
DECRETO PRESIDENZIALE 26 gennaio 2023, n. 508
G.U.R.S. 10 febbraio 2023, n. 6
Istituzione presso la Presidenza della Regione, Dipartimento degli affari extraregionali, del Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 - legge di stabilità regionale 2022-2024;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;
VISTO il D.P.Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I dell'1/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
VISTA la legge regionale 20 giugno 2019, n. 11 Cultura della pace in Sicilia, che promuove la cultura della pace e della non violenza e la lotta al razzismo mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;
VISTO in particolare l'art. 4 comma 1 della suddetta legge regionale, che istituisce, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo;
RILEVATO ai sensi del comma 2 del citato art. 4 che, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al comma 1, gli enti e le associazioni che ne fanno richiesta devono possedere i seguenti requisiti: a) operare senza fini di lucro; b) avere un ordinamento interno a base democratica; c) operare in ambito regionale da più di un anno; d) prevedere nel proprio statuto, fra gli scopi sociali, in modo esclusivo o prevalente, quello di operare in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo;
CONSIDERATO che il Decreto Presidenziale n. 9/2022 citato assegna al Dipartimento degli Affari Extraregionali le competenze correlate all'attuazione della legge regionale n. 11/2019, comprese quelle relative al Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace;
CONSIDERATO inoltre che la finalità del Registro è quella di consentire la mappatura delle realtà associative esistenti sui territori e favorirne la rete, la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione delle tematiche oggetto della legge regionale n. 11/2019, nonché promuovere la realizzazione di incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla istituzione del Registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/2019, nel quale sono iscritti gli enti e le associazioni in possesso dei requisiti prescritti, previa istanza da indirizzare al Dipartimento degli Affari Extraregionali utilizzando l'apposito modello allegato e parte integrante del presente decreto,
Decreta:
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 20/6/2019, n. 11, è istituito presso la Presidenza della Regione, Dipartimento degli Affari Extraregionali, il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo.
Sono iscritti nel Registro regionale di cui all'art. 1 gli enti e le associazioni che ne fanno richiesta, in possesso dei seguenti requisiti:
- Operare senza fini di lucro;
- Avere un ordinamento interno a base democratica;
- Operare in ambito regionale da più di un anno;
- Prevedere nel proprio Statuto, fra gli scopi sociali, in modo esclusivo o prevalente le finalità di cui all'art. 1 comma 1 della legge regionale L.R. n. 11/2019 quali: operare in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo.
Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali, gli enti e le associazioni sono iscritti nel registro regionale di cui al precedente art. 1, previa presentazione di apposita istanza, come da modello allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto, ai sensi del comma 6, art. 98 della legge regionale n. 97/2015 [N.d.R. recte: legge regionale n. 9/2015], è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e sarà, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 26 gennaio 2023.
SCHIFANI