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DECRETO PRESIDENZIALE 26 gennaio 2023, n. 508

G.U.R.S. 10 febbraio 2023, n. 6

Istituzione presso la Presidenza della Regione, Dipartimento degli affari extraregionali, del Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 - legge di stabilità regionale 2022-2024;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;

VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I dell'1/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la legge regionale 20 giugno 2019, n. 11 Cultura della pace in Sicilia, che promuove la cultura della pace e della non violenza e la lotta al razzismo mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;

VISTO in particolare l'art. 4 comma 1 della suddetta legge regionale, che istituisce, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo;

RILEVATO ai sensi del comma 2 del citato art. 4 che, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al comma 1, gli enti e le associazioni che ne fanno richiesta devono possedere i seguenti requisiti: a) operare senza fini di lucro; b) avere un ordinamento interno a base democratica; c) operare in ambito regionale da più di un anno; d) prevedere nel proprio statuto, fra gli scopi sociali, in modo esclusivo o prevalente, quello di operare in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo;

CONSIDERATO che il Decreto Presidenziale n. 9/2022 citato assegna al Dipartimento degli Affari Extraregionali le competenze correlate all'attuazione della legge regionale n. 11/2019, comprese quelle relative al Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace;

CONSIDERATO inoltre che la finalità del Registro è quella di consentire la mappatura delle realtà associative esistenti sui territori e favorirne la rete, la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione delle tematiche oggetto della legge regionale n. 11/2019, nonché promuovere la realizzazione di incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla istituzione del Registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/2019, nel quale sono iscritti gli enti e le associazioni in possesso dei requisiti prescritti, previa istanza da indirizzare al Dipartimento degli Affari Extraregionali utilizzando l'apposito modello allegato e parte integrante del presente decreto,

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 20/6/2019, n. 11, è istituito presso la Presidenza della Regione, Dipartimento degli Affari Extraregionali, il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo.

Art. 2

Sono iscritti nel Registro regionale di cui all'art. 1 gli enti e le associazioni che ne fanno richiesta, in possesso dei seguenti requisiti:

- Operare senza fini di lucro;

- Avere un ordinamento interno a base democratica;

- Operare in ambito regionale da più di un anno;

- Prevedere nel proprio Statuto, fra gli scopi sociali, in modo esclusivo o prevalente le finalità di cui all'art. 1 comma 1 della legge regionale L.R. n. 11/2019 quali: operare in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo.

Art. 3

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali, gli enti e le associazioni sono iscritti nel registro regionale di cui al precedente art. 1, previa presentazione di apposita istanza, come da modello allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi del comma 6, art. 98 della legge regionale n. 97/2015 [N.d.R. recte: legge regionale n. 9/2015], è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e sarà, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 gennaio 2023.

SCHIFANI