Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 26 gennaio 2023, n. 2

- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale pubblicato nella G.U.R.S. 10 febbraio 2023, n. 6

Anno scolastico 2023-2024 - Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione Siciliana ai fini dell'inclusione o del mantenimento nell'elenco regionale delle "Scuole non paritarie".

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

SERVIZIO SCUOLE NON STATALI

Con la presente circolare si impartiscono le direttive per la presentazione delle istanze di iscrizione o di mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie delle Regione Siciliana per l'anno scolastico 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 (D.M. n. 263/2007).

Il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza è il 31 marzo 2023.

A) RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

Ordinanza Ministeriale 13 gennaio 1999, n. 5 (Prot. 152/G2T)

Disciplina del funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia

Legge 3 febbraio 2006, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui.

Art. 1 bis, comma 4: sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

- un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

- l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;

art. 1bis, comma 5: le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nè intermedi, nè finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio

Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 263 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 20 del 24/01/2008)

Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».

Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82

Linee guida applicative del Regolamento di cui al D.M. n. 263/2007.

B) RICHIESTA

La richiesta di iscrizione o mantenimento nell'elenco regionale è presentata dal gestore persona fisica o dal legale rappresentante delle scuole non paritarie che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano i requisiti richiesti dalla normativa vigente (legge 27/2006 - D.M. 263/2007).

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed in particolare:

- cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea

- aver compiuto il trentesimo anno di età

- essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali

Per gli indirizzi di scuola secondaria di secondo grado si farà riferimento a quelli previsti nel nuovo ordinamento (Decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010).

La richiesta di iscrizione o mantenimento nell'elenco regionale è presentata altresì per l'autorizzazione ad istituire o gestire nel territorio della Regione Sicilia scuole od organismi didattico e/o educativi stranieri.

Inoltre, costituisce nuova inclusione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, da richiedere ai sensi della presente circolare, l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia o corsi di studio aventi sede in locali differenti, anche se nello stesso comune, da quelli dove è già in funzione una scuola e ciò ancorché facenti capo allo stesso ente gestore.

C) ISTANZA

L'istanza, rivolta al Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio - Servizio scuole non statali va presentata e sottoscritta dal legale rappresentate del gestore dell'istituzione scolastica, specificando:

a) nome e cognome del richiedente, generalità (luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e professione - se pubblico dipendente deve indicare l'Ente di appartenenza);

b) denominazione completa, ragione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto gestore (ente, associazione, impresa, etc);

c) indirizzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA del soggetto gestore presso il quale saranno notificati tutti i provvedimenti;

d) denominazione della scuola:

- si tenga conto delle disposizioni della C.M. 12 novembre 1980 n. 313 ed al rispetto dei marchi registrati;

- Ai sensi del art. 1bis, comma 5 decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 le scuole non paritarie non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio

e) tipo di scuola/indirizzo di scuola:

- nel caso di corsi di scuola secondaria, va esplicitato anche se trattasi di corso diurno, pomeridiano o di corso serale;

- per gli indirizzi di scuola secondaria di II grado si farà riferimento a quelli previsti nel nuovo ordinamento (Decreti del Presidente della Repubblica n. 8788 e 89 del 15 marzo 2010) pertanto vanno precisati articolazione ed opzione;

- nel caso di scuole od organismi didattico e/o educativi stranieri si farà riferimento all'ordinamento scolastico del paese di riferimento allegando una relazione sull'attività didattica e/o educativa che si intende svolgere e sul personale impiegato;

f) sede (comune) e indirizzo della scuola per cui è richiesta l'iscrizione all'elenco delle scuole non paritarie.

La domanda dovrà contenere una dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, richiamati dai Decreti Ministeriali n. 263/2007 e n. 82/2008.

In particolare, il legale rappresentante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue:

a) che rappresenta legalmente il gestore della scuola specificando la posizione che riveste nell'ente/ass.ne/impresa (presidente dell'ente/fondazione/associazione etc,, titolare uninominale dell'impresa, procuratore speciale, etc. );

b) i dati personali (cittadinanza, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

c) (nel caso di imprese) gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio;

d) la sede legale dell'ente gestore;

e) la sede dell'istituzione scolastica (N.B. Per le scuole dell'infanzia si abbia riguardo alla prescrizione secondo cui "le attività educative si svolgano a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività all'aperto". Quindi, le attività educative della scuola dell'infanzia vanno collocate esclusivamente al piano terra come previsto dal D.M. n. 18/12/1975, punto 3.04);

f) che il gestore ha disponibilità dei locali ove ha sede la scuola, precisando a quale titolo (proprietà, locazione, comodato) e la scadenza del possesso;

g) che la scuola possiede gli arredi e le attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

h) che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti coloro che ne accettino il progetto educativo, purché in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie;

i) che il personale docente (da elencare in allegato) è fornito di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola,

j) l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;

k) che il coordinatore delle attività educative e didattiche (da indicare in allegato) è in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;

l) L'impegno a presentare entro il 30/09/2023 il modello regolare funzionamento per l'anno scolastico 2022/2023 secondo la circolare che sarà emanata entro il 01 luglio 2022;

D) ALLEGATI ALL'ISTANZA

Alla domanda di iscrizione (non in quella di mantenimento) va allegata, a pena di rigetto dell'istanza, la seguente documentazione:

1) documentazione atta a individuare e attestare la natura giuridica del soggetto gestore:

- atto costitutivo

- statuto;

- copia del certificato di attribuzione codice fiscale;

- ovvero, in luogo dell'atto costitutivo, statuto e codice fiscale, visura camerale

- nel caso l'ente/associazione sia una O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale) dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal legale rappresentante attestante l'appartenenza a tale categoria, come definita e disciplinata dal D.Lvo 4 dicembre 1997, n. 460 (cfr anche Decreto M.E.F. del 18/07/2003 n. 266);

- nel caso la domanda sia presentata da Ente ecclesiastico, dovrà essere corredata dal nulla osta della competente Autorità ecclesiastica;

- nel caso la domanda sia presentata da un Ente Locale, dovrà essere allegato l'atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento;

2) documentazione relativa al legale rappresentante:

- copia carta d'identità (foto ben riconoscibile)

- del codice fiscale

- curriculum personale in formato europeo

- se pubblico dipendente autorizzazione di cui all'art. 53 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165

- nel caso di scuole od organismi didattico e/o educativi stranieri, qualora il gestore o legale rappresentante sia cittadino appartenente a Paese extracomunitario, il permesso di soggiorno per lavoro;

3) perizia giurata, con allegata planimetria e documentazione fotografica, rilasciata da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attesti i requisiti di cui al D.M. 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica (G.U. 02/02/1976 n. 29, supplemento ordinario) ed, in particolare (si veda lo schema di perizia giurata allegato alla presente circolare):

a) l'idoneità della struttura interna;

b) idoneità degli spazi esterni (N.B. Per le scuole dell'infanzia si abbia riguardo alla prescrizione secondo cui "le attività educative si svolgano a diretto contatto con il terreno di gioco e di attività all'aperto". Pertanto, le attività educative della scuola dell'infanzia vanno collocate esclusivamente al piano terra come previsto dal D.M. n. 18/12/1975, punto 3.04),

c) idoneità degli arredi e delle attrezzature,

d) idoneità edilizia,

e) conformità Impianti

f) abbattimento delle barriere architettoniche

g) sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si evidenzia che

3b) qualora dalla perizia di cui sopra non dovessero risultare i locali destinati all'attività motoria/scienze motorie e sportive dovranno essere documentate le modalità con le quali detti insegnamenti verranno impartiti allegando eventuali convenzioni con soggetti esterni.

3c) le scuole devono avere un ingresso autonomo nell'edificio rispetto ogni altra unità immobiliare ubicata nello stesso edificio.

4) copia conforme parere igienico-sanitario relativo all'attività nei locali rilasciata dalla competente ASP

5) copia conforme certificato prevenzione incendi, ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata in originale dal Gestore o dal Legale Rappresentante - da presentare annualmente - da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità.

6) titolo di disponibilità dei locali; qualora i locali non siano di proprietà del Gestore richiedente, produrre copia del contratto di locazione (regolarmente registrato);

7) nel caso vengano preparati in sede alimenti da somministrare agli alunni (cucina interna), copia della relativa autorizzazione rilasciata dagli Uffici competenti;

Inoltre, per consentire la verifica dei requisiti previsti dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27 e dal D.M. n. 263/2007, la domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti ulteriori documenti:

8) le linee essenziali dell'offerta formativa (P.T.O.F.) elaborato in conformità con gli ordinamenti vigenti (deve essere indicato in modo chiaro l'orario di funzionamento della scuola, il quadro settimanale delle lezioni e l'orario destinato alle singole discipline; in alternativa dovranno essere allegati appositi quadri, debitamente firmati dal legale rappresentate o dal coordinatore didattico. L'ammontare delle ore di lezione delle singole discipline dovrà essere conforme agli ordinamenti ministeriali vigenti o nel caso di scuole od organismi didattico e/o educativi stranieri si farà riferimento all'ordinamento scolastico del paese di riferimento);

9) nel caso di scuole od organismi didattico e/o educativi stranieri una relazione sull'attività didattica e/o educativa che si intende svolgere e sul personale impiegato;

10) orario settimanale (per la scuola primaria e secondaria, va riportato l'orario delle lezioni con l'indicazione delle discipline), conforme ai vigenti ordinamenti (per le scuole secondarie di II grado si farà riferimento ai piani di studio dei Regolamenti per i nuovi ordinamenti);

11) nominativo (completo delle generalità) del "coordinatore delle attività educative e didattiche", con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali nel campo didattico ed educativo (allegare fotocopia della carta di identità, del codice fiscale e autocertificazione che l'interessato non è dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione statale);

12) Elenco del personale docente, con l'indicazione della cittadinanza, del titolo di studio (sede e anno di conseguimento dello stesso), dell'insegnamento per cui è impiegato; Per il personale che presta la propria opera a titolo volontario, va pure indicato l'ammontare complessivo delle ore prestate.

E) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza, corredata dagli allegati, va presentata entro il 31/03/2023 con firma digitale del rappresentante legale ed a mezzo PEC all'indirizzo:

dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it

Tutta la documentazione di cui al paragrafo D, senza eccezione alcuna, dovrà essere trasmessa contestualmente all'istanza. Le istanze con documentazione incompleta non potranno essere accolte.

F) ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Servizio scuole non statali del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio provvederà ad esaminare le richieste per accertato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, sulla base della completezza e della regolarità della documentazione e delle dichiarazioni rese dal gestore ai sensi del D.M. n. 263 del 29/11/2007. nel caso di scuole od organismi didattico e/o educativi stranieri non appena ricevuta la domanda di autorizzazione ne invia immediatamente copia alla Prefettura e, nel caso di gestore o di legale rappresentante, cittadino appartenente a Paese extracomunitario, anche al Ministero degli Affari Esteri per il parere di cui all'art. 3 del D.P.R. 389/94 per acquisito il parere favorevole.

Una volta accertato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, il Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio emetterà e notificherà il provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie della Regione Siciliana, comunque, entro il 31 luglio 2023. La mancata notifica del decreto entro il predetto termine del 31/07/2023 indicherà il rigetto dell'istanza.

L'effetto giuridico varrà dal 1° settembre 2023, fermo restando che i requisiti relativi al gestore (cfr. art. 353 del D.L.vo n. 297/1994), devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

L'iscrizione ha validità triennale. Tuttavia, il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio ogni successiva variazione che comporti la modifica o il venir meno di una o più delle condizioni di funzionamento della scuola stessa (passaggio di gestione, cambio del legale rappresentate o del coordinatore delle attività didattiche, trasferimento di sede, intitolazione, ecc...).

Ai sensi del art. 1bis, comma 5 decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né a conferire l'idoneità a classi intermedie e finali.

La sua regolare frequenza, tuttavia, costituisce assolvimento dell'obbligo scolastico, pertanto, gli alunni non sono obbligati a sostenere ogni anno gli esami di idoneità alla classe successiva, ma al termine del ciclo (della scuola secondaria di I e di II grado) sosterranno gli esami di Stato, presso una scuola statale o paritaria. Qualora essi intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, dovranno comunque sostenere, entro i termini annualmente previsti, gli esami di idoneità alla classe presso una scuola statale o paritaria.

L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie della Regione Siciliana comporta per la scuola la disponibilità a sottoporsi a verifiche da parte dell'Amministrazione scolastica (Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio, M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia). Nel caso in cui tali accertamenti attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, il Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale, dandone comunicazione alla scuola interessata.

F) ULTERIORE ADEMPIMENTO DEL GESTORE DELLA SCUOLA

Il Gestore di una nuova scuola non paritaria ha l'obbligo di inviare entro il 30 settembre 2023, il modello di regolare funzionamento per l'anno scolastico 2022/2023, secondo la circolare che sarà emanata entro il 01 luglio 2023.

Il modello di regolare funzionamento deve essere presentato anche per gli anni scolastici successivi.

Il gestore o il rappresentante legale, entro il 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, deve chiedere al Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio la conferma dell'iscrizione nell'elenco.

Nel caso di istituzione di corsi di tipologia ordinamentale diversa, deve essere presentata una nuova domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, secondo le modalità di cui alla presente circolare.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.

Il Dirigente Generale ad Interim

ALBERTO PULIZZI

Il Dirigente del Servizio

FABIO BALLO