
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
COMUNICATO
G.U.R.I. 25 febbraio 2023, n. 48
Rivalutazione, per l'anno 2023, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità.
La variazione nella media 2022 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternità) è pari al 8,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2023).
Pertanto l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151 [N.d.R. recte: art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151], da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2023, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 383,46; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 19.185,13.