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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 gennaio 2023

G.U.R.I. 14 marzo 2023, n. 62

Istituzione del Comitato tecnico di coordinamento con funzioni di predisposizione delle procedure per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante le disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto in particolare l'art. 7, commi 8 e 9, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute per l'istituzione del Comitato tecnico di coordinamento con il compito di predisporre le procedure per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) e per lo svolgimento di funzioni di consulenza per il medesimo Ministero della salute in merito alle più opportune misure per il sistema I&R;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di istituire il predetto Comitato tecnico di coordinamento;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. E' istituito, presso il Ministero della salute, Direzione generale sanità animale e dei farmaci veterinari, il Comitato tecnico di coordinamento previsto dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, di seguito Comitato.

2. Il Comitato predispone le procedure per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) e svolge, ai sensi dell'art. 7, comma 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, funzioni di consulenza per il Ministero della salute in merito alle più opportune misure per il predetto sistema I&R.

Art. 2

Componenti del comitato

1. Il Comitato è composto da un rappresentante nominato dal Ministero della salute, due rappresentanti designati dal Centro servizi nazionale per l'epidemiologia, programmazione e informazione (CSN) e cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I componenti del Comitato sono nominati con provvedimento del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed il CSN sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione generale sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute qualsiasi sostituzione, anche temporanea, dei propri rappresentanti in seno al Comitato.

4. Le eventuali sostituzioni dei componenti il Comitato sono disposte con provvedimento del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

5. I componenti del Comitato sono rinnovati ogni tre anni con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 3

Riunioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce periodicamente su convocazione del presidente, privilegiando la modalità videoconferenza.

2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del presidente, soggetti con specifica esperienza per approfondimenti da svolgere in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni medesime.

Art. 4

Funzionamento

1. Il Comitato tecnico di coordinamento, entro trenta giorni dall'insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento.

2. Il supporto operativo e le attività di segreteria del Comitato sono assicurati da personale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.

Art. 5

Obblighi di condotta

1. I componenti, gli eventuali sostituti e le persone che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento delle attività del Comitato sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e dei principi di correttezza e imparzialità di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e rendono specifica dichiarazione in merito ai potenziali conflitti di interesse.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per il funzionamento del Comitato non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione al Comitato, da parte dei componenti e degli eventuali sostituti ed esperti, non dà diritto alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei partecipanti ai lavori del Comitato.

Il presente decreto è inviato agli organi competenti per il prescritto controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Roma, 18 gennaio 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 475