
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 gennaio 2023
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 30 gennaio 2023, n. 24
Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonchè per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2023.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale, per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, autorizza, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
CONSIDERATO che, a tal fine, il citato articolo 30, comma 14-bis, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascuna anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo entro i limiti massimi annuali ivi indicati, fissati, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nell'importo massimo di 168 milioni di euro;
VISTI i commi 107, 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamati dal menzionato articolo 30, comma 14-bis;
ACCERTATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'annualità 2023 e per le predette finalità, sono stanziati 168 milioni di euro;
VALUTATO che, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, per le province e i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, utilizzando per i comuni di nuova istituzione l'ultima popolazione disponibile;
RILEVATO che ad ogni comune destinatario del finanziamento deve essere assegnato, per ciascun anno, un contributo di pari importo;
CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria e dei dati sulla popolazione residente al 31 dicembre 2021 presenti nel sito ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica alla pagina web demo.istat.it, l'importo del contributo da assegnare per l'anno 2023 a ciascuno dei ciascuno dei 2.005 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 83.790,52;
RILEVATO altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno e che il citato comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno del medesimo anno;
CONSIDERATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso art. 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP";
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "contributo piccoli investimenti";
VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo "scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;
VISTO l'articolo 158 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 concernente l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;
VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
VISTO il comma 113 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'effettuazione di controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo in argomento;
VISTO il comma 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che stabilisce che: "I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.";
VISTO i precedenti decreti del 29 gennaio 2021 e del 18 gennaio 2022 con i quali sono stati assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti i predetti contributi per le annualità 2021 e 2022;
Decreta:
Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2023
1. In applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l'anno 2023, un contributo dell'importo di 83.790,52 euro a favore di ciascuno dei 2.005 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2023.
Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP)
1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "contributo piccoli investimenti" (sezione anagrafica -"strumento attuativo").
2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.
Erogazione del contributo
1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:
- per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2023, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2, del presente decreto, come previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La certificazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify.
2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
Revoca delle assegnazioni dei contributi
1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2023 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2023 con successivo decreto ministeriale.
2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui al successivo articolo 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.
Pubblicità dei contributi assegnati
1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Rendicontazione e controlli a campione
1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente provvedimento.
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2023
Il Ministro dell'Interno
PIANTEDOSI