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LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2023, n. 1

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 13 gennaio 2023, n. 2

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2023, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2023, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 19 dicembre 2022.

Art. 2

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2012, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2022, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2013, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2022, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 2023.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 gennaio 2023.

SCHIFANI

Assessore regionale per l’economia FALCONE