provvedimento del Tribunale dei per i minorenni di riconoscimento dell'adozione internazionale pronunciata dalla competente Autorità del Paese straniero.

Art. 2

Modalità di presentazione delle istanze

1. L'istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per l'adozione è presentata dai genitori adottivi di cui all'art. 1, comma 1, mediante il sistema on line "Adozione Trasparente" della CAI, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, salvo quanto previsto dal comma 4.

2. L'accesso al sistema è consentito tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). Le istanze sono presentate, a pena di irricevibilità, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali.

3. Il manuale utente e le modalità operative per la presentazione dell'istanza on line sono rese pubbliche sul sito web istituzionale della CAI http://www.commissioneadozioni.it.

4. I genitori adottivi che hanno beneficiato dell'adozione di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente autorizzato possono presentare istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, firmata da entrambi i coniugi o firmata digitalmente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma, in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura "Rimborso spese adozione ANNO 2021", o in alternativa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it. L'istanza di rimborso per i genitori adottivi del presente comma deve essere redatta compilando esclusivamente l'allegato MODELLO A, riportando tutte le informazioni ivi indicate a pena di inammissibilità.

5. La data di spedizione delle domande inviate per posta raccomandata è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante; mentre per le istanze inviate con posta certificata dalla data di consegna.

6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della coppia, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. L'istanza di rimborso on line deve essere redatta, a pena di inammissibilità, inserendo tutte le informazioni ed i documenti richiesti secondo le modalità operative che, come sopra detto, saranno rese pubbliche sul sito della CAI www.commissioneadozioni.it.

Con la sottoscrizione dell'istanza i genitori adottivi prestano altresì il consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation - COM 2016/679) e della normativa nazionale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, l'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 31, comma 3, lettera o) della legge 4 maggio 1983, n. 184, dall'Ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi. Non si può, in alcun caso, procedere al rimborso di spese non certificate dall'Ente; le domande prive della certificazione non sono ritenute in alcun caso ammissibili.

b) copia dell'attestazione dell'ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità.

c) documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità.

9. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 o nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, oltre alla copia dell'attestazione dell'ISEE di cui al precedente punto b), i documenti da allegare all'istanza sono:

a) copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni da cui risulti il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;

b) autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il MODELLO B corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia.

c) documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità.

10. Le istanze incomplete o prive delle informazioni e/o degli allegati richiesti saranno dichiarate inammissibili.

11. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori del termine e delle modalità sopra indicate.

12. Gli Enti autorizzati e i genitori adottivi hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta nel rispetto dei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la conservazione della documentazione posta a sostegno delle dichiarazioni dei redditi, anche al fine di consentire alla Segreteria Tecnica della CAI i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art. 3

Ammontare e natura dei rimborsi. Spese rimborsabili

1. I soggetti di cui all'art. 1 hanno diritto al rimborso della spesa sostenuta per l'adozione, salvi i limiti stabiliti ai commi seguenti.

2. Il limite massimo dell'ammontare del rimborso è modulato secondo la fascia di ISEE ordinario di appartenenza del nucleo familiare e precisamente:

- 1^ fascia ISEE (ordinario) fino a euro 25.000,00: euro 9.000,00

- 2^ fascia ISEE (ordinario) da euro 25.000,01 a euro 40.000,00: euro 7.000,00

- 3^ fascia ISEE (ordinario) oltre euro 40.000,01: euro 5.500,00

3. L'ISEE ordinario del nucleo familiare deve essere in corso di validità.

4. In assenza dell'attestazione ISEE, il limite massimo dell'ammontare del rimborso è di euro 5.500,00, fatti salvi gli altri requisiti previsti dal presente Decreto.

5. Sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione, debitamente documentate e certificate dall'Ente autorizzato ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. o) della legge 4 maggio 1983, n. 184, quali, a titolo di esempio: assistenza che i genitori adottanti hanno ricevuto, legalizzazione dei documenti, traduzione degli stessi, richiesta di visti, trasferimenti, soggiorni all'estero, eventuale quota associativa e spese post adottive.

6. Ai fini della quantificazione del rimborso, è detratto ogni altro contributo pubblico, erogato anche da parte di enti territoriali, che abbia analoga finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo.

Art. 4

Modalità di erogazione dei rimborsi e adempimenti della CAI

1. La CAI predispone, in ordine cronologico di arrivo sul portale Adozione Trasparente, gli elenchi delle istanze di rimborso delle spese adottive pervenute.

2. All'istruttoria delle istanze di rimborso delle spese adottive pervenute si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. La liquidazione del rimborso delle spese adottive oggetto di ciascuna istanza è disposta, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto, successivamente all'esito positivo della relativa istruttoria.

3. Il rimborso complessivo delle spese di cui al presente decreto è erogato nei limiti delle risorse pari ad euro 5.067.000,00 a valere su quota parte delle disponibilità finanziarie stanziate sul capitolo di spesa 538 "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2022;

4. La CAI è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare di ciascun rimborso erogato, con indicazione dei dati identificativi del soggetto cui è erogato il rimborso, del totale della spesa sostenuta e del relativo anno di sostenimento, in modo da consentire alla stessa di considerare l'importo del rimborso ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché di effettuare i controlli in ordine alla deduzione dal reddito complessivo di cui i genitori adottivi hanno beneficiato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. l-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La comunicazione all'Agenzia dei dati inerenti ai rimborsi erogati è effettuata con modalità e tempistiche definite d'intesa tra l'Agenzia e la CAI".

Il presente Decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e successivamente sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Roma,

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

BONETTI ELENA

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DANIELE FRANCO